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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03461/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente socio di una s.r.l. che aveva optato per la tassazione per trasparenza, di un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2004, notificato il 30 dicembre 2010, con cui l’Ufficio recuperava a tassazione il maggior reddito di impresa accertato in capo alla società e imputato al socio ex art. 116 T.U.I.R. La società, nel corso della verifica fiscale, non aveva esibito le scritture contabili e la relativa documentazione, salvo il registro dei verbali assembleari e i bilanci; l’Amministrazione aveva ritenuto integrata anche una violazione penalmente rilevante ex art. 10 d.lgs. 74/2000. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR escluso il raddoppio dei termini in mancanza di prova della presentazione della denuncia penale; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR affrontato questioni estranee al thema decidendum, come la legittimazione della società estinta, la responsabilità del liquidatore e degli amministratori, la deducibilità di costi da fatture soggettivamente inesistenti e il condono IVA; 3) ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver trattato temi relativi alla rappresentanza della società cancellata e alla responsabilità solidale del liquidatore/amministratore, irrilevanti in una lite che riguardava solo il maggior reddito di partecipazione imputato al socio; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per motivazione apparente, poiché la CTR aveva affermato il principio sulla deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti senza indicare le prove poste dal contribuente a sostegno della deduzione; 5) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente/contraddittoria in tema di sanzioni connesse al condono IVA, questione comunque estranea al giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarando inammissibili il secondo, il terzo e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione o comunque al giudice di rinvio indicato nel dispositivo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione; ha inoltre ritenuto che la motivazione della CTR fosse apparente nella parte in cui, pur enunciando correttamente il principio sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, non aveva spiegato quali elementi probatori fossero stati offerti dal contribuente per dimostrare effettività, ammontare e inerenza dei costi.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il raddoppio dei termini di accertamento richiede l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000, non la prova della sua effettiva presentazione.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in parallelo all’art. 43 d.P.R. 600/1973 come norma sul raddoppio dei termini nei testi applicabili ratione temporis.

  • art. 112 c.p.c.

    È violato quando il giudice pronuncia o argomenta su questioni estranee al thema decidendum oppure quando la censura riguarda segmenti marginali e non decisivi del ragionamento decisorio.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se meramente apparente, contraddittoria o incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto, la CTR ha reso motivazione apparente perché ha enunciato un principio senza indicare gli elementi di prova posti a fondamento della deduzione dei costi.

  • art. 116 T.U.I.R.

    La società aveva optato per la tassazione per trasparenza, con imputazione del reddito di impresa al socio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10

    Richiamato come violazione penale contestata alla società per occultamento o distruzione di documenti contabili, rilevante ai fini dell’obbligo di denuncia e del raddoppio dei termini.

  • legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamata solo in relazione al condono IVA e alle sanzioni, ma la questione è stata ritenuta estranea al thema decidendum.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il raddoppio dei termini di accertamento opera quando, sulla base dei fatti emersi, sorge l’obbligo di denuncia per reati tributari, senza che sia necessario provare l’effettiva presentazione della denuncia.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide su questioni estranee o omette di pronunciarsi su domande/eccezioni decisive; non basta che in motivazione compaiano argomenti marginali o superflui.
  • In cassazione, il vizio motivazionale rilevante è solo quello che si risolve in motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • Quando si afferma la deducibilità di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice deve verificare e dare conto degli specifici elementi probatori che dimostrino effettività, ammontare e inerenza dei costi; la mera enunciazione del principio di diritto non è sufficiente.
  • Le questioni prive di incidenza sul decisum non possono fondare censure decisive in cassazione, se non toccano il nucleo essenziale della ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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