Sentenza del 03/05/2024 n. 12017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso di accertamento per omesso versamento della TARI 2017, pari a complessivi Euro 155.003,00, relativo ai locali dell'esercizio di M, per una superficie tassabile di 29.678 mq. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza del 24 settembre 2019, aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 21 luglio 2021, n. 2889/09/2021, aveva parzialmente accolto l'appello del Comune, confermando l'applicabilità del regolamento TARI anche senza limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e riducendo il tributo per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero. In Cassazione RIALTO aveva formulato otto motivi: mancata disapplicazione del regolamento comunale per l'assenza di limiti quantitativi all'assimilazione; assoggettamento a TARI delle superfici che producevano rifiuti speciali non assimilati; tassazione delle superfici che producevano imballaggi terziari non assimilabili; irrilevanza dell'autosmaltimento dei rifiuti speciali non assimilati; tassabilità di 21.348 mq di parcheggi coperti a servizio dell'ipermercato, ritenuti privi di autonoma destinazione e funzione operativa; mancato riconoscimento dell'esenzione per i locali adibiti a laboratori; asserita carenza di motivazione dell'avviso, che avrebbe elencato le superfici senza indicare presupposti fattuali e ragioni giuridiche; infine, mancato riconoscimento che la richiesta di riduzione della superficie presentata con la denuncia di occupazione equivalesse a interpello e che il silenzio dell'ente per 120 giorni producesse silenzio-assenso. La Corte non ha deciso nel merito tali censure, poiché la società ha rinunciato al ricorso dopo una conciliazione stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché presentata prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente. Non è stata quindi confermata né riformata nel merito la decisione della CTR e nessuno degli otto motivi è stato esaminato o accolto/rigettato. In conformità all'accordo delle parti, le spese giudiziali sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia di estinzione per rinuncia non è un rigetto, un'inammissibilità o un'improponibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Art. 390, secondo e terzo comma, c.p.c.
La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale ( art. 390 , secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente ( art. 390 , terzo comma, cod. proc. civ.); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'estinzione del procedimento se è depositata prima dell'adunanza camerale, è sottoscritta da un difensore munito di procura speciale e, nel caso concreto, è accettata dalla controparte.
Art. 391, quarto comma, c.p.c.
Stante l'accettazione della rinuncia, in conformità all'accordo tra le parti, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali ( art. 391 , quarto comma, cod. proc. civ.).
In caso di rinuncia accettata, le spese possono essere compensate quando ciò corrisponde all'accordo intervenuto tra le parti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio termina con estinzione per rinuncia: la norma, eccezionale e di stretta interpretazione, riguarda le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità e non l'estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se presentata con le forme richieste e prima dell'adunanza camerale, conduce all'estinzione del procedimento senza una decisione sul merito dei motivi. Non va quindi interpretata come vittoria nel merito di una delle parti.
- Quando la controparte accetta la rinuncia e le parti hanno concordato la compensazione, le spese possono essere compensate.
- L'estinzione per rinuncia non comporta il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'impugnazione inammissibile o improponibile.
- In questa decisione le questioni sostanziali sulla TARI e sulle superfici tassabili non sono state risolte dalla Cassazione; la pronuncia non costituisce quindi un precedente di merito su tali profili.
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