Cassazione Civile, Sentenza n. 3314/2020 del 11/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente e gestore)
La controversia
Un’utente del servizio idrico aveva convenuto l’azienda speciale che gestiva il rapporto di utenza e il Comune, chiedendo la restituzione delle somme pagate per la quota di tariffa riferita alla depurazione. La domanda si fondava sulla sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 e sull’assoluta inefficienza dell’impianto di depurazione, ritenuta equivalente alla sua temporanea inattività. L’azienda speciale chiamò in causa l’ente regionale, proprietario dell’impianto e individuato come soggetto deputato al servizio; il Giudice di pace accolse la domanda restitutoria e condannò l’azienda e l’ente regionale, mentre il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6006/2018 depositata il 18 giugno 2018, confermò la restituzione e riconobbe il diritto dell’azienda a essere tenuta indenne dall’ente regionale. L’ente regionale propose ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) difetto assoluto di giurisdizione o giurisdizione tributaria, sostenendo che si discuteva soltanto dell’insufficienza del servizio e del quantum della tariffa; 2) violazione della disciplina della tariffa e omesso esame della distinzione fra inefficiente svolgimento del servizio e mancanza o temporanea inattività dell’impianto, contestando anche l’apprezzamento delle prove; 3) violazione dell’art. 2033 c.c. e difetto di legittimazione passiva, perché l’ente non avrebbe ricevuto le somme e la ripetizione sarebbe esperibile solo contro chi ha incassato; 4) violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e delle norme processuali sulla prova, per avere posto a carico dei convenuti la dimostrazione del funzionamento dell’impianto e per l’asserita erronea valutazione documentale; 5) applicabilità della prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche, anziché di quella decennale. La sentenza impugnata aveva inoltre ritenuto provata l’assoluta inefficienza dell’impianto sulla base della documentazione acquisita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la giurisdizione ordinaria: le controversie sulla debenza della quota di depurazione riguardano il corrispettivo contrattuale del servizio idrico e i rapporti di utenza. Ha ritenuto che l’assoluta inefficienza dell’impianto, accertata dal giudice di merito, rientri nella nozione di temporanea inattività rilevante ai fini della non debenza della quota, poiché entrambe le situazioni comportano la mancata fruizione del servizio per fatto non imputabile all’utente. Ha escluso che il termine quinquennale di restituzione previsto dall’art. 8-sexies, comma 2, del D.L. n. 208/2008 costituisca una condizione di procedibilità: esso consente al gestore di dilazionare la restituzione; l’eventuale deduzione degli oneri per progettazione o realizzazione delle opere può incidere sulla liquidità del credito, ma i relativi presupposti devono essere provati dal convenuto. Le censure del secondo motivo volte a ottenere una nuova valutazione dei documenti e a denunciare l’omesso esame di una questione giuridica sono state dichiarate inammissibili. Il terzo motivo è stato rigettato: l’azienda speciale è parte passivamente titolare del rapporto restitutorio in quanto parte del contratto di utenza; la concorrente responsabilità dell’ente regionale, proprietario dell’impianto e deputato al servizio, è configurabile ex art. 2043 c.c. come cooperazione del terzo nell’inadempimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: pur gravando sull’utente la prova del fatto costitutivo della responsabilità aquiliana dell’ente regionale, il giudice di merito aveva comunque ritenuto dimostrata l’assoluta inefficienza dell’impianto; le contestazioni sulla valutazione delle prove non sono riesaminabili in cassazione. Il quinto motivo è stato rigettato: la restituzione dell’indebito soggiace alla prescrizione decennale, non a quella quinquennale delle prestazioni periodiche, poiché è chiesta la restituzione in unica soluzione di somme divenute indebite, anche per effetto ex tunc della declaratoria di illegittimità costituzionale. La Regione è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione a ciascuna controricorrente, liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14
Invero, all’esito dell’intervento “caducatorio” della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell’ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro “temporanea inattività”.
La quota per la depurazione non è dovuta quando manchi l’impianto o quando esso sia temporaneamente inattivo; la temporanea inattività comprende anche l’assoluta inefficienza che impedisca la fruizione del servizio.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155
Invero, all’esito dell’intervento “caducatorio” della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell’ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la “mancanza” degli impianti di depurazione, ovvero la loro “temporanea inattività”.
La disciplina, come risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, esclude la debenza della quota di depurazione sia in caso di mancanza dell’impianto sia in caso di sua temporanea inattività, inclusa l’assoluta inefficienza.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, commi 1 e 2, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13
Tanto premesso, deve, dunque, escludersi la possibilità di interpretare come introduzione di una condizione di procedibilità della domanda restitutoria la previsione (di cui al D.L. n. 208 del 2008, art. 8-sexies, comma 2 convertito in L. n. 13 del 2009) secondo cui i “gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione”.
Il termine massimo di cinque anni disciplina la dilazione, anche rateale o mediante compensazione, della restituzione da parte dei gestori e non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Gli oneri per le attività di progettazione, realizzazione o completamento possono incidere sulla liquidità del credito e i relativi presupposti devono essere provati dal convenuto.
art. 24 Cost.
