Cassazione Civile, Ordinanza n. 08117/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società edilizia. L’Ufficio contestava, tra l’altro, l’omessa presentazione dei dati per gli studi di settore, l’omessa contabilizzazione di acconti incassati per la vendita di due appartamenti, irregolarità nelle rimanenze e nei SAL, saldi negativi di cassa, errata valorizzazione delle rimanenze finali di cantiere e degli acconti, nonché margini negativi di alcuni cantieri. Sulla base del PVC, l’Agenzia emetteva avviso di accertamento per maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA. La CTP respingeva il ricorso della società; la CTR invece accoglieva l’appello e annullava integralmente l’atto. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR annullato anche rilievi che, secondo l’Ufficio, non erano stati specificamente impugnati in appello; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre la domanda; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza di motivazione; (4) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non legittimo l’uso di presunzioni pur a fronte di scritture contabili formalmente regolari ma ritenute inattendibili; (5) violazione delle regole sulle presunzioni e sul valore OMI, per avere la CTR escluso la rettifica fondata sullo scostamento dai valori OMI senza considerare ulteriori indizi corroboranti (tra cui perizie bancarie e valori mutuatari).
La decisione
La Corte rigetta i primi tre motivi, ritenendo che la domanda di annullamento dell’atto fosse sufficientemente ampia da ricomprendere anche i rilievi contestati, che non vi fosse ultrapetizione, e che la motivazione della sentenza di merito superasse il minimo costituzionale. Accoglie invece il quarto e il quinto motivo: chiarisce che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se vi sono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrarne l’incompletezza o l’inesattezza; afferma inoltre che il solo scostamento dai valori OMI non basta, ma che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare gli ulteriori elementi presuntivi addotti dall’Ufficio. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sull’asserita violazione dei requisiti del ricorso e dell’oggetto della domanda; la Corte esclude la violazione perché la censura originaria dell’atto impositivo era sufficientemente ampia.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme all’art. 18 nel primo motivo; non osta, nel caso concreto, all’esame dei rilievi nell’ambito della domanda di annullamento dell’atto.
la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR ha deciso entro il perimetro della domanda.
art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente perché espone l’iter logico-giuridico seguito.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa anche in presenza di scritture formalmente regolari, quando emergano indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità o incompletezza di specifiche poste.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa dell’accertamento analitico-induttivo ai fini IVA, in parallelo con la disciplina delle imposte dirette.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità processuali quali ultrapetizione e carenza di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di accertamento e presunzioni.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato nel quinto motivo per la censura della valutazione probatoria e della regola sulle presunzioni.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale.
richiamato in relazione alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e poi complessivamente.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; gli elementi addotti dall’Ufficio devono essere considerati come indizi valutabili.
invocato per asserita violazione delle regole di valutazione delle prove; la Corte accoglie la censura nella parte in cui la CTR non ha autonomamente valutato gli ulteriori indizi.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. nella censura sulla valutazione della prova presuntiva.
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda di annullamento dell’atto impositivo può ricomprendere tutti i profili di illegittimità dell’atto che risultino dedotti o comunque investiti dalla censura dell’avviso, senza che sia necessario un motivo autonomo per ogni singolo rilievo dell’ufficio, se dal ricorso emerge la contestazione complessiva della pretesa.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice annulla integralmente l’atto impositivo in presenza di una domanda sostanzialmente diretta a contestare l’intero accertamento e a farne venire meno la pretesa fiscale.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; non è più deducibile la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione fuori dai limiti del "minimo costituzionale".
- L’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa è legittimo anche con contabilità formalmente regolare, quando specifiche poste contabili risultino inattendibili o incomplete sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
- In tema di accertamento fondato su presunzioni, l’Amministrazione non deve provare l’intero maggior reddito con certezza assoluta, ma può fondare la rettifica su elementi indiziari idonei a sorreggere il procedimento deduttivo; spetta poi al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni contestate.
- Lo scostamento tra il prezzo dichiarato nell’atto di compravendita immobiliare e i valori OMI non è, da solo, sufficiente a fondare la rettifica del maggior reddito; occorre la presenza di ulteriori elementi presuntivi dotati di gravità e precisione da valutare complessivamente.
- Quando l’Ufficio alleghi plurimi indici di inattendibilità o antieconomicità, il giudice di merito deve esaminarli singolarmente e poi nel loro complesso, senza limitarsi a un richiamo apodittico di altra decisione o a un solo elemento probatorio.
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