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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14989/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello relativo all'avviso di accertamento nei confronti del socio, denunciando (1) nullità per omessa pronunzia e carenza di motivazione rispetto all'appello relativo all'accertamento a carico della società (violazione degli artt.112 e 132 c.p.c. e art.360 n.4 c.p.c.), stante che la CTR aveva previamente riunito i due appelli ma aveva motivato solo sulla posizione del socio; e (2) errore di diritto nel ritenere l'Amministrazione decaduta dal potere impositivo in relazione al raddoppio dei termini previsto per le società a ristretta base e applicabile anche al socio (contestazione sulla corretta applicazione degli artt.43 d.P.R. n.600/1973 e connessi). I controricorrenti deducono che la CTR abbia poi, con ordinanza correttiva, modificato il dispositivo in senso coerente e che l'appello incidentale del socio sia inammissibile per carenza di specificità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo fondato il primo motivo: la sentenza impugnata, pur avendo in intestazione i due appelli riuniti, non si è pronunciata né ha adeguatamente motivato sull'appello relativo alla posizione della società (omessa pronunzia e carenza di motivazione). Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il raddoppio dei termini per le società a ristretta base si estende ai soci per la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; la CTR non si era conformata a tale orientamento. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e per decidere anche sulle spese. Il ricorso incidentale proposto da Simone Campagnola è stato rigettato. La Corte ha inoltre richiamato l'applicazione dell'art.13, comma 1‑quater, d.P.R. n.115/2002 in ordine al contributo unificato ulteriore a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 360 n.4 c.p.c.

    Invocato per denunciare nullità della decisione per omessa pronunzia e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto violato l'obbligo di motivazione rispetto all'appello relativo alla società.

  • art. 132 comma 2 n.4 c.p.c.

    Richiamato in rapporto alla nullità della sentenza per omessa pronunzia: la Corte ha confermato che la mancata esposizione delle ragioni su una domanda d'appello è vizio che giustifica cassazione.

  • art. 360 n.3 c.p.c.

    Richiamato relativamente al secondo motivo (errore di diritto) concernente l'applicazione delle norme tributarie sul raddoppio dei termini.

  • art. 43 d.P.R. n.600/1973 (co.3)

    Norma sul raddoppio dei termini per le società a ristretta base: la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il raddoppio opera anche nei confronti dei soci in presenza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 57 d.P.R. n.633/1972 (co.3)

    Citato in relazione alla normativa fiscale collegata all'accertamento e ai termini; impiegato nel complesso ragionamento sul raddoppio dei termini.

  • art. 37 co.24 D.L. 4 luglio 2006 n.233

    Richiamato come modifica normativa collegata alle disposizioni sui termini e accertamento; la Corte lo considera nel complesso quadro normativo oggetto del secondo motivo.

  • art. 53 D.lgs. n.546/1992

    Norma sulla specificità dell'appello nel processo tributario: la Corte ha ribadito che la specificità richiesta è meno rigorosa e che l'appello ha carattere devolutivo pieno.

  • art. 369 n.4 c.p.c.

    Richiamato rispetto alla deduzione di nullità del provvedimento; la Corte ha valutato la rilevanza della nullità per omessa pronunzia.

  • art. 288 c.p.c. (correzione di errori materiali)

    La Corte ha chiarito che la correzione di un errore materiale del dispositivo non può supplire alla mancanza di motivazione su questioni decisive: l'ordinanza di correzione non emenda la omessa pronunzia.

  • art. 13 comma 1‑quater d.P.R. n.115/2002 (e comma 1‑bis)

    Richiamato per la statuizione relativa al contributo unificato integrativo a carico del ricorrente incidentale; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

  • Cass. n.20043/2015

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il raddoppio dei termini per le società a ristretta base si applica anche ai soci per la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, indipendentemente dalla effettiva denuncia penale.

  • Cass. n.18451/2021

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio di applicabilità del raddoppio dei termini ai soci di società a ristretta base.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello, pur avendo in testa più impugnazioni riunite, omette di pronunciarsi o di motivare su una delle questioni gravanti, la sentenza è viziata per omessa pronunzia e può essere cassata per carenza di motivazione.
  • La correzione posteriore di un mero errore materiale nel dispositivo non supplisce la mancanza assoluta di motivazione su punti decisivi: l'errore materiale e la carenza motivazionale sono rimedi distinti.
  • In tema di società a ristretta base, il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art.43 d.P.R. n.600/1973 si estende anche ai soci quando sussiste la presunzione di distribuzione di utili extracontabili; tale applicazione può prescindere dall'effettiva denuncia penale o dall'avvio dell'azione penale.
  • Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: la specificità dei motivi è richiesta in termini meno formali rispetto al processo civile, essendo sufficiente una esposizione chiara e sommaria della doglianza e il rinvio alle argomentazioni svolte in primo grado.
  • Il rigetto di un ricorso incidentale è dovuto quando l'appellante incidentale non prospetta motivi sufficienti o contrari ai principi giurisprudenziali consolidati; il giudice di legittimità può rigettare il gravame incidentale e cassare la decisione principale se rileva vizi sostanziali.

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