Cassazione Civile, Sentenza n. 20108/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 (n. TK30E5103351/2013) emesso a seguito di verifica: recupero IRES per canoni di leasing ritenuti parzialmente indeducibili, indeducibilità di interessi passivi, indeducibilità di indennizzi e risarcimenti a terzi e ripresa a tassazione delle perdite pregresse (importo complessivo indicato pari a euro 1.723.584,00) in ragione della presunta violazione dell'art. 84 T.U.I.R.; l'Agenzia ha fondato le contestazioni su un'ipotesi di simulazione/overvalutazione nelle operazioni di sale and lease back e su presunzioni istruttorie relative al valore di mercato degli immobili
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 9.4.2026, ha dichiarato inammissibili i motivi primo, secondo, terzo e quarto; ha ritenuto infondato il settimo motivo e assorbito l'ottavo. Sono stati accolti il quinto e il sesto motivo (relativi all'omessa pronuncia da parte della CTR su due rilievi specifici: l'indeducibilità degli interessi passivi e gli indennizzi/risarcimenti a terzi), con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, perché si pronunci nuovamente e decida nel merito sui rilievi nn. 2 e 3. La Corte ha altresì richiamato i principi relativi all'utilizzo delle presunzioni semplici e al sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito, ritenendo insindacabile in sede di legittimità una valutazione di fatto adeguatamente motivata ma ribadendo l'obbligo dell'appello di decidere nel merito quando la sentenza di primo grado sia nulla per difetto di motivazione, salvo i casi tassativi di rimessione
Norme richiamate
citato per la disciplina delle perdite fiscali e della loro computazione
La Corte riporta che la ripresa a tassazione delle perdite pregresse è stata motivata dall'Agenzia come derivante dalla illegittima deduzione nel 2008 a seguito dell'annullamento degli avvisi relativi al 2006/2007; la questione richiede valutazione di merito da parte della CTR sul fondamento degli avvisi precedenti
citato nella discussione sulla cd. anti-economicità dell'operazione
La Corte osserva che l'art. 109 non impone la prova di valide ragioni economiche dell'operazione per gli effetti fiscali, ma rileva che il costo dedotto deve essere inerente, certo e oggettivamente determinabile; tuttavia la valutazione concreta è rimessa al giudice di merito
richiamato con riferimento alla detraibilità/indetraibilità IVA in caso di operazioni considerate finanziamenti
La Corte riporta la posizione dell'Ufficio secondo cui, se l'operazione è in re ipsa un finanziamento, l'IVA sulle operazioni passive non sarebbe detraibile per esenzione ex art. 10; la qualificazione sostanziale è questione di merito
citato nel motivo sulle norme probatorie e valutazione delle prove
Riferimento alla disciplina sulla documentazione e prova in materia tributaria; la Corte richiama i principi probatori ma lascia la valutazione di merito al giudice
richiamato dai ricorrenti in tema di simulazione
La Corte segnala che la valutazione sulla simulazione e sui negozi è di merito; l'accertamento dell'Ufficio può formulare l'ipotesi di simulazione e il giudice di merito valuta le prove
richiamati per il tema delle presunzioni e della loro gravità, precisione e concordanza
La Corte ribadisce che le presunzioni semplici possono essere utilizzate se gli indizi, considerati complessivamente, risultano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve valutare globalmente gli elementi e la motivazione adeguata esula dal sindacato di legittimità
invocato in relazione all'omessa pronuncia
La Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice deve decidere su tutte le questioni sottoposte e ha censurato la CTR quando si è limitata a rilevare il difetto di motivazione della sentenza di primo grado senza decidere il merito su specifici rilievi
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
richiamato come norma di riferimento per i motivi di cassazione
Norma procedurale che definisce i vizi dedotti in cassazione; la Corte ha utilizzato tali parametri per valutare ammissibilità e fondatezza dei motivi
citati in relazione all'obbligo del giudice d'appello di decidere nel merito o di rinviare
La Corte chiarisce che le ipotesi tassative di rimessione previste da tali articoli non comprendono il semplice difetto di motivazione della sentenza di primo grado, pertanto l'appello deve decidere nel merito
richiamato in tema di riproposizione di motivi e decisione d'appello
La Corte sottolinea che i motivi non espressamente trattati dal primo giudice, se riproposti in appello, devono essere decisi dall'appello e non semplicemente rilevata la nullità della sentenza di primo grado
richiamato nei motivi relativi alla materiale portata dell'appello
Riferimento alle regole dell'appello tributario; la Corte ha valutato la correttezza del vizio di procedura dedotto
citato con riferimento al giudicato interno
La Corte considera che il giudicato interno si forma secondo le regole del codice di procedura civile e che l'eventuale richiamo al giudicato va valutato alla luce della documentazione e delle impugnazioni effettivamente pendenti
citato fra le norme processuali richiamate
Riferimento alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile utili per l'interpretazione delle regole di impugnazione e rimessione
Massime di principio
- Il giudice di appello, se rileva la nullità per difetto di motivazione della sentenza di primo grado, non può limitarsi a constatarla: salvo i casi tassativi di rimessione previsti dal codice, deve decidere la controversia nel merito sulle questioni riproposte
- L'Ufficio fiscale può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti nel loro complesso; il giudice di merito valuta globalmente tali indizi e il suo apprezzamento adeguatamente motivato è difficilmente sindacabile in cassazione
- La qualificazione sostanziale di operazioni complesse (es. sale and lease back) come operazioni di finanziamento o come cessioni onerose dipende dalla valutazione probatoria e può incidere su IRES, IRAP e IVA; la rilevanza fiscale sostanziale è questione di merito
- Il ricorrente/contribuente ha sempre il diritto di fornire la prova contraria alle presunzioni dell'Amministrazione: la presenza di perizie di parte non esclude la possibilità per il giudice di ritenere le stesse incongruenti se insufficientemente motivate
- In materia tributaria la Corte di legittimità difende l'autonomia del giudizio di merito sulla valutazione delle prove, ma protegge anche il principio del diritto del contribuente a veder esaminate e decise tutte le questioni rilevanti; omissioni di pronuncia rilevanti comportano l'annullamento e il rinvio
- Quando vi sono contestazioni su atti di accertamento precedenti (es. annullamenti o pendenti impugnazioni per anni anteriori), l'appello deve valutare la sussistenza o meno di un 'giudicato interno' e la rilevanza di tali atti, non potendo limitarsi ad assunzioni formali
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