Cassazione Civile, Ordinanza n. 02944/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2006. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella: la CTP aveva dichiarato l'inammissibilità dell'intervento dell'agente della riscossione e aveva ritenuto nulla la notificazione della cartella perché nella relata prodotta mancava la data di notifica, con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscuotere ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973. In appello la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi: 1) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la notifica era stata eseguita secondo il procedimento della temporanea irreperibilità e che il perfezionamento per il destinatario era avvenuto con il ricevimento della raccomandata informativa del 12 giugno 2012, o comunque con il decorso di dieci giorni dalla spedizione; 2) vizio di motivazione/violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse affermato in modo incomprensibile che la nullità era stata sanata solo con la proposizione del ricorso, quando non era spiegato perché la notifica dovesse ritenersi perfezionata al 10 gennaio 2014; 3) omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'effettiva ricezione della raccomandata informativa in data 12 giugno 2012; 4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che proverebbe il perfezionamento della notifica; 5) violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente collocato il perfezionamento della notifica al 10 gennaio 2014, rimettendo in termini il contribuente e rendendo tempestivo un ricorso che, secondo l'Ufficio, sarebbe stato tardivo. La Corte, ricostruita la vicenda, ha però rilevato che la relata di notifica prodotta risultava carente: non vi erano barrate le caselle relative alla constatazione dell'assenza del destinatario, alla spedizione della raccomandata informativa, né erano indicati il numero della raccomandata o altri elementi idonei a collegare l'avviso di ricevimento alla cartella in questione; anche la distinta di spedizione e la documentazione sull'affissione non consentivano tale collegamento. Di conseguenza, non era possibile datare con certezza il perfezionamento della notifica al 12 giugno 2012 né per ricezione della raccomandata né per compiuta giacenza. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la mancata indicazione della data di notificazione nella copia dell'atto notificato non è sanabile per raggiungimento dello scopo se da quella notifica decorre un termine perentorio e non vi è certezza della data della notificazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivo e inammissibile il quarto motivo. In particolare, ha affermato che: la notifica non risultava provata con certezza nella data indicata dall'Agenzia; la mancanza della data nella relata della copia della cartella e le ulteriori carenze documentali impedivano di collegare l'avviso di ricevimento alla specifica notifica; la sanatoria per raggiungimento dello scopo non operava in mancanza di certezza sulla data, quando è in gioco un termine di decadenza; la motivazione della CTR non era omessa né incomprensibile; l'asserito omesso esame del fatto era comunque inammissibile per doppia conforme e perché il fatto non era decisivo; il motivo sulla decadenza e sulla pretesa rimessione in termini presupponeva, in fatto, un perfezionamento della notifica non dimostrato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate e dell'agente della riscossione in solido nei confronti del contribuente. È stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dall'Agenzia come disciplina della notifica della cartella di pagamento; la Corte lo considera nel quadro della notificazione eseguita secondo le forme previste per la riscossione, ma rileva che nel caso concreto la prova del perfezionamento notificatorio non è stata fornita con certezza.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per sostenere che la relata sulla matrice e la procedura seguita erano sufficienti; la Corte ritiene invece che la documentazione prodotta non consenta di ricondurre con certezza l'avviso di ricevimento alla specifica cartella notificata.
Utilizzato come parametro del procedimento di notificazione per temporanea irreperibilità; la Corte ribadisce che, in mancanza di prova certa dell'invio della raccomandata informativa, non può dirsi provato il perfezionamento della notifica.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla giurisprudenza riportata in motivazione come norma che consente l'applicazione delle regole sulle notificazioni del processo civile agli atti tributari, con conseguente applicazione del regime di nullità e sanatoria.
Richiamato per il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo; la Corte precisa che tale sanatoria opera solo se il conseguimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine di decadenza e se la data della notifica è certa.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare un vizio motivazionale della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia mancante o incomprensibile.
Invocato come parametro della sufficienza della motivazione; la Corte esclude il vizio denunciato.
Richiamato nel secondo motivo quale norma violata; non assume un ruolo decisivo autonomamente rispetto alla valutazione della motivazione.
art. 1 Cost.
Citato nel secondo motivo; non incide sulla ratio decidendi della Corte, che decide sul difetto di fondatezza del vizio denunciato.
art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla sentenza di merito quale base della decadenza dalla riscossione; la Corte non ne discute il contenuto, ma esamina se la notifica sia stata provata entro i termini utili.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel quinto motivo per sostenere la tempestività del ricorso del contribuente; la censura è respinta perché presuppone una data di perfezionamento della notifica non dimostrata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la validità della notificazione di una cartella di pagamento incide sul decorso di un termine di decadenza, la data di perfezionamento della notifica deve risultare provata con certezza; in difetto, non può ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto ai fini della sanatoria.
- La mancata indicazione della data nella relata di notifica della copia dell'atto notificato può comportare nullità non sanabile se manca certezza sulla data della notificazione e la notificazione è funzionale all'esercizio di un potere soggetto a decadenza.
- Per dimostrare il perfezionamento della notifica mediante il procedimento della temporanea irreperibilità, non è sufficiente produrre documenti isolati o non perfettamente riconciliabili tra loro: occorre una prova documentale univoca del deposito, della raccomandata informativa e del suo collegamento con l'atto notificato.
- Il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo non può essere invocato per coprire un vizio notificatorio quando non sia certa la data della notificazione e sia già spirato il termine decadenziale dell'Amministrazione.
- Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione impugnata abbia necessariamente disatteso la tesi difensiva e, inoltre, il fatto allegato non sia decisivo o il motivo sia precluso dalla doppia conforme.
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