Cassazione Civile, Ordinanza n. 14305/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società concessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TIA relativo all'anno 2005, emesso per un immobile adibito a negozio sito in Santa Maria di Licodia. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la Commissione tributaria regionale ha poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sulla tardiva costituzione della parte resistente, e ha affermato che, quanto alla tariffa, doveva applicarsi l'ultima validamente approvata. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) carenza di motivazione dell'avviso e violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice d'appello ritenuto sufficiente un atto che indicava solo dati catastali e per avere "integrato" la motivazione sulla tariffa; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, per avere la CTR sostituito la propria motivazione a quella dell'atto; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., per avere considerato ordinatorio il termine di costituzione della resistente nel processo tributario; 4) violazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., sostenendo che la pretesa fosse prescritta perché la notifica era pervenuta al destinatario dopo il 31 dicembre 2010 e che la scissione degli effetti della notificazione non operasse per la prescrizione; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata attestazione di conformità tra copia notificata e copia depositata dell'appello ex art. 22 d.lgs. 546/1992; 6) omesso esame del fatto decisivo relativo al difetto di legittimazione della società intimata, che non avrebbe indicato nell'atto il titolo del proprio agire; 7) violazione dell'art. 37 del regolamento TIA comunale per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo il contribuente che tale omissione rendesse invalido l'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha chiarito che la CTR non aveva integrato la motivazione dell'avviso, ma aveva solo giudicato nuova la questione della mancata approvazione valida della tariffa, comunque applicando correttamente l'ultima tariffa validamente approvata; ha confermato che l'avviso era sufficientemente motivato perché riportava dati catastali, categoria, descrizione del bene, superficie e tariffa dovuta, soprattutto in presenza di omessa dichiarazione; ha ribadito che, nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non determina nullità, ma solo decadenze da specifiche facoltà difensive; ha escluso la prescrizione, perché nel caso di specie veniva in rilievo soltanto la decadenza dall'azione di accertamento e la notifica era tempestiva in quanto perfezionata per il notificante alla data di consegna del plico; ha dichiarato inammissibili i motivi sul deposito dell'appello, sulla legittimazione della società e sull'omessa comunicazione di avvio del procedimento, rilevando anche difetti di specificità e la mancata corretta deduzione dell'omessa pronuncia. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per la mancata costituzione della resistente. È stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Il ricorrente aveva cumulato impropriamente vizi diversi; la Corte ha richiamato i limiti propri di ciascun motivo di ricorso per cassazione, specie per il vizio di omessa pronuncia e per l'omesso esame di un fatto decisivo.
È stato escluso il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, perché la CTR non ha integrato la motivazione dell'atto ma ha deciso su una questione nuova e distinta, quella della valida approvazione della tariffa.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse una illegittima integrazione postuma della motivazione dell'avviso da parte del giudice.
La motivazione dell'atto tributario è sufficiente quando indica gli elementi costitutivi ed essenziali della pretesa, distinguendosi il piano motivazionale da quello probatorio.
La tardiva costituzione della parte resistente nel processo tributario non determina nullità, ma solo la decadenza da alcune facoltà difensive.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La violazione del termine di costituzione della parte resistente comporta soltanto decadenze processuali limitate, non l'inammissibilità o la nullità della costituzione.
art. 24 Cost.
È richiamato per escludere che alla tardiva costituzione possano ricollegarsi conseguenze ulteriormente sfavorevoli tali da comprimere il diritto di difesa della parte resistente.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
La parte resistente può comunque produrre documenti, anche in appello, nei limiti previsti dal processo tributario.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Individua il termine di prescrizione quinquennale per i crediti aventi natura periodica, applicabile anche alla TIA una volta tempestivamente notificato l'avviso di accertamento.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
Per i tributi locali gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui dichiarazione o versamento erano dovuti.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Non è causa di inammissibilità la mera mancanza della copia notificata; rileva solo l'effettiva difformità tra copia depositata e copia notificata, che va concretamente accertata.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama, per l'appello, la disciplina del deposito e della conformità degli atti nel processo tributario.
art. 37 del regolamento TIA del Comune di Santa Maria di Licodia
La comunicazione prevista ha funzione informativa e collaborativa; la sua omissione non comporta, di per sé, invalidità dell'avviso di accertamento né impone un contraddittorio preventivo generale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza in cassazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma integrativa che ha reso applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione della parte resistente non produce nullità, ma soltanto la decadenza dalle facoltà processuali incompatibili con il ritardo; restano salve le difese consentite dall'ordinamento e il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto indica gli elementi essenziali della pretesa tributaria; non è necessario che l'Amministrazione dimostri già nell'atto la fondatezza sostanziale della pretesa, che resta oggetto del giudizio di impugnazione.
- Nei tributi locali, ai fini della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante conta la data di consegna del plico all'organo notificatore o al servizio postale, mentre per il destinatario rileva la ricezione.
- In materia tributaria occorre distinguere tra decadenza dall'esercizio del potere di accertamento e prescrizione del diritto alla riscossione: la prescrizione viene in rilievo solo dopo un valido e tempestivo esercizio della pretesa impositiva.
- Nel ricorso per cassazione il vizio di omessa pronuncia non può essere confuso con l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura deve essere ricondotta al corretto paradigma processuale e supportata da specifiche allegazioni di autosufficienza.
- Per impugnare l'atto tributario per difetto di conformità della copia depositata rispetto a quella notificata non basta allegare la mancanza formale della copia: occorre dedurre e dimostrare una concreta difformità idonea a determinare l'inammissibilità.
- L'omissione di una comunicazione endoprocedimentale prevista dal regolamento locale, quando abbia mera funzione informativa e collaborativa, non determina automaticamente l'invalidità dell'avviso di accertamento se il contribuente può comunque far valere le proprie difese in giudizio.
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