Cassazione Civile, Ordinanza n. 00177/2026 del 03/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per complessivi euro 73.765,44, riferita a quindici cartelle di pagamento e a nove avvisi di addebito. La contribuente aveva dedotto l'omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa, nonché la mancanza di motivazione dell'intimazione, soprattutto quanto al calcolo degli interessi. In primo grado il ricorso era stato dichiarato in parte inammissibile e in parte declinato per difetto di giurisdizione; in appello la decisione era stata confermata con motivazione ritenuta dalla ricorrente del tutto generica. Con il primo motivo di cassazione la ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e omessa pronuncia sui motivi d'appello, sostenendo che la CTR non avesse esaminato le censure sulla violazione della normativa in tema di notifica degli atti, sul difetto di motivazione dell'intimazione e sulla prescrizione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla prova documentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato generico il disconoscimento della conformità all'originale delle copie prodotte dall'agente della riscossione e che non fosse stata accertata la conformità con altri mezzi di prova.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo perché la sentenza di appello aveva omesso di esaminare e motivare sulle censure riproposte dalla contribuente, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla ritualità delle notifiche e senza pronunciarsi sui profili autonomi di impugnazione dell'intimazione, come il difetto di motivazione e la prescrizione. Il secondo motivo è stato rigettato perché il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche non risultava formulato in modo specifico e univoco, ma solo in termini generici e con un elenco di anomalie non riferito ai singoli documenti; pertanto, non era idoneo a privare di efficacia la documentazione prodotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che dovrà riesaminare il merito dei motivi di appello non esaminati e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
l'intimazione di pagamento è stata emessa ai sensi di questa disposizione in relazione a cartelle e avvisi di addebito presupposti.
art. 30 D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del 2010
richiamato come base di alcuni avvisi di addebito oggetto dell'intimazione.
artt. 2, 5, 6, 7, 10, 11 e 12 dello Statuto del contribuente
invocati dalla contribuente come parametri violati per sostenere l'illegittimità dell'atto impugnato e la lesione del diritto di difesa.
artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati a sostegno delle censure sulla notifica e sulla formazione degli atti della riscossione.
richiamato in relazione alle modalità di notificazione contestate.
artt. 8 e 14 L. n. 890 del 1982
richiamati dalla ricorrente per contestare la regolarità delle notificazioni a mezzo posta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ricondotto il primo motivo a un'omessa pronuncia e comunque ha ritenuto fondate le censure sulla mancata considerazione dei motivi d'appello.
richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
la Corte ha ribadito che il disconoscimento delle copie fotostatiche richiede una contestazione chiara e univoca, specificamente riferita ai singoli documenti e alle difformità rispetto agli originali.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione al disconoscimento della documentazione.
invocato per chiedere l'esibizione degli originali della documentazione relativa alle notifiche.
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare, in base a economia processuale e ragionevole durata, la possibilità di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su questioni di puro diritto.
interpretato in senso costituzionalmente orientato come fondamento del potere della Cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- In appello, il giudice deve esaminare e motivare sui motivi specificamente riproposti dalla parte, soprattutto quando riguardano profili autonomi di invalidità dell'atto impugnato; l'omessa pronuncia su tali censure comporta cassazione della sentenza.
- La motivazione che si limiti a formule generiche o a un richiamo indistinto di massime di giurisprudenza, senza distinguere tra i diversi atti notificati e senza confrontarsi con i singoli motivi di gravame, non è sufficiente a sorreggere il rigetto dell'appello.
- L'intimazione di pagamento può essere censurata non solo per vizi della notifica degli atti presupposti, ma anche per vizi propri, come il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi e l'intervenuta prescrizione della pretesa.
- Il disconoscimento delle copie fotostatiche ex art. 2719 c.c. è efficace solo se la contestazione è chiara, univoca e specifica: occorre indicare il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale; non bastano formule di stile o elenchi generici di anomalie.
- Quando l'omessa pronuncia riguarda una questione di puro diritto e non servono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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