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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14593/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa professionale, di un contributo di solidarietà trattenuto sulla pensione di vecchiaia in godimento di un iscritto. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ordinato la restituzione delle ritenute, ma solo nei limiti della prescrizione quinquennale. In Cassazione il pensionato ha proposto ricorso principale per contestare l'applicazione della prescrizione quinquennale e sostenere la soggezione della domanda di rimborso al termine ordinario decennale, trattandosi di indebito derivante da una trattenuta patrimoniale illegittima. La Cassa ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, denunciando la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà previsto dal proprio regolamento e applicato ai trattamenti pensionistici. Il ricorso incidentale mirava quindi a rimuovere il presupposto dell'illegittimità della trattenuta, mentre il ricorso principale contestava il regime prescrizionale applicato alla domanda restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della Cassa, riaffermando la consolidata giurisprudenza che esclude il potere dell'ente previdenziale di introdurre, con regolamento, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, perché si tratta di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost. Ha invece accolto il ricorso principale del pensionato, cassando in parte qua la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva limitato la restituzione alla prescrizione quinquennale. Secondo la Cassazione, quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto dell'applicazione di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione e/o al rimborso delle somme indebitamente trattenute è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla Cassa per sostenere l'autonomia regolamentare dell'ente, ma ritenuto non idoneo a legittimare il contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    consente agli enti previdenziali privatizzati di intervenire su aliquote contributive, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento, ma non di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alla Cassa il potere di introdurre un contributo di solidarietà, risultando compatibile solo con il sistema del pro rata

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che pone come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali la finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine; tale condizione non ricorre per il contributo straordinario di solidarietà, che è provvisorio e limitato nel tempo

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011

    riguarda provvedimenti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine e non la trattenuta contributiva controversa

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Cassa a sostegno della legittimità della misura, senza accoglimento della censura

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e quindi soggetta a riserva di legge; manca la base legislativa necessaria per l'introduzione regolamentare

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla Cassa nel tentativo di giustificare l'intervento regolamentare, ma non ritenuto decisivo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale si applica solo a crediti liquidi ed esigibili; non opera quando è contestato l'ammontare del trattamento pensionistico per effetto di una trattenuta illegittima

  • art. 2946 c.c.

    trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale per il diritto alla riliquidazione e al rimborso delle somme trattenute indebitamente

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiama la necessità che il credito sia liquido ed esigibile per l'applicazione del termine quinquennale

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    anch'esso presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, quindi non giustifica la prescrizione quinquennale nel caso esaminato

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    norma riferita alla riliquidazione della pensione, non applicabile all'indebita trattenuta derivante da misura patrimoniale illegittima

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati, pur dotati di autonomia regolamentare, possono incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico nei limiti stabiliti dalla legge; non possono introdurre con fonte regolamentare prelievi patrimoniali nuovi su pensioni già liquidate se manca una specifica base legale.
  • Il contributo di solidarietà imposto su trattamenti pensionistici già in godimento ha natura di prestazione patrimoniale imposta e ricade nella riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
  • Le norme che consentono o disciplinano l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali vanno interpretate restrittivamente: la finalità di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine è decisiva per la legittimità degli atti, ma non copre misure provvisorie e straordinarie come un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati.
  • In materia di pensioni, la prescrizione quinquennale opera per crediti liquidi ed esigibili; se è contestato l'ammontare del trattamento per effetto di una trattenuta illegittima, il diritto alla riliquidazione e alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • Il diritto al rimborso di somme indebitamente trattenute o pagate periodicamente non assume natura periodica ai fini dell'art. 2948, n. 4, c.c., poiché la restituzione grava sull'accipiens in un'unica soluzione e il termine di prescrizione decorre dai singoli pagamenti.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

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