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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07432/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato estratti di ruolo riferiti a sette cartelle di pagamento concernenti tributi di enti diversi e annualità differenti, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo nel 2016 tramite accesso agli sportelli di riscossione e lamentando di non aver mai ricevuto le cartelle richiamate. In primo e secondo grado era stato ritenuto che le notifiche delle cartelle fossero valide e che, per l'irreperibilità assoluta della destinataria, la notificazione fosse avvenuta legittimamente secondo la disciplina richiamata dai giudici di merito. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia su eccezioni svolte in merito alla legittimazione attiva del concessionario; omessa/insufficiente motivazione e mancato esame di una eccezione di decadenza nella notifica di alcune cartelle; nullità della sentenza per erronea applicazione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.; violazione di legge per avere i giudici di merito ricondotto la fattispecie all'irreperibilità assoluta e all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 invece che alla temporanea assenza; ulteriore nullità della sentenza. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, poiché la proposizione del giudizio di revocazione con istanza di sospensione non aveva sospeso automaticamente il termine breve o lungo per impugnare.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che la proposizione del ricorso per revocazione con istanza di sospensione non produce effetto sospensivo automatico del termine per il ricorso per cassazione; tale effetto sorge solo se e dal momento in cui il giudice della revocazione dispone la sospensione. Poiché nel caso concreto la sospensione non era mai stata concessa e la sentenza impugnata non era stata notificata, il termine lungo per proporre cassazione era spirato prima della notifica del ricorso. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo previsto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nei giudizi di merito per ritenere valida la notificazione delle cartelle in presenza di irreperibilità assoluta.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notificazione; la Corte dà atto del principio secondo cui il regime della sospensione del termine per cassazione in pendenza di revocazione non opera automaticamente.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta decadenza nella notifica di alcune cartelle.

  • art. 1, comma 5-bis, L. n. 156 del 2005

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta decadenza per alcune cartelle.

  • art. 395 c.p.c.

    Indicato come base del giudizio di revocazione proposto avverso la sentenza impugnata.

  • art. 398 c.p.c.

    La Corte afferma che la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, in pendenza di revocazione, opera solo in seguito al provvedimento positivo del giudice della revocazione e dalla sua comunicazione.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020

    Richiamato per il periodo di sospensione dei termini processuali emergenziale considerato nel calcolo della tardività.

  • art. 36 d.l. n. 23 del 2020

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali emergenziale considerata nel calcolo della tardività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La proposizione di un giudizio di revocazione, accompagnata da istanza di sospensione, non sospende di per sé il termine per proporre ricorso per cassazione: l'effetto sospensivo decorre solo dal provvedimento favorevole del giudice della revocazione e dalla sua comunicazione.
  • In assenza di sospensione concessa, il giudizio di revocazione e il giudizio di cassazione restano autonomi; il ricorso per cassazione può quindi risultare tardivo anche se la revocazione è stata già introdotta.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo applicabile, tenuto conto delle eventuali sospensioni di legge, esso deve essere dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • La verifica preliminare della tempestività del ricorso assorbe ogni questione relativa ai vizi della sentenza di merito o della notificazione degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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