Se è vero, infatti, che “l’art. 24 Cost., laddove tutela il diritto di azione, non comporta l’assoluta immediatezza del suo esperimento, ben potendo la legge imporre oneri finalizzati a salvaguardare “interessi generali”, con le dilazioni conseguenti” (così Corte Cost. n. 276 del 2000), resta, nondimeno, inteso che il rispetto del diritto costituzionale di azione non solo esige che la cd. “giurisdizione condizionata” sia oggetto di un’espressa previsione di legge, ma anche “che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono esser aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata”.
Eventuali condizioni o oneri che differiscano l’esercizio dell’azione devono essere previsti espressamente dalla legge; non è consentito estenderli in via interpretativa oltre la loro portata.
art. 2697 c.c.
Per contro, ipotizzando la responsabilità della Regione in termini aquiliani (in quanto titolare dell’impianto), l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa – il non funzionamento dello stesso grava su chi azioni la pretesa, e ciò anche nell’ipotesi in cui tale responsabilità ex art. 2043 c.c. venga “declinata” in chiave di cooperazione nell’inadempimento.
Nell’azione aquiliana proposta contro l’ente proprietario dell’impianto, anche quando la responsabilità sia prospettata come cooperazione nell’inadempimento altrui, spetta all’attore provare il fatto costitutivo consistente nel non funzionamento dell’impianto. L’eventuale deduzione degli oneri previsti dall’art. 8-sexies, comma 1, come fatto impeditivo del credito, grava invece sul convenuto.
art. 2033 c.c.
la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto”, di talchè, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento”.
La domanda di restituzione della quota di depurazione indebitamente pagata va proposta contro la controparte del contratto di utenza. La quota è corrispettivo contrattuale e la sua debenza dipende dall’effettiva fruizione del servizio.
art. 2043 c.c.
Tale rilievo, tuttavia, non giova alla ricorrente Regione Campania, visto che l’impugnata sentenza del Tribunale di Napoli individua nella stessa la “proprietaria dell’impianto”, nonchè il soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest). Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” realizzato da ABC.
Il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per cooperazione del terzo nell’inadempimento della controparte del contratto di utenza.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuta a titolo di restituzione in Unica soluzione.
La prescrizione quinquennale riguarda le prestazioni periodiche che costituiscono corrispettivo di una controprestazione resa nei singoli periodi; non si applica alla domanda di restituzione, in unica soluzione, di somme indebitamente versate.
art. 2946 c.c.
Nondimeno, se l’ipotesi della “conditio ob causam finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacchè è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento.
La restituzione di somme divenute indebite per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale segue la prescrizione decennale propria della ripetizione dell’indebito, poiché la declaratoria ha reso il pagamento indebito con effetto ex tunc.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A prescindere, infatti, dal rilievo che la questione è stata esaminata, dirimente – su un piano preliminare – è la constatazione che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza, come nell’ipotesi che occupa) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo”.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non consente di denunciare l’omesso esame di una questione giuridica o di un punto della decisione.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La sentenza impugnata non reca alcun riferimento all’istituto del “fatto notorio”, donde l’applicazione, nel presente giudizio, del principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso”, sul punto, “rilevabile anche d’ufficio”.
Le censure di cassazione prive di specifica attinenza alla decisione impugnata sono inammissibili, poiché equivalgono alla mancata enunciazione di un motivo.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso – che censura la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda con cui ABC chiedeva Gli essere tenuta indenne dalla pretesa restitutoria azionata dalla R. – non è fondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..
La Corte può rigettare il motivo correggendo la motivazione della sentenza impugnata, quando la decisione sia corretta nel dispositivo ma non nella motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La quota tariffaria destinata al servizio di depurazione, componente del corrispettivo contrattuale del servizio idrico, non è dovuta quando l’impianto manchi o sia temporaneamente inattivo. La nozione di temporanea inattività comprende l’assoluta inefficienza dell’impianto, quando essa impedisca in concreto la fruizione del servizio per causa non imputabile all’utente.
- La domanda di ripetizione della quota di depurazione non dovuta va proposta contro la controparte del contratto di utenza, in quanto la quota ha natura di corrispettivo contrattuale e la sua debenza dipende dall’effettiva fruizione del servizio.
- Il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio può concorrere, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nell’inadempimento della controparte del contratto di utenza e rispondere in via aquiliana; in tale azione l’utente deve provare il fatto costitutivo del non funzionamento dell’impianto.
- Il termine massimo previsto per la restituzione delle quote di depurazione non dovute consente al gestore di dilazionare il pagamento e non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione. Gli oneri per progettazione, realizzazione o completamento delle opere possono incidere sulla liquidità del credito, ma chi ne invoca l’applicazione deve provarne i presupposti.
- La prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche non si applica alla restituzione, in unica soluzione, delle somme indebitamente versate; la pretesa restitutoria soggiace alla prescrizione decennale anche quando l’indebito derivi da una declaratoria di illegittimità costituzionale con effetto ex tunc.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico controverso e decisivo, non una questione giuridica o un punto della sentenza; la cassazione non consente inoltre di ottenere una nuova valutazione delle prove non legali.
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