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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3271/2020 del 11/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d’appello di Perugia, con ricorso depositato il 28 gennaio 2015 ai sensi della legge n. 89 del 2001, l’equa riparazione per la durata complessiva di sette anni e dieci mesi del procedimento penale a loro carico, concluso con sentenza del 30 aprile 2014. Il consigliere delegato aveva inizialmente riconosciuto a ciascuno 3.500 euro; in seguito all’opposizione del Ministero, il decreto era stato riformato e, dopo una prima cassazione, la Corte d’appello aveva liquidato 2.100 euro per ciascun ricorrente, oltre agli interessi e alle spese. Nel decreto ora impugnato, il giudice aveva escluso dal computo il periodo successivo al settembre 2012 perché gli imputati non avevano depositato l’istanza di accelerazione prevista dall’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della legge n. 89 del 2001, introdotto nel 2012. Aveva così computato una durata di cinque anni e nove mesi, detratto un rinvio di quattro mesi per impedimento di un difensore e quantificato l’indennizzo in 700 euro per anno di ritardo. Con il primo motivo i ricorrenti hanno contestato che l’omissione dell’istanza potesse determinare, per un procedimento già oltre la durata ragionevole all’entrata in vigore della nuova previsione, il dies ad quem del periodo indennizzabile. Con il secondo motivo hanno censurato la liquidazione delle spese, lamentando l’omessa liquidazione di quelle della prima fase, la mancanza di adeguata valutazione dei criteri adottati, importi inferiori ai minimi e l’omessa maggiorazione per la pluralità di ricorrenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: il procedimento penale aveva già superato la durata ragionevole quando è entrata in vigore la disciplina del 2012 sull’istanza di accelerazione. In assenza di una norma transitoria, tale previsione non si applica alle domande di equa riparazione relative a procedimenti che a quella data avessero già superato la durata ragionevole; altrimenti il termine per presentare l’istanza decorrerebbe dall’entrata in vigore della legge, anziché dal superamento della durata ragionevole, modificando i presupposti applicativi della norma. Il secondo motivo sulle spese è rimasto assorbito. La Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che il giudizio di equa riparazione è esente dal contributo unificato e che, pertanto, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha fondato la decisione sulla disciplina interna dell’equa riparazione e non ha svolto una distinta interpretazione dell’art. 6 CEDU.

    La disposizione è richiamata tra le norme invocate dai ricorrenti, ma la sentenza non ne espone né applica una specifica interpretazione.

  • art. 2, comma 2, L. n. 89/2001

    La Corte ha fondato la decisione sulla disciplina della istanza di accelerazione e sulla mancanza di una norma transitoria, senza formulare un’autonoma interpretazione del comma 2.

    La norma è menzionata tra quelle invocate nel ricorso; la ratio decidendi riguarda invece l’applicazione temporale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della stessa legge.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), L. n. 89/2001

    In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge.

    La preclusione all’indennizzo per mancato deposito dell’istanza di accelerazione non si applica ai procedimenti penali che avevano già superato la durata ragionevole quando la disposizione è entrata in vigore, in mancanza di una norma transitoria.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge.

    Il superamento della durata ragionevole costituisce il riferimento temporale per l’applicazione della disciplina dell’istanza di accelerazione; la nuova preclusione non può essere applicata retroattivamente ai procedimenti che avevano già oltrepassato tale soglia alla data di entrata in vigore della norma.

  • D.Lgs. n. 83/2012, art. 55

    In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge.

    La disposizione introduttiva dell’obbligo di presentare l’istanza di accelerazione non si applica, in assenza di disciplina transitoria, ai procedimenti già irragionevolmente duraturi alla sua entrata in vigore.

  • L. n. 134/2012

    In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge.

    La disciplina introdotta dalla legge di conversione, priva di un’espressa norma transitoria per il caso considerato, non consente di far decorrere dalla sua entrata in vigore un nuovo termine per presentare l’istanza nei procedimenti già oltre la durata ragionevole.

  • L. n. 208/2015

    In tema di equa riparazione per la irragionevole durata di un procedimento penale, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, lett. e), (introdotto dal D.Lgs. n. 83 del 2012, art. 55 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, e successivamente abrogato dalla L. n. 208 del 2015, a partire dal 1 gennaio 2016), secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’art. 2 bis, non è applicabile in relazione alle domande di equa riparazione relative a procedimenti penali che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbiano già superato la durata ragionevole di cui all’art. 2 bis medesima legge.

    La sentenza dà atto dell’abrogazione della disposizione sull’istanza di accelerazione dal 1º gennaio 2016, ma non fonda su tale abrogazione la decisione.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 20583/2018, n. 26627/2016 e n. 23448/2016 dapprima citati.

    La Corte enuncia il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, anche mediante rinvio per relationem a principi già affermati.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.

    Il giudizio di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001 è esente dal contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Al di là del buon esito del ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater D.P.R. cit.

    La maggiorazione del contributo unificato prevista dal comma 1-quater non è applicabile quando il giudizio è esente dal contributo unificato.

Massime di principio

  • La preclusione all’equo indennizzo prevista per il mancato deposito dell’istanza di accelerazione nel procedimento penale non si applica, in assenza di una norma transitoria, alle domande relative a procedimenti che avevano già superato la durata ragionevole alla data di entrata in vigore della disposizione.
  • Nei procedimenti penali già oltre la durata ragionevole alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, il termine per depositare l’istanza di accelerazione non può essere fatto decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, perché ciò muterebbe i presupposti applicativi della disposizione in assenza di un’espressa disciplina transitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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