Cassazione Civile, Sentenza n. 3313/2020 del 11/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (familiari)
La controversia
Il ricorrente, già testimone di giustizia, aveva ricevuto nel 2004 dalla Commissione centrale del Ministero dell’Interno, a conclusione del programma di protezione, complessivi Euro 1.758.771,82, comprendenti, per quanto rileva, Euro 1.200.000,00 per mancato guadagno, Euro 246.255,60 per capitalizzazione del costo dell’assistenza e Euro 25.000,00 per il deterioramento del mobilio dell’abitazione originaria. Dopo che Euro 515.000,00 erano stati sottoposti a sequestro preventivo in seguito a denuncia della coniuge, il ricorrente promosse un giudizio per accertare la proprietà esclusiva delle somme. La coniuge, anche per conto dei figli allora minori, chiese la restituzione delle somme prelevate dal conto corrente cointestato ai coniugi e l’accertamento del regime di comunione legale al momento dell’erogazione. Riunite le cause, il Tribunale di Velletri dichiarò spettanti alla coniuge Euro 367.989,00, a un figlio Euro 63.855,00 e all’altro Euro 7.916,00, condannando il ricorrente al pagamento; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18 luglio 2017, confermò la decisione. Con il primo motivo il ricorrente sostenne che i 1.200.000 euro per mancato guadagno fossero risarcimento del danno personale, escluso dalla comunione ai sensi dell’art. 179, primo comma, lett. e), c.c. Con il secondo contestò l’inclusione nella comunione dei 246.255,60 euro per capitalizzazione dell’assistenza, deducendo che la coniuge non possedeva i requisiti per l’assistenza e che la somma aveva natura risarcitoria e personale. Con il terzo motivo, relativo ai 25.000 euro per il deterioramento del mobilio, denunciò la violazione dell’art. 179 c.c., sostenendo che i mobili erano stati acquistati da lui prima del matrimonio. Con il quarto motivo denunciò ultrapetizione per avere il Tribunale pronunciato sullo scioglimento della comunione legale senza domanda; in cassazione contestò la valutazione della Corte d’appello secondo cui il motivo di gravame era generico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto i primi due motivi, esaminati congiuntamente: le misure previste per il testimone di giustizia, compresa la capitalizzazione del costo dell’assistenza, hanno natura indennitaria e non risarcitoria, sicché non ricadono nell’esclusione dalla comunione de residuo prevista dall’art. 179, primo comma, lett. e), c.c. Ha respinto il terzo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, censurava in realtà l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta, riservati al giudice di merito; restava quindi ferma la presunzione, applicata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 195 c.c., che i beni mobili appartenessero alla comunione in assenza di prova contraria. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: il ricorrente non aveva specificamente censurato la statuizione effettiva della Corte d’appello, ossia la genericità del motivo di gravame, e si era concentrato sulle argomentazioni di merito svolte ad abundantiam. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 15.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 16-ter, comma 1, lett. b), D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla L. 15 marzo 1991, n. 82
Deve, infatti, escludersi la natura “risarcitoria” (almeno in senso tecnico, al di là dell’ampio uso che di tale locuzione pure è fatta in atti e documenti ufficiali che li concernono) delle “misure di assistenza” di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 ter, comma 1, lett. b) convertito nella L. 15 gennaio 1991, n. 12, come – del pari – della “capitalizzazione”, prevista in alternativa al costo dell’assistenza, di cui alla successiva lett. c).
Le misure di assistenza previste per i testimoni di giustizia non sono risarcimenti in senso tecnico, ma misure indennitarie; la qualificazione vale anche per la capitalizzazione del costo dell’assistenza.
art. 16-ter, comma 1, lett. c), D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla L. 15 marzo 1991, n. 82
Deve, infatti, escludersi la natura “risarcitoria” (almeno in senso tecnico, al di là dell’ampio uso che di tale locuzione pure è fatta in atti e documenti ufficiali che li concernono) delle “misure di assistenza” di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 ter, comma 1, lett. b) convertito nella L. 15 gennaio 1991, n. 12, come – del pari – della “capitalizzazione”, prevista in alternativa al costo dell’assistenza, di cui alla successiva lett. c).
La capitalizzazione alternativa al costo dell’assistenza conserva natura indennitaria e non costituisce un credito risarcitorio.
art. 179, primo comma, lett. e), c.c.
Ciò detto, pertanto, deve escludersi che le misure “de quibus” siano oggetto di un credito “risarcitorio”, che possa sottrarsi alla cosiddetta comunione “de residuo” ex art. 179 c.c., comma 1, lett. e), donde la non fondatezza dei primi due motivi di ricorso.
L’esclusione prevista dalla norma per i crediti risarcitori personali non si applica alle misure indennitarie erogate nell’ambito della protezione dei testimoni di giustizia; tali somme non sono sottratte, per questa ragione, alla comunione de residuo.
art. 195 c.c.
Orbene, per quanto il ricorrente ipotizzi il vizio di cui all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3), nella sostanza si duole di un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, sicchè deve applicarsi il principio secondo cui “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità”.
La Corte ha lasciato ferma l’applicazione, da parte del giudice di merito, della presunzione richiamata ai sensi dell’art. 195 c.c.; la censura sulla prova dell’appartenenza esclusiva dei mobili investiva l’accertamento concreto e non l’interpretazione della norma.
art. 342 c.p.c.
Ma la Corte capitolina, come detto, ha – nella sostanza ravvisato, in relazione a tale motivo di gravame, il vizio di cui all’art. 342 c.p.c., esaminando, nel merito, lo stesso solo “ad abundantiam”.
Quando il giudice d’appello dichiara generico un motivo di gravame per difetto di specificità, tale statuizione è quella da censurare; le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam non sostituiscono né rimuovono la statuizione pregiudiziale.
art. 366, n. 4), c.p.c.
Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui “il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4) ”.
Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la motivazione effettiva della decisione impugnata; la mancata critica della statuizione che regge la decisione rende il motivo inammissibile.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le misure di assistenza e la relativa capitalizzazione riconosciute nell’ambito del programma di protezione per testimoni di giustizia hanno natura indennitaria, non risarcitoria in senso tecnico; pertanto non possono essere escluse dalla comunione de residuo invocando l’eccezione prevista per i crediti risarcitori personali.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in cassazione un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie: la ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove appartiene al giudice di merito, salvo che sia denunciato un effettivo errore di interpretazione della norma.
- Se il giudice d’appello dichiara generico un motivo di gravame, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale statuizione pregiudiziale; non è sufficiente contestare le argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata; l’omessa considerazione della statuizione che ne costituisce il fondamento rende la censura inammissibile.
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