Cassazione Civile, Ordinanza n. 14112/2026 del 14/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e il successivo preavviso di iscrizione ipotecaria, deducendo la prescrizione dei crediti erariali sottesi a tre cartelle esattoriali. Nel giudizio erano stati prodotti dall'agente della riscossione anche ulteriori intimazioni di pagamento e un ulteriore preavviso di iscrizione ipotecaria, per dimostrare atti interruttivi della prescrizione. La commissione tributaria aveva accolto il ricorso ritenendo nulle le notifiche degli atti interruttivi perché eseguite in un Comune diverso da quello del domicilio fiscale del destinatario. In appello, il giudice regionale aveva confermato l'accoglimento, valorizzando in particolare una intimazione di pagamento che reputava invalida perché consegnata a persona diversa dal destinatario senza prova della ricezione della raccomandata informativa; da ciò aveva fatto derivare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato/prova, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente richiesto la prova della ricezione della raccomandata informativa, quando era sufficiente la prova della sola spedizione, e lamentando anche un travisamento delle risultanze processuali. Il contribuente ha resistito con controricorso eccependo preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha disatteso le eccezioni preliminari del contribuente e ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva subordinato la validità della notifica dell'intimazione consegnata a persona diversa dal destinatario alla prova della ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte ha affermato invece che, trattandosi di raccomandata semplice e non di raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente la prova della spedizione. Ha inoltre rilevato che il giudice di appello non aveva verificato se tale spedizione fosse stata provata. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma asseritamente falsamente applicata dalla corte territoriale nella valutazione della prova documentale.
art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato tra le norme asseritamente falsamente applicate in tema di notificazione degli atti della riscossione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973
in caso di consegna dell'atto tributario a persona diversa dal destinatario, impone l'invio di una lettera raccomandata informativa; la Corte chiarisce che non richiede la prova della ricezione, essendo sufficiente la prova della spedizione.
art. 2943 c.c.
richiamato quale norma in tema di interruzione della prescrizione, rispetto alla quale la validità della notifica dell'atto interruttivo era controversa.
art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per i motivi aggiunti nel processo tributario.
art. 25, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992
indicato per affermare che i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio nel processo tributario.
art. 369 c.p.c.
richiamato per escludere l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di documenti già presenti nel fascicolo della controparte e per rilevare l'abrogazione dell'ultimo comma ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022.
art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al giudizio tributario.
art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per stabilire l'applicabilità delle modifiche al codice di procedura civile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023.
art. 3, comma 27, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 369 c.p.c.
Massime di principio
- Quando la legge prevede, in caso di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, l'invio di una raccomandata informativa senza specificarne la forma con avviso di ricevimento, la prova richiesta per la validità della notificazione è la prova della spedizione e non quella della ricezione.
- Nel giudizio tributario, la mancata produzione da parte del ricorrente del proprio fascicolo o di documenti già acquisiti nel fascicolo d'ufficio o in quello della controparte non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
- Gli uffici periferici dell'Agenzia fiscale non hanno autonoma soggettività processuale rispetto all'Agenzia, sicché le questioni relative alla loro articolazione interna sono processualmente irrilevanti.
- Il giudice di merito, nel valutare una eccezione di prescrizione fondata su atti interruttivi notificati, deve accertare in concreto se l'atto interruttivo sia stato validamente notificato secondo il regime legale applicabile, senza richiedere formalità ulteriori non previste dalla norma.
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