Cassazione Civile, Ordinanza n. 35532/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un creditore aveva insinuato al passivo di una liquidazione coatta amministrativa crediti complessivi per euro 45.377,64, a titolo di indennità di cessazione del rapporto e di indennità di mancato preavviso. Il Tribunale di Lucca aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo insussistenti i presupposti sostanziali dei crediti: per l’indennità di cessazione, mancava il requisito dei perduranti vantaggi derivanti dagli affari ex art. 1751 c.c., poiché l’attività d’impresa era cessata; per il mancato preavviso, la cessazione del rapporto non era dipesa da iniziativa dell’impresa ma dall’apertura della procedura, pur con esercizio provvisorio e successivo affitto d’azienda, senza trasferimento del rapporto. Il tribunale aveva inoltre reputato assorbita l’ulteriore ragione di rigetto per ultratardività della domanda di insinuazione. In cassazione il creditore proponeva tre motivi, illustrati con memoria; tuttavia la Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio un difetto di prova della notificazione telematica del ricorso: la copia analogica prodotta delle ricevute e della relata di notifica era priva dell’attestazione di conformità richiesta dalla l. n. 53/1994 e dal CAD, sicché non risultava provata l’avvenuta notificazione al destinatario intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata depositata soltanto una copia analogica informale dei documenti della notificazione telematica, senza attestazione di conformità, mancasse la prova giuridicamente rilevante dell’avvenuta notificazione del ricorso alla parte intimata. Tale mancanza è stata equiparata a inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità di applicare il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o di assegnare un termine per il deposito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per l’opposizione allo stato passivo nella procedura concorsuale
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
richiamato come parametro per l’indennità di cessazione del rapporto, negata per mancanza del requisito dei perduranti vantaggi
art. 101, ultimo comma, l.fall.
richiamato con riferimento alla possibile ultratardività della domanda di insinuazione, ma ritenuto assorbito
art. 9, comma 1-bis, l. 53/1994
richiesta l’attestazione di conformità delle copie analogiche dei documenti informatici relativi alla notificazione telematica
art. 23, primo comma, d.lgs. 82/2005
richiamato per la disciplina della copia analogica di documento informatico
richiamato per la notificazione con modalità telematiche
ritenuto non applicabile, poiché il vizio è stato qualificato come mancanza/inesistenza della notificazione e non come mera nullità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il presupposto del contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Cass. 22 dicembre 2020, n. 29266
richiamata quale precedente sul ricorso notificato telematicamente con deposito di copia analogica priva di attestazione di conformità, con conseguente inammissibilità
Cass. s.u. 24 settembre 2018, n. 22438
richiamata per escludere il raggiungimento dello scopo in mancanza di prova della notificazione
Cass. s.u. 20 luglio 2016, n. 14916
richiamata per l’equiparazione del difetto di prova della notificazione alla sua inesistenza
Cass. s.u. 14 gennaio 2008, n. 627
richiamata in tema di mancanza dell’avviso di ricevimento nella notifica postale
Cass. 12 luglio 2018, n. 18361
richiamata in tema di mancanza dell’avviso di ricevimento nella notifica postale
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
richiamata sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione sia notificato in via telematica, la prova della notificazione deve risultare da documenti idonei e, se prodotti in copia analogica di documenti nativi digitali, deve essere attestata la loro conformità ai sensi della legge speciale sulla notifica telematica; in difetto, la notificazione non è provata.
- La mera produzione di copie informi delle ricevute e della relata di notifica telematica non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta notificazione del ricorso, perché non consente di verificare la corrispondenza agli originali informatici.
- La mancanza di prova della notificazione, quando il destinatario sia rimasto intimato, non può essere sanata mediante il principio del raggiungimento dello scopo né mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c., trattandosi di vizio equiparabile all’inesistenza della notificazione e non a mera nullità.
- Nelle impugnazioni in cassazione, il difetto originario di notificazione del ricorso determina l’inammissibilità senza esame del merito dei motivi, e senza pronuncia sulle spese se la controparte non si costituisce.
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