Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/05/2024 n. 12047 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento TARSU per il 2007, relativa a un albergo sito a Palermo. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 271/25/2013 del 7 novembre 2013, aveva accolto l'appello del Comune e riformato la decisione. La società ha proposto cinque motivi di cassazione: contestava la differenziazione della tariffa alberghiera rispetto a quella delle abitazioni senza una valutazione dell'effettiva produzione di rifiuti; invocava l'annullamento, da parte del TAR Sicilia, della deliberazione comunale sulle tariffe TARSU 2006 e la relativa efficacia sulla cartella; lamentava la mancata sottoposizione del regolamento e delle deliberazioni tariffarie al controllo ministeriale; contestava che i costi del servizio non fossero allegati alla deliberazione tariffaria; e deduceva la mancata estensione alle attività turistiche delle tariffe previste per quelle industriali. Dopo aver aderito alla definizione agevolata dei carichi («rottamazione ter»), chiesta il 3 gennaio 2019, con debito rateizzato fino al 30 novembre 2027, la contribuente ha chiesto l'estinzione del procedimento, pur senza avere completato i pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi: ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'istanza della contribuente di chiudere il procedimento manifestava il venir meno dell'interesse a proseguirlo. La conclusione è stata adottata anche considerando che nessuna parte aveva presentato istanza di trattazione. La Corte ha compensato integralmente le spese per l'adesione alla definizione agevolata e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, precisando che tale conseguenza non si applica alla declaratoria di inammissibilità sopravvenuta in questa situazione. Non è stata quindi resa una decisione sulla fondatezza delle contestazioni relative alla tariffa TARSU 2007.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

    Il raddoppio del contributo unificato non consegue all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso dichiarata per il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, diversamente dall'inammissibilità ordinaria o dalla conferma integrale della decisione impugnata.

  • Art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (definizione agevolata dei carichi)

    La definizione agevolata è rilevante nel caso come ragione dell'adesione della contribuente e della richiesta di chiusura del giudizio; la Corte ha compensato le spese in considerazione di tale adesione. La pronuncia non stabilisce che il pagamento integrale delle rate sia condizione per dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Se, durante il giudizio, il ricorrente manifesta con una richiesta di chiusura del procedimento che non ha più interesse a proseguirlo, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere nel merito le censure.
  • La definizione agevolata di un debito tributario e la conseguente richiesta di chiusura del giudizio non equivalgono a una pronuncia sulla legittimità dell'atto fiscale: le questioni di merito restano non decise.
  • In questa decisione la Corte ha ritenuto non necessario che la contribuente avesse completato il pagamento rateizzato per dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta, considerata la manifestazione del venir meno dell'interesse e l'assenza di istanze di trattazione.
  • Le spese possono essere compensate in ragione dell'adesione alla definizione agevolata; l'esito sulle spese non implica che una parte abbia ottenuto una decisione favorevole sul merito della controversia.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente quando l'inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere o venir meno dell'interesse, secondo il principio richiamato dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.