Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14113/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 25, comma 1, d.lgs. n. 446/1997, relativa a IRAP 2011 e a ritenute operate quale sostituto d’imposta negli anni 2009 e 2011. La contribuente impugnava la cartella; in primo grado il ricorso era rigettato, mentre in appello la corte tributaria regionale annullava la cartella ritenendo, da un lato, valida la notifica ma, dall’altro, non adeguatamente giustificato dall’agente della riscossione il merito delle poste iscritte a ruolo e quindi non verificabile la correttezza della procedura seguita dall’ufficio. L’ADER ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello aveva annullato la cartella sulla base di una questione non devoluta dai motivi di appello, cioè la legittimità del ricorso al controllo automatizzato ex art. 36-bis in luogo dell’accertamento ordinario; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la corte territoriale le aveva addebitato di non aver chiamato in causa l’ente creditore, nonostante avesse richiesto l’integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente integrata una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: dall’esame del fascicolo è emerso che in appello la società non aveva contestato la legittimità dell’uso del controllo automatizzato ex art. 36-bis, ma si era limitata a censurare il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado, la validità della notifica e l’entità delle sanzioni. La decisione di merito della corte tributaria regionale si è quindi fondata su una questione estranea al devolutum e non rilevabile d’ufficio, integrando extrapetizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata come base del controllo automatizzato della dichiarazione; la questione della sua corretta applicazione non risultava però devoluta in appello.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997

    Norma richiamata quale base del controllo automatizzato ai fini IRAP.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per errori processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato ritenuto violato perché il giudice di appello ha pronunciato su una questione non compresa nei motivi di gravame, incorrendo in extrapetizione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, nel dedurre un vizio processuale, la ricorrente aveva assolto l’onere di specificità consentendo l’accesso diretto al fascicolo di merito.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata nel secondo motivo in tema di contraddittorio nel processo tributario; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice non può fondare la decisione su una questione non devoluta dalle censure dell’appellante, salvo che si tratti di questione rilevabile d’ufficio: diversamente la sentenza è nulla per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Quando il vizio denunciato è di natura processuale, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa, purché il ricorrente abbia rispettato l’onere di specificità e di localizzazione degli atti rilevanti.
  • Nel processo tributario, la censura sulla legittimità della procedura di accertamento o riscossione deve risultare effettivamente introdotta nel devolutum; in mancanza, il giudice di merito non può fondare il decisum su tale profilo.
  • L’accoglimento di un motivo che investe un error in procedendo assorbe le ulteriori censure che presuppongono la validità della decisione cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.