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Sentenza

Sentenza del 03/05/2024 n. 12031 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento TARI 2015, pari a € 155.202, relativo a una superficie dichiarata tassabile di 29.678 mq presso l’esercizio della società a M. Rialto contestava la motivazione dell’atto, la motivazione della sentenza regionale sulla tassazione delle aree di vendita, l’assoggettamento a TARI delle aree di vendita che avrebbero prodotto prevalentemente rifiuti speciali da imballaggio e la tassazione dei parcheggi coperti di servizio. Il Comune contestava invece l’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si producevano rifiuti speciali smaltiti autonomamente e la riduzione della superficie tassabile riconosciuta per l’avvio al riciclo, sostenendo che avrebbe potuto applicarsi soltanto una riduzione della quota variabile. La CTR Lombardia, con sentenza del 21 gennaio 2020, aveva parzialmente accolto l’appello principale di Rialto, escludendo dalla tassazione i laboratori con rifiuti speciali smaltiti da impresa specializzata e i vani tecnici improduttivi di rifiuti; aveva rigettato l’appello incidentale del Comune. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva invece respinto il ricorso originario.

La decisione

Durante il giudizio di Cassazione, entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, con reciproca accettazione. La Corte ha ritenuto rituali le rinunce, depositate prima della pubblica udienza e sottoscritte dai difensori muniti di procura speciale, e ha dichiarato estinto il procedimento senza decidere nel merito i motivi della società o quelli del Comune. Ha compensato integralmente le spese giudiziali. Ha inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • Art. 390, commi 2 e 3, c.p.c.

    le rinunce al ricorso principale ed al ricorso incidentale sono rituali perché sono intervenute prima della pubblica udienza ( art. 390 , secondo comma, cod. proc. civ.), sono state sottoscritte dal difensore munito di procura speciale, sono state accettate e sottoscritte dal difensore della controparte ( art. 390 , terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per le reciproche rinunce ai ricorsi.

    La rinuncia ai ricorsi determina l’estinzione del procedimento se è effettuata prima della pubblica udienza, proviene da un difensore munito di procura speciale ed è accettata dalla controparte nelle forme richieste.

  • Art. 391, quarto comma, c.p.c.

    Stante l'accettazione delle reciproche rinunce, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali ( art. 391 , quarto comma, cod. proc. civ.).

    Nel caso deciso, l’accettazione reciproca delle rinunce e l’accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’impugnazione si conclude con l’estinzione per rinuncia: la disposizione è eccezionale e non si estende alle ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improponibilità.

Massime di principio

  • Quando le parti rinunciano a entrambe le impugnazioni e la controparte accetta, la Cassazione dichiara estinto il procedimento senza pronunciarsi sui motivi di merito: non si può quindi considerare la decisione come conferma delle ragioni dell’una o dell’altra parte.
  • Perché la rinuncia sia rituale, deve intervenire prima della pubblica udienza, essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ed essere accettata dalla controparte secondo le forme previste.
  • Le spese possono essere compensate quando entrambe le parti rinunciano e l’assetto è conforme all’accordo raggiunto.
  • L’estinzione per rinuncia non comporta l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate o dichiarate inammissibili o improponibili.

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