Cassazione Civile, Ordinanza n. 02641/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
Il comune aveva notificato alla società proprietaria di un compendio immobiliare tre avvisi di accertamento IMU relativi al 2012, al 2013 e al 2014, oltre a interessi e sanzioni, assumendo che, a seguito dello scioglimento di un contratto di leasing, la soggettività passiva fosse tornata in capo alla società concedente. La società aveva impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che per il periodo controverso il soggetto passivo fosse ancora l'utilizzatore, il quale avrebbe mantenuto la detenzione del bene anche dopo la risoluzione; dall'altro, che il contratto non si fosse estinto alla data ritenuta dal comune, ma solo in un momento successivo. In via ulteriore, aveva contestato la debenza di interessi e sanzioni invocando le norme sul legittimo affidamento e sull'incertezza normativa oggettiva. La CTR aveva confermato il rigetto di primo grado senza pronunciarsi espressamente sulla richiesta di esclusione di interessi e sanzioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme IMU e della disciplina della locazione finanziaria, per avere la CTR ritenuto dovuta l'imposta alla società concedente nonostante la mancata riconsegna del bene e per non avere considerato la diversa data di scioglimento del rapporto; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di disapplicazione di interessi e sanzioni; 3) vizio di motivazione per mancata esplicitazione del rigetto di tale domanda; 4) violazione delle norme che escludono sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla disciplina tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che, in caso di risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU torna a essere il locatore anche se il bene non è ancora stato materialmente restituito, perché conta il venir meno del vincolo contrattuale che giustifica la detenzione qualificata. Ha invece accolto, nei limiti di cui in motivazione, il secondo e il quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa a interessi e sanzioni e che, quanto agli interessi, la richiesta fosse infondata; quanto alle sanzioni, invece, ha riconosciuto la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, dovute al contrasto giurisprudenziale esistente sulla soggettività passiva IMU nel leasing risolto, con conseguente non debenza delle sanzioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte relativa alle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito, con accoglimento del ricorso originario solo per la non debenza delle sanzioni e rigetto per il resto. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
individua la disciplina dell'IMU e rileva, nel sistema ricostruito dalla Corte, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo nel leasing.
art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011
in caso di risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva IMU torna in capo al locatore, anche se il bene non è ancora stato riconsegnato materialmente.
art. 1, comma 672, l. 147/2013
norma richiamata dalla ricorrente e ritenuta non decisiva per l'IMU, poiché riguarda la TASI, che ha presupposto impositivo diverso.
art. 10, commi 2 e 3, l. 212/2000
esclude sanzioni e interessi moratori in caso di conformazione del contribuente a indicazioni dell'amministrazione o di obiettiva incertezza normativa; la Corte ne esclude l'applicabilità agli interessi ma la riconosce per le sanzioni solo in relazione all'incertezza oggettiva.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma; la Corte lo applica per escludere le sanzioni.
consente al giudice tributario di dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza; la Corte lo ritiene applicabile nella fattispecie.
richiamato per l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda di esclusione di interessi e sanzioni.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma il relativo motivo è assorbito o comunque superato dall'esame nel merito.
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
evocato per giustificare la decisione immediata della Corte sul merito, evitando un inutile rinvio.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, ai fini IMU, la soggettività passiva segue il vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene: cessato il contratto per risoluzione, il locatore riacquista la soggettività passiva anche se l'utilizzatore non abbia ancora riconsegnato materialmente l'immobile.
- La detenzione materiale del bene, da sola, non è decisiva per l'IMU; rileva invece l'esistenza di un titolo contrattuale idoneo a giustificare la detenzione opponibile ai terzi.
- La disciplina della TASI non è automaticamente trasponibile all'IMU, perché i due tributi hanno presupposti impositivi differenti.
- Le sanzioni tributarie non sono applicabili quando, al momento della violazione, vi sia un'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, e tale incertezza può derivare anche dall'assenza di un orientamento di legittimità consolidato o dalla presenza di contrasti giurisprudenziali.
- L'omessa pronuncia del giudice tributario su una domanda di esclusione di sanzioni e interessi può essere superata in cassazione quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, consentendo la decisione nel merito.
- La tutela del legittimo affidamento e l'esimente per gli interessi moratori richiedono la prova di una condotta del contribuente conformata a indicazioni dell'amministrazione o a fatti imputabili all'amministrazione stessa; non basta il solo contrasto interpretativo sulla norma.
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