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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35532/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Un creditore aveva insinuato al passivo di una liquidazione coatta amministrativa crediti complessivi per euro 45.377,64, a titolo di indennità di cessazione del rapporto e di indennità di mancato preavviso. Il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo insussistenti i presupposti sostanziali dei crediti: per l’indennità di cessazione, mancava il requisito dei perduranti vantaggi derivanti dagli affari ex art. 1751 c.c., poiché l’attività d’impresa era cessata; per il mancato preavviso, la cessazione del rapporto non era dipesa da iniziativa dell’impresa ma dall’apertura della procedura, pur con esercizio provvisorio e successivo affitto d’azienda, senza trasferimento del rapporto. Il tribunale aveva inoltre reputato assorbita l’ulteriore ragione di rigetto per ultratardività della domanda di insinuazione. In cassazione il creditore proponeva tre motivi, illustrati con memoria; tuttavia la Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio un difetto di prova della notificazione telematica del ricorso: la copia analogica prodotta delle ricevute e della relata di notifica era priva dell’attestazione di conformità richiesta dalla l. n. 53/1994 e dal CAD, sicché non risultava provata l’avvenuta notificazione al destinatario intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata depositata soltanto una copia analogica informale dei documenti della notificazione telematica, senza attestazione di conformità, mancasse la prova giuridicamente rilevante dell’avvenuta notificazione del ricorso alla parte intimata. Tale mancanza è stata equiparata a inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di applicare il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o di assegnare un termine per il deposito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 209 l.fall.

    richiamato per l’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 1751 c.c.

    richiamato come parametro per l’indennità di cessazione del rapporto, negata per mancanza del requisito dei perduranti vantaggi

  • art. 101, ultimo comma, l.fall.

    richiamato con riferimento alla possibile ultratardività della domanda di insinuazione, ma ritenuto assorbito

  • art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994

    richiesta l’attestazione di conformità delle copie analogiche dei documenti informatici relativi alla notificazione telematica

  • art. 23, primo comma, d.lgs. 82/2005

    richiamato per la disciplina della copia analogica di documento informatico

  • art. 3-bis l. 53/1994

    richiamato per la notificazione con modalità telematiche

  • art. 291 c.p.c.

    ritenuto non applicabile, poiché il vizio è stato qualificato come mancanza/inesistenza della notificazione e non come mera nullità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il presupposto del contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Cass. 22 dicembre 2020, n. 29266

    richiamata quale precedente sul ricorso notificato telematicamente con deposito di copia analogica priva di attestazione di conformità, con conseguente inammissibilità

  • Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438

    richiamata per escludere il raggiungimento dello scopo in mancanza di prova della notificazione

  • Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916

    richiamata per l’equiparazione del difetto di prova della notificazione alla sua inesistenza

  • Cass. s.u. 14 gennaio 2008, n. 627

    richiamata in tema di mancanza dell’avviso di ricevimento nella notifica postale

  • Cass. 12 luglio 2018, n. 18361

    richiamata in tema di mancanza dell’avviso di ricevimento nella notifica postale

  • Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535

    richiamata sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione sia notificato in via telematica, la prova della notificazione deve risultare da documenti idonei e, se prodotti in copia analogica di documenti nativi digitali, deve essere attestata la loro conformità ai sensi della legge speciale sulla notifica telematica; in difetto, la notificazione non è provata.
  • La mera produzione di copie informi delle ricevute e della relata di notifica telematica non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione del ricorso, perché non consente di verificare la corrispondenza agli originali informatici.
  • La mancanza di prova della notificazione, quando il destinatario sia rimasto intimato, non può essere sanata mediante il principio del raggiungimento dello scopo né mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., trattandosi di vizio equiparabile all’inesistenza della notificazione e non a mera nullità.
  • Nelle impugnazioni in cassazione, il difetto originario di notificazione del ricorso determina l’inammissibilità senza esame del merito dei motivi, e senza pronuncia sulle spese se la controparte non si costituisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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