Sentenza del 03/05/2024 n. 11987 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva presentato il 17 gennaio 2017 un’istanza provvisoria di voluntary disclosure per le annualità 2010-2015 e il 19 settembre 2017 quella definitiva, versando quanto dovuto. L’Agenzia aveva tuttavia escluso il perfezionamento della procedura per alcune annualità e notificato, nell’ottobre 2017, tre avvisi di accertamento e un atto di contestazione relativo al 2011-2013. Il contribuente aveva versato 239.159,85 euro di sanzioni, chiedendone poi il rimborso per il 2012 e il 2013, contestando di possedere l’immobile a San Marino, e chiedendo inoltre il rimborso di quanto versato per il 2015, quando affermava di essere residente all’estero. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Salerno e dell’appello da parte della C.T.R. della Campania, ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi: (1) la verifica relativa all’immobile sammarinese non avrebbe precluso la voluntary disclosure riguardante una relazione bancaria; (2) la sentenza d’appello sarebbe stata carente di motivazione sulla residenza fiscale nel 2015; (3) sarebbe stata erroneamente ritenuta la sua residenza fiscale in Italia nel 2015, in violazione delle norme sulla residenza e sull’onere e valutazione della prova; (4) la C.T.R. avrebbe pronunciato oltre le difese dell’Ufficio, attribuendo rilievo alla sua adesione volontaria alla procedura per il 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato: la voluntary disclosure riguardava tutte le attività finanziarie e patrimoniali estere, incluse posizioni giuridiche attive relative a un immobile, come la cessione di un preliminare; una verifica già avviata su una di tali attività estere precludeva l’accesso alla procedura anche per la relazione bancaria in San Marino. Il secondo è infondato perché la C.T.R. aveva motivato la conclusione sulla residenza fiscale italiana nel 2015 sulla base di indici fattuali. Il terzo è infondato e, nella sostanza, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione, a fronte di una decisione non irragionevole e adeguatamente motivata. Il quarto è infondato: il rimborso per il 2015 era stato respinto sulla base dell’accertata residenza prevalente in Italia, non per una ragione estranea alla domanda. Restano quindi negati i rimborsi richiesti. A.A. è condannato a pagare all’Agenzia le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 5-quater, commi 1 e 2, D.L. n. 167/1990, convertito dalla L. n. 227/1990
La lettera del primo comma è chiara nell'estendere l'ambito oggettivo di applicazione della voluntary disclosure alle "attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato". Dunque, non viene in rilievo solo la titolarità formale di immobili situati fuori del territorio dello Stato, ma anche qualsiasi attività finanziaria o patrimoniale costituita o detenuta all'estero.
La procedura riguarda non soltanto la titolarità formale di beni esteri, ma anche posizioni giuridiche attive che abbiano a oggetto attività patrimoniali o finanziarie estere. La formale conoscenza, prima della richiesta, di una verifica amministrativa relativa a un’attività compresa in tale ambito preclude l’accesso alla procedura; nel caso esaminato, la verifica sulla posizione relativa all’immobile in San Marino ha precluso anche la regolarizzazione della relazione bancaria nello stesso Stato.
La residenza fiscale rileva per individuare lo Stato in cui il contribuente è soggetto a imposizione. Nel caso concreto la valutazione della residenza prevalente in Italia per il 2015 è stata compiuta dal giudice di merito sulla base di indici fattuali e non è stata riesaminata in Cassazione.
La norma sull’onere della prova è stata invocata dal contribuente in relazione alla residenza fiscale, ma la Cassazione ha ritenuto che la censura mirasse a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice d’appello.
Le disposizioni sulle presunzioni sono state invocate in relazione agli elementi utilizzati per determinare la residenza fiscale; la Corte ha confermato che la valutazione degli indici fattuali, se non irragionevole e adeguatamente motivata, non può essere sostituita in sede di legittimità da una nuova valutazione del fatto.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 132 c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.
Le norme sull’obbligo di motivazione della sentenza sono state invocate contro la decisione sulla residenza fiscale per il 2015. La censura è stata respinta perché la C.T.R. aveva indicato gli indici fattuali su cui fondava la conclusione.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice decide la domanda di rimborso sulla base della questione effettivamente esaminata, ossia la residenza fiscale, anche se il contribuente contesta che l’Ufficio avesse addotto un diverso argomento.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La voluntary disclosure per attività estere ha un ambito ampio: può comprendere non solo la proprietà formale di beni, ma anche diritti e altre posizioni giuridiche attive riferibili a beni o attività finanziarie estere.
- La preclusione per formale conoscenza di verifiche anteriori può operare anche se la verifica riguarda una specifica attività estera e la domanda di regolarizzazione si riferisce a un’altra attività estera: non è necessariamente possibile isolare la singola attività oggetto della verifica.
- La residenza fiscale è una questione di fatto da valutare sulla base degli indici concreti disponibili. In Cassazione non si ottiene una nuova ponderazione di tali elementi se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e non irragionevole.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice decide la domanda di rimborso sulla base della questione sostanziale effettivamente esaminata, anziché attribuire rilievo a una ragione autonoma non dedotta dall’Ufficio.
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