Cassazione Civile, Sentenza n. 3237/2020 del 11/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo al 1991, emesso nei confronti della contribuente per redditi non dichiarati che le erano stati imputati quale socia al 50% di una società in accomandita semplice. La Commissione tributaria provinciale di Savona aveva annullato l’avviso e la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2009, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando perizie svolte in sede penale che avevano accertato la falsità delle sottoscrizioni della contribuente su atti societari e ritenendola estranea all’attività sociale. L’Agenzia ha proposto sei motivi: con il primo ha sostenuto che il reddito accertato in capo a una società di persone fa stato nei confronti dei soci; con il secondo ha denunciato omessa motivazione sull’accertamento del reddito societario, confermato da sentenza passata in giudicato; con il terzo ha dedotto la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario nei confronti della società e dell’altro socio; con il quarto ha invocato l’imputazione pro quota del reddito societario ai soci, indipendentemente dalla loro partecipazione effettiva alla gestione; con il quinto ha lamentato ultrapetizione, sostenendo che la contribuente non aveva negato di essere socia ma soltanto di aver partecipato alla gestione; con il sesto ha denunciato insufficiente motivazione sull’effettiva qualità di socia. La contribuente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per la riproduzione integrale degli atti di causa e ne aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: la riproduzione integrale degli atti non determina di per sé l’inammissibilità se il ricorso espone in modo chiaro, anche sintetico, i motivi e individua i punti rilevanti. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che, pur non facendo la sentenza emessa nei confronti della società stato nei confronti dei singoli soci ai sensi dell’art. 1306 c.c., l’accertamento del reddito societario non poteva essere ignorato nella determinazione del reddito personale. La contribuente non aveva contestato né il reddito accertato alla società, confermato con sentenza passata in giudicato, né la propria partecipazione al 50%; la CTR avrebbe quindi dovuto valutare tali elementi e motivare sulla loro eventuale irrilevanza. Ha accolto anche il sesto motivo: la falsità di alcune firme, pur accertata in sede penale, non era da sola sufficiente a fondare la decisione tributaria, in assenza di una motivazione che desse conto del percorso valutativo e considerasse il reddito accertato della società e la qualità di socia. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1306 c.c.
Riguardo al secondo motivo va considerato che, benchè la sentenza emessa nei confronti della società non abbia effetto nei confronti dei singoli soci ai sensi dell’art. 1306 c.c., l’accertamento del reddito relativo alla società di persone di cui la I. è socia al 50 per cento non può essere ignorato nella determinazione del reddito personale, per cui il giudice del merito avrebbe dovuto comunque considerarlo e valutarlo, mentre, nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha del tutto omesso di considerare tale elemento.
La sentenza della società non produce di per sé effetti nei confronti dei soci, ma l’accertamento del reddito societario resta un elemento che il giudice deve considerare e valutare nel determinare il reddito personale del socio.
art. 5 D.P.R. n. 917/1986
In particolare l’accertamento in sede penale della falsità di alcune firme della I. apposte su documentazione relativa alla società di cui era socia accomandataria, non può essere sufficiente a motivare una decisione di accoglimento del ricorso della contribuente in sede tributaria, ove rileva il reddito accertato della società e la qualità di socia della contribuente.
Nel giudizio tributario relativo al reddito imputato per partecipazione a una società di persone, la falsità di alcune firme non basta, da sola, a escludere l’imputazione quando rilevano anche il reddito accertato della società e la qualità di socia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza non considera i termini del dibattito processuale (di cui v’è ampio riscontro nei motivi 2 e 6), trascurando del tutto la necessaria descrizione del processo cognitivo attraverso il quale si è giunti al giudizio (Cass. 32980/18; conf. SU/22232/2016).
La motivazione deve rendere percepibile il percorso cognitivo seguito dal giudice e confrontarsi con i termini del dibattito processuale; è censurabile la decisione che ometta tale spiegazione su fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte accoglie il secondo e il sesto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
La norma è indicata quale base del motivo di ricorso relativo alla violazione di legge; nel caso concreto, tuttavia, i motivi accolti sono il secondo e il sesto, proposti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 con riferimento alla mancata considerazione del litisconsorzio necessario con la società e l’altro socio della stessa.
La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo sulla dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha deciso il merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza non considera i termini del dibattito processuale (di cui v’è ampio riscontro nei motivi 2 e 6), trascurando del tutto la necessaria descrizione del processo cognitivo attraverso il quale si è giunti al giudizio (Cass. 32980/18; conf. SU/22232/2016).
La norma fonda le censure motivazionali accolte: il giudice deve illustrare il processo cognitivo che conduce alla decisione e considerare gli elementi decisivi sottoposti al suo esame.
art. 112 c.p.c.
Con il quinto motivo si assume la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per ultrapetizione non avendo la I. mai negato la sua qualità di socia ma contestando solo la sua effettiva partecipazione alla gestione sociale.
La disposizione è invocata per la dedotta ultrapetizione, ma il relativo motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha accertato la fondatezza.
Massime di principio
- La sentenza pronunciata nei confronti di una società di persone non fa automaticamente stato nei confronti dei singoli soci, ma l’accertamento del reddito societario deve comunque essere considerato dal giudice nella determinazione del reddito personale imputato al socio.
- Quando sono controversi redditi imputati per partecipazione a una società di persone, il giudice deve valutare congiuntamente gli elementi rilevanti, tra cui il reddito accertato in capo alla società e la qualità e quota di partecipazione del contribuente, dando conto delle ragioni per cui tali elementi siano o non siano decisivi.
- L’accertamento penale della falsità di alcune sottoscrizioni su atti societari non è, da solo, sufficiente a giustificare l’esclusione del contribuente dalla partecipazione rilevante ai fini tributari, se la decisione non considera gli altri elementi pertinenti e non espone il percorso logico seguito.
- La riproduzione integrale di atti processuali nel ricorso per cassazione non ne determina automaticamente l’inammissibilità, purché il ricorso individui con chiarezza, anche in forma sintetica, i motivi e i punti rilevanti per la decisione.
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