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Sentenza

Sentenza del 03/05/2024 n. 12039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento per TARSU 2007 relativa a un albergo sito a Palermo. La Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza dell’1 febbraio 2010, aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza del 7 novembre 2013, n. 271/25/2013, aveva invece accolto l’appello del Comune. La società ha proposto cinque motivi di cassazione: illegittima differenziazione delle tariffe per alberghi e abitazioni senza riguardo all’effettiva produzione di rifiuti; effetti sulla TARSU 2007 dell’annullamento, da parte del TAR Sicilia, della deliberazione tariffaria comunale per il 2006; mancato controllo ministeriale di legittimità sul regolamento e sulle deliberazioni tariffarie; mancata allegazione alle deliberazioni della documentazione sui costi del servizio; omessa applicazione alle attività turistiche delle tariffe previste per quelle industriali. In pendenza del giudizio, la società ha dichiarato di aver presentato il 3 gennaio 2019 domanda di definizione agevolata dei carichi (rottamazione-ter), con rateizzazione fino al 30 novembre 2027, e ha chiesto l’estinzione del procedimento una volta perfezionata la definizione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la richiesta di estinzione e la mancata richiesta di trattazione da parte delle parti dimostravano il venir meno dell’interesse a proseguire, pur senza che la contribuente avesse completato i pagamenti rateali o rinunciato formalmente al ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione dell’adesione alla definizione agevolata. La Corte ha inoltre chiarito che, in questa ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per l’ordinaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata.

    Il raddoppio del contributo unificato non consegue automaticamente a ogni pronuncia d’inammissibilità: non si applica quando l’inammissibilità è sopravvenuta per il venir meno dell’interesse o per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Se, durante un giudizio, il ricorrente manifesta in modo inequivoco di non avere più interesse a proseguirlo e nessuna parte chiede la trattazione, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere i motivi di merito.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare l’inammissibilità anche senza rinuncia formale al ricorso e, nel caso deciso, senza che fosse stato completato il pagamento rateale della definizione agevolata.
  • L’adesione alla definizione agevolata può essere considerata ai fini della compensazione delle spese, ma non comporta di per sé una decisione favorevole nel merito sulla pretesa tributaria.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per l’inammissibilità ordinaria non si applica quando l’inammissibilità è sopravvenuta per cessazione della materia del contendere o venir meno dell’interesse.

Testo integrale

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