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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3270/2020 del 11/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il Comune aveva ingiunto al condominio il pagamento di 64.330 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico mediante ponteggi, rilevata dalla Polizia municipale con verbale del 15 dicembre 2004. Il condominio aveva proposto opposizione sostenendo di essere munito di concessione e contestando il calcolo della sanzione e la superficie occupata, indicata in 87 metri quadrati. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 gennaio 2015, aveva rigettato l’appello. In cassazione il condominio ha articolato cinque motivi: con i primi due ha sostenuto che l’annullamento totale, disposto dal giudice di pace il 7 giugno 2010, del verbale del 15 dicembre 2004 avrebbe travolto il fondamento fattuale e giuridico dell’ordinanza ingiunzione; con il terzo ha contestato l’uso del verbale annullato per accertare l’estensione dell’occupazione e il rigetto della richiesta di ispezione dei luoghi, lamentando anche la mancata considerazione della documentazione fotografica; con il quarto ha negato che potesse ritenersi accertata l’assenza di concessione e la misura della sanzione; con il quinto ha censurato, in via subordinata, l’interpretazione di un eventuale accertamento distinto da quello contenuto nel verbale. La Corte ha esaminato congiuntamente il primo, il secondo e il quinto motivo; ha rilevato che l’opposizione introduce un giudizio sul fondamento della pretesa amministrativa, ma che il suo oggetto è delimitato dai motivi tempestivamente dedotti. L’opposizione originaria non contestava il fatto dell’occupazione del marciapiede con i ponteggi; la contestazione della superficie era inoltre generica e non supportata da rilievi o elementi riferiti allo stato dei luoghi. La misura della sanzione era stata abbandonata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto, perché infondati, il primo, il secondo e il quinto motivo: la sentenza del giudice di pace, pronunciata sulla violazione del codice della strada relativa all’intralcio alla circolazione pedonale, non eliminava il fondamento della distinta pretesa per occupazione abusiva, che non era stata contestata nell’opposizione originaria nei suoi elementi essenziali. Ha respinto anche il terzo motivo: l’annullamento del verbale incideva sugli effetti nel procedimento sanzionatorio relativo alla violazione stradale, ma non ne cancellava l’efficacia documentale quanto alle operazioni compiute dagli agenti; inoltre, la censura non si confrontava adeguatamente con la rilevata genericità originaria dei motivi di opposizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico sul difetto di titolo per l’occupazione e perché non considerava che la doglianza sulla misura della sanzione era stata abbandonata. Il condominio è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.600 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23

    Pertanto, l’opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù della L. n. 689 del 1981 cit., art. 23 (oggi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere.

    L’opposizione all’ingiunzione amministrativa dà luogo a un giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa, non a un’impugnazione limitata alla legittimità formale dell’atto; il giudice esamina il merito entro i limiti delle deduzioni delle parti.

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6

    Pertanto, l’opposizione alla pretesa anzidetta, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù della L. n. 689 del 1981 cit., art. 23 (oggi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l’intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma si estende – nell’ambito delle deduzioni delle parti – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere.

    La disposizione, indicata dalla Corte come disciplina oggi applicabile, attribuisce al giudice dell’opposizione il potere-dovere di esaminare il merito della pretesa amministrativa, nei confini delle contestazioni formulate.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23

    Approfondendo il tema si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi, come detto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione.

    L’oggetto del giudizio di opposizione è delimitato dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo, che costituiscono la causa petendi e devono essere proposti entro il termine previsto.

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 6

    Approfondendo il tema si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 (oggi, come detto, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6) si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi del suddetto giudizio e che, a norma delle previsioni appena ricordate, devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione.

    La disciplina vigente richiamata dalla Corte mantiene la natura di giudizio di cognizione dell’opposizione e la delimitazione dell’oggetto ai motivi tempestivamente formulati.

  • art. 2909 c.c.

    Ne discende che esattamente i giudici di merito hanno posto a fondamento delle loro conclusioni le risultanze obiettive emergenti dal menzionato verbale, senza assegnare rilievo a considerazioni sviluppate solo nell’atto di appello.

    La Corte ha escluso che l’annullamento del verbale per la violazione stradale impedisse di valorizzarne le risultanze obiettive nel distinto giudizio sulla pretesa relativa all’occupazione di suolo pubblico; la decisione non enuncia una regola generale ulteriore sull’efficacia del giudicato.

Massime di principio

  • L’opposizione a un’ordinanza ingiunzione amministrativa è un giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa, non un’impugnazione circoscritta ai vizi formali dell’atto.
  • L’oggetto del giudizio di opposizione è delimitato dai motivi introdotti tempestivamente con il ricorso; questioni nuove proposte successivamente non ampliano la causa petendi originaria.
  • L’annullamento di un verbale per una violazione stradale non elimina necessariamente la sua efficacia documentale rispetto alle operazioni compiute dai verbalizzanti, né impedisce che le risultanze obiettive siano valutate in un distinto giudizio relativo a una diversa pretesa.
  • Una contestazione dell’estensione materiale dell’occupazione, se formulata genericamente e senza elementi oggettivi di riscontro riferiti allo stato dei luoghi, non è sufficiente a contrastare le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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