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Sentenza

Sentenza del 03/05/2024 n. 11886 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli interessi sul rimborso IVA relativo all'anno d'imposta 1998, inizialmente negato e poi erogato senza interessi per i periodi di sospensione dovuti a fermo amministrativo e sequestro conservativo. ICLA ha contestato la qualificazione degli interessi ex art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 come moratori, l'applicabilità del fermo all'IVA, l'omessa pronuncia sulle domande subordinate e il mancato riconoscimento degli interessi dopo la cessazione del sequestro. L'Agenzia ha contestato, in via incidentale, la mancata declaratoria d'inammissibilità di una parte della domanda, la tardività dell'eccezione di prescrizione e la decorrenza degli interessi. La CTR Campania, con sentenza n. 9039/24/18 del 19 ottobre 2018, aveva accolto parzialmente l'appello di ICLA contro la sentenza n. 1966/03/17 della CTP di Napoli.

La decisione

La Cassazione ha accolto parzialmente il quarto motivo del ricorso principale: gli interessi moratori ex art. 38-bis sono dovuti per il periodo successivo alla cessazione del sequestro conservativo e fino all'effettivo pagamento, mentre non spettano interessi — né moratori né compensativi — durante il fermo amministrativo legittimo e il sequestro conservativo. Ha rigettato gli altri motivi principali: la motivazione della CTR sulla natura moratoria era sufficiente; il fermo è applicabile anche ai rimborsi IVA; le domande subordinate erano state implicitamente rigettate. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dell'Agenzia: la censura sulla rinuncia era inammissibile per difetto di specificità e comunque infondata; l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, non poteva essere introdotta per la prima volta in appello; gli interessi riprendono a decorrere dopo la cessazione delle misure senza necessità di una nuova istanza, essendo sufficiente quella originaria. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    in tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall' art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 , vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

    Gli interessi sul rimborso IVA previsti dalla norma hanno natura moratoria. Non maturano durante un fermo amministrativo legittimo o un sequestro conservativo; in caso di fermo illegittimo sono invece dovuti dal momento in cui il credito diviene esigibile. Dopo la cessazione della misura sospensiva, riprendono a decorrere fino al pagamento, senza necessità di una nuova costituzione in mora.

  • Art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440

    il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall' art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 , espressione di un generale potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria, ha portata generale ed è, quindi, astrattamente applicabile anche in materia di rimborsi IVA, con il limite del divieto di cumulo delle tutele

    Il fermo amministrativo può essere applicato anche ai rimborsi IVA. Non può però cumularsi con la garanzia prevista dall'art. 38-bis quando quest'ultima sia già stata ottenuta per tutelare il credito erariale.

  • Art. 183 della direttiva IVA

    Una simile interpretazione non contrasta nemmeno con l' art. 183 della direttiva IVA , atteso che la sospensione del decorso degli interessi è imputabile allo stesso contribuente

    La sospensione degli interessi durante una misura cautelare legittima non contrasta con la disciplina unionale quando il ritardo è imputabile al contribuente o dipende da un vincolo che impedisce all'Amministrazione di pagare.

  • Art. 1282 del codice civile

    Ne consegue che, laddove il sequestro conservativo sia stato illegittimamente emesso, il titolare del credito IVA potrà rivalersi, anche con riferimento ad eventuali interessi, solo nei confronti del creditore sequestrante.

    Nel caso di sequestro conservativo disposto da un terzo, l'Amministrazione non utilizza la somma e il vincolo non le è imputabile; pertanto non sono dovuti dal Fisco interessi compensativi sul periodo di sequestro, anche se la misura fosse illegittima. L'eventuale pretesa per interessi va rivolta al sequestrante.

  • Art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento

    La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere il ragionamento decisorio. Una motivazione concisa è sufficiente quando espone in modo percepibile la ragione della decisione.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La CTR non ha omesso alcuna pronuncia: le istanze della ricorrente, infatti, sono state implicitamente rigettate, avendo la CTR specificamente indicato i periodi per i quali gli interessi sono dovuti e in che misura, chiarendo, altresì, che gli stessi non sono dovuti nel corso dei periodi in cui il pagamento è rimasto sospeso.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione, pur senza esaminare espressamente ogni domanda subordinata, ne comporta un rigetto implicito attraverso statuizioni incompatibili con l'accoglimento.

  • Art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    costituendo un'eccezione in senso proprio, la stessa è inammissibile in appello, ostandovi il divieto di cui all' art. 57 , comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, a fronte dell'ampia richiesta di rimborso già formulata in primo grado, avrebbe dovuto essere proposta in quella sede

    L'eccezione di prescrizione, qualificata come eccezione in senso proprio, deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

  • Art. 378 cod. proc. civ.

    La norma è richiamata quale base processuale per il deposito della memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; non è oggetto di interpretazione decisoria specifica.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

    Le disposizioni sono richiamate per individuare i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge ed errori processuali); la decisione non formula su di esse un autonomo principio interpretativo.

  • Artt. 100 e 329 cod. proc. civ.

    Sono richiamati nel motivo incidentale relativo all'interesse ad agire e alla dedotta rinuncia, ma la Corte dichiara la censura inammissibile e comunque infondata senza enunciare un autonomo principio interpretativo delle norme.

  • Artt. 32 e 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono richiamati dall'Agenzia per contestare la tardività dell'eccezione di prescrizione; la Corte decide la questione applicando il divieto di nuove eccezioni in appello previsto dall'art. 57, comma 2.

Massime di principio

  • Per i rimborsi IVA, gli interessi ex art. 38-bis sono moratori: il loro riconoscimento dipende dalla responsabilità del Fisco per il ritardo, non dalla sola indisponibilità temporanea del credito.
  • Il fermo amministrativo legittimo sospende la maturazione degli interessi sul rimborso; se il fermo è illegittimo, gli interessi possono maturare anche durante la sua vigenza, dal momento in cui il credito è esigibile.
  • Il sequestro conservativo del credito disposto da un terzo impedisce il pagamento senza imputare il ritardo all'Amministrazione e non dà luogo, a carico del Fisco, nemmeno a interessi compensativi; eventuali pretese vanno indirizzate al sequestrante.
  • Cessata la misura cautelare, gli interessi moratori riprendono a decorrere fino al pagamento sulla base dell'istanza originaria di rimborso, senza che occorra una nuova messa in mora.
  • Un'eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso proprio, va proposta nel primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in appello.

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