Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14109/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi, in relazione a varie contestazioni su passività insussistenti, sopravvenienze passive, costi non di competenza, IVA indetraibile e indebita deduzione IRAP. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'avviso per mancato preventivo contraddittorio endoprocedimentale su un atto relativo anche a tributi armonizzati come l'IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 12 L. 212/2000, sostenendo che l'atto era stato emesso dopo il termine dilatorio di 60 giorni e che la contribuente non aveva presentato osservazioni; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR non avesse indicato quali osservazioni della società fossero state trascurate e che mancasse la prova di resistenza sulla concreta utilità del contraddittorio. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha depositato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, prova del pagamento della prima rata e poi del pagamento integrale delle somme dovute, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria: ha rilevato che la domanda era stata tempestivamente presentata, che era stata documentata la prima rata e, soprattutto, che la resistente aveva poi dimostrato il pagamento integrale del dovuto mediante quietanze. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate. Non ha applicato l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sia perché la misura non si estende oltre i casi tipici di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, sia perché l'Agenzia delle Entrate, come amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, è ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 212/2000

    il motivo dell'Agenzia ruotava sul rispetto del termine dilatorio e sull'assenza di osservazioni del contribuente; la sentenza impugnata era censurata per avere ritenuto comunque necessario il contraddittorio endoprocedimentale in relazione anche all'IVA

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    è stato invocato per denunciare motivazione apparente della sentenza di appello

  • art. 6 d.l. 119/2018

    la tempestiva domanda di definizione agevolata, con prova del pagamento della prima rata e senza diniego dell'Ufficio né istanza di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio; la cessazione della materia del contendere richiede il pagamento integrale del dovuto

  • L. 136/2018

    ha convertito con modificazioni il d.l. 119/2018, base normativa della definizione agevolata invocata dalla parte resistente

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    l'ulteriore contributo unificato non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; inoltre non opera nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dalla prova del pagamento della prima rata, perfeziona la procedura e determina l'estinzione del giudizio se non interviene diniego dell'Ufficio e nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando, al momento della decisione, risulti anche l'integrale pagamento del debito rateizzato; in difetto, la conseguenza processuale è l'estinzione del giudizio secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si applica all'amministrazione finanziaria difesa dall'Avvocatura dello Stato, che fruisce della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.