Cassazione Civile, Ordinanza n. 31999/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una struttura sanitaria privata e l'azienda sanitaria locale per prestazioni di radiodiagnostica ambulatoriale rese negli anni 2010-2013. La struttura sosteneva di essere già convenzionata e poi accreditata, e di aver stipulato contratti annuali con l'ASL; chiedeva la condanna della ASL al pagamento della parte di corrispettivo decurtata per effetto dello 'sconto tariffario' di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006, assumendone l'inapplicabilità oltre il triennio 2007-2009. Il Tribunale le dava ragione e condannava l'ASL al pagamento. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione, ritenendo non provati né il provvedimento di accreditamento regionale né gli accordi contrattuali validamente formati secondo la legge, e quindi rigettava la domanda. Con il ricorso per cassazione la struttura deduceva: 1) violazione del giudicato interno, perché l'esistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti sarebbe stata pacifica e non specificamente impugnata in appello; 2) nullità della sentenza per avere messo in discussione, d'ufficio, la validità dei contratti e l'accreditamento; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto mancante la prova di fatti non contestati; 4) errata interpretazione della disciplina sull'accreditamento e sugli accordi contrattuali con il SSN; 5) erronea affermazione che i contratti dovessero essere sottoscritti prima dell'anno di riferimento; 6) lesione del contraddittorio per mancata possibilità di integrare la prova; 7) travisamento della documentazione prodotta. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, ritenendo coperti da giudicato interno sia l'esistenza dei contratti validi ed efficaci, sia l'esistenza del rapporto di accreditamento per gli anni in contestazione, perché tali punti non erano stati oggetto di specifica impugnazione dell'ASL e non erano stati realmente controversi nei gradi di merito. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Salerno nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione si fonda sull'erronea messa in discussione, da parte del giudice di appello, di questioni ormai coperte da giudicato interno: l'esistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti annuali tra le parti per il periodo 2010-2013.
Norme richiamate
richiamato come titolo della domanda di responsabilità contrattuale per mancato pagamento dell'intero corrispettivo
art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296/2006
norma sullo sconto tariffario, ritenuto dalla struttura applicabile solo al triennio 2007-2009
art. 6, comma 6, l. n. 724/1994
richiamato per il regime di accreditamento transitorio/provvisorio delle strutture private
artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'accreditamento e gli accordi contrattuali con il SSN disciplinano la remunerazione delle prestazioni
art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sanitaria
art. 32, comma 8, l. n. 449/1997
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sanitaria
art. 1, commi 237-quater e ss., l.r. Campania n. 4/2011
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell'accreditamento
richiamato per il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia e per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per contestare la valutazione della prova e il rilievo di fatti asseritamente non contestati
richiamato sul riparto dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa
artt. 2909 c.c., 324, 329, 342, 343, 345, 346 c.p.c.
richiamati sul giudicato interno, sull'ambito devolutivo dell'appello e sulle preclusioni processuali
richiamato per il vizio di motivazione apparente o perplessa
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno del requisito di motivazione della sentenza
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
richiamati per gli interessi moratori riconosciuti dal Tribunale
richiamato per i requisiti dell'appello e per delimitare il devolutum
richiamato per l'appello incidentale e la delimitazione del giudicato interno
richiamato per le questioni riproposte in appello
richiamato per i limiti alle nuove questioni e ai nuovi documenti in appello
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto giuridico; se una parte non impugna specificamente quel nucleo decisorio, il giudice di appello non può rimetterlo in discussione neppure d'ufficio.
- Se in primo grado una questione non è realmente controversa e in appello non è investita da uno specifico motivo di censura, essa resta coperta da acquiescenza/giudicato interno e non può essere riaperta attraverso rilievi officiosi del giudice.
- Nel processo d'appello, l'ambito devolutivo è delimitato dai motivi di impugnazione: il giudice non può estendere il proprio scrutinio a capi della decisione non censurati, soprattutto quando essi costituiscano la parte principale della statuizione.
- Quando una domanda di pagamento si fonda su un rapporto contrattuale già allegato e non contestato nei suoi elementi costitutivi essenziali, la contestazione può riguardare solo gli aspetti quantitativi o applicativi del credito, non anche la stessa esistenza del rapporto se questo sia ormai coperto da giudicato interno.
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