Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/05/2024 n. 11948 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Easyworld aveva aderito alla procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 643, L. n. 190/2014, presentando il 1° febbraio 2016 la dichiarazione d’impegno e versando, tra l’altro, € 10.000 per ciascun punto di raccolta; la procedura si era perfezionata il 29 febbraio 2016 con la sottoscrizione del disciplinare. L’11 maggio 2017 aveva chiesto il rimborso delle somme ritenute versate in eccesso, ma il diniego le era stato comunicato il 7 giugno 2017. Dopo l’accoglimento parziale in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello di Easyworld e accolto quello incidentale dell’Erario, escludendo il diritto al rimborso. In Cassazione Easyworld ha formulato quattro motivi: contestava il difetto di titolarità e legittimazione al rimborso; la qualificazione dei € 10.000 per punto come costo anziché acconto d’imposta; il diniego di rimborso di € 80.000 versati per punti di raccolta poi rinunciati; e il calcolo dell’imposta per 21 punti sulla base di date di avvio anteriori a quelle risultanti dalle visure camerali.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi e rigettato il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha stabilito che anche il bookmaker estero senza concessione, se attivo in Italia tramite CTD, può presentare l’istanza di regolarizzazione e ha legittimazione a chiedere il rimborso; che i € 10.000 per punto sono somme da compensare con l’imposta dovuta, non un costo d’accesso; e che non è giustificato negare il rimborso degli € 80.000 per il solo fatto che la liquidazione automatizzata dell’imposta 2016 non fosse ancora conclusa, poiché tale meccanismo non si applica alla raccolta tramite rete fisica. Il quarto motivo è stato respinto perché la CTR aveva svolto un accertamento di fatto sulle date d’inizio attività, valorizzando versamenti spontanei, verbali di verifica, accertamenti e comunicazioni della Guardia di Finanza; la censura chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione del merito. La Cassazione non ha disposto direttamente il rimborso: la sua spettanza va riesaminata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 643, L. n. 190/2014

    In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 643, (legge di stabilità per l'anno 2015), finalizzata all'emersione e all'inserimento nel circuito legale dei "soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014" che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la relativa istanza può essere presentata anche dal solo bookmaker estero operante in Italia, tramite "centri di trasmissione dati" (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste ex lege ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale).

    La procedura può essere richiesta anche dal bookmaker estero privo di concessione, purché l’attività e il CTD interessato fossero attivi alla data prevista, il centro sia specificamente incluso nella domanda e siano rispettate le condizioni legali per perfezionare la regolarizzazione. Il bookmaker non è un mero intermediario burocratico: gestisce l’attività di scommessa e può avere un proprio diritto al rimborso.

  • Art. 1, comma 643, lettera a), L. n. 190/2014

    L'asserzione del giudice regionale, alla stregua della quale l'importo di Euro 10.000 pagato ai sensi della lett. a) dell'art. 1, comma 643, L. n. 190 del 2014, non costituirebbe acconto d'imposta si scontra col dato letterale della norma, che accompagna la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale e la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 con il "contestuale versamento mediante modello F24 della somma di Euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata" dell'imposta complessivamente dovuta.

    Il versamento di € 10.000 per ciascun punto è un acconto fiscale da scomputare dall’imposta dovuta, anche in sede di pagamento della prima rata; non è un costo autonomo per accedere alla procedura.

  • Art. 1, comma 66, lettera b), L. n. 220/2010

    Il bookmaker, d'altronde, è, per definizione, un soggetto che esercita un'attività di gestione di scommesse "allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali" e risponde dell'imposta sulla raccolta delle scommesse, ai sensi dell'art. 1, comma 66, lett. b), della L. n. 220 del 2010.

    Il bookmaker è soggetto passivo dell’imposta sulla raccolta delle scommesse anche quando opera senza concessione e tramite centri di trasmissione dati; l’assenza di concessione non esclude, di per sé, la soggettività tributaria.

  • D.Lgs. n. 504/1998

    L'art. 24 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda il differente ambito della raccolta di scommesse effettuata attraverso una cd. "rete virtuale", ossia a distanza e attraverso il web. Detta norma si palesa, viceversa, eccentrica rispetto al contesto oggi in esame, concernente scommesse raccolte attraverso una "rete fisica" e, come tali, assoggettate ad una liquidazione non automatizzata, ma del pari fisica dell'imposta unica dovuta ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

    L’imposta unica sulle scommesse raccolte tramite rete fisica è liquidata secondo le modalità proprie di tale attività; non le si può applicare automaticamente il meccanismo previsto per la raccolta a distanza tramite rete virtuale.

  • Art. 81 c.p.c.

    L'affermazione del giudice d'appello, tesa ad escludere la soggettività passivo del bookmaker - rilevante fisiologicamente anche ai fini del rimborso - è, dunque, destituita di fondamento.

    Il richiamo all’art. 81 c.p.c. non giustifica l’esclusione della legittimazione del bookmaker quando questi agisce per un diritto proprio: in quanto gestore e soggetto passivo dell’imposta, può far valere il proprio diritto alla regolarizzazione e al rimborso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    A fronte di un preciso accertamento in fatto della CTR, svolto nell'esercizio del sindacato di merito ad essa riservato, la censura finisce per contestare la motivazione nell'ottica di addivenire ad una più gratificante rivisitazione in parte qua del merito della controversia. In tal modo, la doglianza traligna dal modello tipico dell'art. 360 n. 3 c.p.c., finendo per risolversi nella richiesta al giudice di una ricostruzione maggiormente appagante.

    Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già accertati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Un bookmaker estero privo di concessione può essere legittimato a regolarizzare la propria attività e a chiedere il rimborso di somme versate in eccesso, se operava in Italia alla data richiesta e la domanda riguarda i CTD inclusi nella sua rete, con l’adesione dei centri per gli adempimenti di loro competenza.
  • La partecipazione dei CTD alla raccolta non trasforma il bookmaker in un mero veicolo: bookmaker e centro possono concorrere all’attività imponibile su piani diversi, e il bookmaker può essere soggetto passivo dell’imposta e titolare di un autonomo diritto al rimborso.
  • Quando la legge dispone che una somma versata tramite F24 è compensabile con la prima rata dell’imposta dovuta, tale importo ha natura di acconto e non può essere trattato come un costo autonomo di accesso alla regolarizzazione.
  • La disciplina o le procedure di liquidazione previste per le scommesse online non si estendono automaticamente alla raccolta tramite punti fisici; occorre verificare il concreto modello di raccolta e la disciplina fiscale ad esso applicabile.
  • In Cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.