Cassazione Civile, Ordinanza n. 25431/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un'ingiunzione di pagamento emessa per contributi di bonifica relativi all'anno 2004 su terreni inclusi nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica. Il destinatario dell'ingiunzione aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello del consorzio, ritenendo, da un lato, insussistente la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e, dall'altro, confermando che il piano di classifica su cui si fondava la pretesa fosse caducato per effetto dell'abrogazione della legge regionale campana n. 23/1985. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso che il giudice di primo grado avesse pronunciato su una ragione diversa da quelle dedotte dal ricorrente originario; 2) violazione dell'art. 2, comma 3, della l.r. Campania n. 29/2012, dell'art. 67 TUIR e dell'art. 11 disp. prel. c.c., sostenendo che la CTR aveva sbagliato nel ritenere inefficace il piano di classifica approvato nel 1998 solo perché adottato in vigenza di una legge regionale poi abrogata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha affermato che la l.r. Campania n. 23/1985 era stata abrogata dalla l.r. n. 4/2003, la quale aveva disposto il riordino e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica e previsto eventuali revisioni della classifica di bonifica integrale, ma non aveva sancito la perdita di efficacia dei piani di classifica già adottati dai consorzi durante la vigenza della legge abrogata. Ne consegue che è illegittima l'affermazione della CTR secondo cui il consorzio non potesse continuare a fare riferimento a piani di classifica approvati sotto il regime della legge poi abrogata. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, affinché esamini gli ulteriori motivi di appello del consorzio e provveda anche sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di ultrapetizione; la Corte non lo esamina nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio dedotto per il primo motivo di ricorso, assorbito a seguito dell'accoglimento del secondo.
art. 2, comma 3, l.r. Campania n. 29/2012
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non costituisce il fondamento della decisione della Corte.
art. 67 TUIR
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non è decisivo nella motivazione della Corte.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte decide in base al rapporto tra legge abrogata e sopravvivenza del piano di classifica.
l.r. Campania 11 aprile 1985, n. 23
È la legge regionale sulla base della quale era stato adottato il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile.
l.r. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
Ha abrogato la precedente legge regionale e ha previsto il riordino e la ridelimitazione dei comprensori di bonifica, nonché eventuali revisioni delle classifiche, senza disporre la caducazione automatica dei piani di classifica già approvati.
Massime di principio
- L'abrogazione della legge regionale che costituiva il presupposto normativo di un piano di classifica non comporta, di per sé, la perdita automatica di efficacia del piano già approvato, se la nuova disciplina non prevede espressamente tale caducazione.
- Quando la normativa sopravvenuta disciplina il riordino del settore e la eventuale revisione degli strumenti di riparto, ma non stabilisce l'inefficacia dei piani preesistenti, l'ente può continuare a fondare la pretesa contributiva sul piano vigente sino a sua modifica o revisione.
- Il motivo di ricorso che investe la questione sostanziale decisiva assorbe il motivo processuale incompatibile o logicamente subordinato, rendendo inutile l'esame della censura residua.
- In sede di legittimità, la sentenza di merito è cassata con rinvio quando l'errore individuato richiede un nuovo esame delle ulteriori questioni devolute in appello e delle spese di lite.
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