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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20137/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Sirio s.r.l. impugnava la sentenza d'appello deducendo, tra l'altro, il vizio per aver ritenuto inammissibile la contestazione del difetto di legittimazione attiva di Lina Barbagallo (cioè la mancata prova della comproprietà del terreno e dei fabbricati cui si riferivano le distanze), e censurando ulteriori questioni relative all'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 (distanze tra edifici e possibili deroghe planovolumetriche) e alla valutazione delle deposizioni testimoniali sull'usucapione della servitù di scolo. La questione centrale accolta dalla Corte di cassazione è stata che la Corte d'appello ha erroneamente applicato il principio della "non contestazione" per esonerare l'attrice dall'onere di provare la titolarità della comproprietà; invece la titolarità del diritto (fatto-diritto) era elemento costitutivo della domanda e gravava sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre la dedotta mancanza di titolo da parte della convenuta costituiva una mera difesa tempestiva e dunque ammissibile anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione norme processuali e della distribuzione dell'onere della prova), ha dichiarato assorbiti i restanti motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma limitatamente al profilo relativo alla ritenuta legittimazione/comproprietà di Lina Barbagallo e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione perché riesamini nel merito le prove sulla comproprietà e, solo in caso di riscontro positivo, applichi le norme sulle distanze pertinenti alla zona A2. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dalla Corte d'appello in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Usata per richiamare il principio che fuori dei casi previsti dalla legge non si può far valere in processo un diritto altrui; la Corte ricorda che la legittimazione si valuta sulla base della domanda

  • art. 100 c.p.c.

    Riferimento normativo connesso alle regole processuali sullo svolgimento del processo (citato nei mezzi di censura): la Corte lo inquadra nel contesto delle norme procedurali evocate dalla ricorrente

  • art. 2697 c.c.

    Distribuzione dell'onere della prova: la titolarità del diritto fatto valere (fatto-diritto) grava sull'attore e non può essere surrogata dalla mancata contestazione formale del convenuto

  • art. 115 c.p.c.

    Regole sulla valutazione della prova: conferma l'obbligo dell'attore di provare gli elementi costitutivi della domanda quando non risultino ammessi o dimostrati dal convenuto

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Fondamento giurisdizionale per il ricorso per cassazione invocato dalla ricorrente per violazione di norme di diritto processuale e di riparto dell'onere probatorio

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    Norma sulle distanze tra edifici: la Corte richiama che la deroga dell'ultimo comma (distanze inferiori nei piani particolareggiati) è applicabile solo se le tabelle planovolumetriche prevedono espressamente distanze inferiori ai 10 metri; la corretta applicazione di tale norma va esaminata dopo accertamento della titolarità

  • D.L. 18 aprile 2019 n. 32, conv. L. 14 giugno 2019 n. 55, art. 5 co. 1 lett. b-bis

    Norma di interpretazione/autentica richiamata dalle parti in relazione all'art. 9 DM 1444/1968; la Cassazione la menziona come parte dei motivi poi assorbiti, rimandando la valutazione al giudice di rinvio

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato per l'individuazione della legittimazione ad agire (attività giurisdizionale su domanda della parte)

  • art. 24 Costituzione

    Richiama il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; usato per argomentare la nozione di legittimazione attiva

  • art. 167 c.p.c.

    Distinzione tra eccezioni in senso stretto (soggette a decadenza) e mere difese: la Corte ribadisce che la contestazione della titolarità del diritto è una mera difesa non soggetta alla decadenza del comma 2

  • art. 345 c.p.c.

    Norma richiamata per evidenziare il divieto di sollevare in appello nuove eccezioni non altrimenti rilevabili; la Corte distingue le nuove eccezioni dalle difese tardive ammissibili

  • art. 875 c.c.

    Norma sulle vedute (richiamata nel corso del processo): la Corte d'appello aveva valutato la non applicabilità della disciplina delle vedute iure servitutis nella fattispecie

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire si valuta sulla base della prospettazione contenuta nell'atto di citazione: chi dichiara di essere titolare di un diritto è legittimato a proporre l'azione ma rimane onerato di provare la titolarità del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.)
  • La mancata contestazione specifica nella comparsa di risposta non esonera l'attore dall'onere probatorio: la difesa del convenuto che neghi la titolarità del diritto è in genere una mera difesa ammissibile anche in appello e non soggetta alla decadenza delle eccezioni in senso stretto
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla titolarità del diritto dell'attore, il giudice d'appello non può applicare il principio della "non contestazione" per evitare l'accertamento probatorio richiesto dall'art. 2697 c.c.; se tale accertamento è carente la decisione va cassata e rinviata
  • Le prescrizioni sulle distanze tra edifici (art. 9 D.M. 1444/1968) e le deroghe previste per piani particolareggiati vanno interpretate alla luce delle tabelle planovolumetriche: la deroga a distanze minime è applicabile solo se il piano contiene espressa previsione di distanze inferiori
  • Le questioni tecniche relative a distanza tra costruzioni, allineamenti su fronte strada e qualificazione di elementi (es. risega, setti murari, loggiati) richiedono istruttoria probatoria e valutazione tecnica (CTU) approfondita e non possono essere decise definitivamente senza aver prima accertato la titolarità delle parti interessate
  • Le deposizioni testimoniali rese da familiari o persone con interesse diretto necessitano di adeguata valutazione e, se sono il fulcro della prova di fatti costitutivi (es. usucapione), possono richiedere elementi probatori supplementari per essere ritenute sufficienti

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