Cassazione Civile, Sentenza n. 14986/2025 del 04/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza comunale n. 86/2017 che disponeva la demolizione di diversi manufatti in contrada Cicchitto (Z.T.O. “A”), adibiti a deposito/esposizione di autovetture e privi di titolo autorizzativo. Il ricorrente denunciava in particolare: carenza di specifica individuazione delle porzioni da demolire (in quanto nella stessa particella ricadevano opere realizzate con concessione edilizia n. 238/2002: magazzino, uffici, appartamento), incertezza procedimentale per avvenuto accertamento ai sensi di norma regionale abrogata (art. 5 l.reg. 37/85), e che le opere contestate fossero semplici tettoie amovibili e pertinenze di modesto volume per le quali non era necessario il permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso; il C.G.A. ha confermato ritenendo che l'ordine di demolizione riguardasse manufatti diversi e distinti rispetto al fabbricato realizzato con concessione n. 238/2002 e che i manufatti sanzionati fossero adibiti a diversa attività (vendita autoveicoli). In Cassazione il ricorso è stato dichiarato estinto per ragione processuale: il ricorrente non ha depositato la nuova procura speciale entro il termine previsto dall'allora vigente formulazione dell'art. 380 bis c.p.c. (termine scaduto il 5.7.2024). Pur riconoscendo che il d.lgs. 164/2024 ha soppresso il requisito della nuova procura speciale, la Corte ha chiarito i profili transitori e il principio tempus regit actum: la soppressione si applica ai procedimenti ove il termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo (26.11.2024) o nei giudizi di cassazione privi di adunanza/udienza fissata al 1.1.2023 nelle condizioni indicate; nel caso concreto il termine era già scaduto in data precedente, per cui la mancanza della nuova procura determina l'estinzione del giudizio. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta che la nuova formulazione (con la soppressione dell'obbligo di nuova procura speciale) si applica ai giudizi di cassazione su cui ha efficacia il correttivo d.lgs. 164/2024 secondo le regole transitorie ricostruite; tuttavia, per gli 'actus' già compiuti prima dell'entrata in vigore resta applicabile la previgente disciplina e la mancanza della nuova procura, se richiesta dalla previgente formulazione, determina estinzione se il termine per la richiesta di decisione era già scaduto alla data del 26.11.2024.
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 7 e modifiche)
Il d.lgs. 164/2024 ha integrato e corretto la riforma del 2022; l'art. 7 contiene disposizioni transitorie che, secondo la Corte, riguardano prioritariamente le modifiche al processo di primo grado, ma il decreto correttivo ha funzione integrativa e le sue disposizioni sul rito di legittimità vanno saldate con quelle del d.lgs. 149/2022. La soppressione dell'obbligo di nuova procura si applica con le modalità temporali ricostruite dalla Corte (tempus regit actum con limiti).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 35 e disciplina transitoria)
Il d.lgs. 149/2022 (decreto Cartabia) ha una disciplina transitoria specifica (art. 35) che regola l'applicazione delle novità processuali ai procedimenti instaurati dal 28.2.2023 e ai giudizi in corso; la Corte usa tale quadro per raccordare la portata applicativa delle successive modifiche correttive.
art. 5 l.r. 37/1985
Norma regionale richiamata dal ricorrente come presupposto procedimentale dell'accertamento; la Corte non entra nel merito della validità dell'accertamento ma segnala che la norma era stata abrogata dall'art. 30 della l.r. n.16/2016, allegazione usata dal ricorrente per contestare la procedura.
art. 30 l.r. 16/2016
Norma che ha abrogato l'art. 5 l.r. 37/1985, richiamata nella ricostruzione delle doglianze procedurali ma non decisiva per l'esito in Cassazione, che si fonda su ragioni processuali.
art. 11 preleggi (principio di irretroattività)
La Corte richiama il principio generale secondo cui la legge dispone per il futuro e lo applica per delimitare la retroattività delle modifiche processuali: le nuove norme regolano gli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore salvo diversa disposizione esplicita.
art. 10 preleggi (entrata in vigore della legge)
Richiamato per individuare il momento di efficacia delle modifiche legislative e applicare il principio tempus regit actum agli atti processuali.
Norma invocata quale regola di estinzione del giudizio: in assenza dei requisiti dell'istanza di decisione richiesti dall'art. 380-bis previgente, l'estinzione deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 391, comma 1, con possibilità di istanza di riesame ai sensi del comma 3.
art. 13 (contributo unificato) comma 1-bis
La Corte chiarisce che, essendo il giudizio estinto (e non rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile), non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dal comma 1-bis.
Massime di principio
- Quando si richiede la decisione anticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. occorre rispettare la disciplina vigente al momento dell'atto rilevante (principio tempus regit actum): se alla data di scadenza del termine per la richiesta era ancora vigente l'obbligo di nuova procura speciale, la sua mancata produzione può determinare l'estinzione del giudizio.
- La soppressione dell'obbligo di nuova procura operata dal d.lgs. 164/2024 si applica nei limiti ricostruiti dalla Corte: va valutata alla luce delle regole transitorie e non sempre produce automatica sanatoria retroattiva per istanze presentate o scadute prima dell'entrata in vigore del correttivo.
- Per i procedimenti di cassazione pendenti è necessario verificare se l'adunanza camerale o l'udienza pubblica era già fissata al 1.1.2023; la presenza o meno di tale fissazione e la data degli atti determinano quale formulazione di art. 380-bis sia applicabile.
- La Corte privilegia un'applicazione coerente e non estensiva retroattiva delle norme processuali: le modifiche favorevoli non vengono automaticamente estese agli atti compiuti anteriormente se ciò compresserebbe le legittime aspettative delle parti.
- Sulle questioni sostanziali (es. identificazione delle opere abusive e loro qualificazione come pertinenze) la Corte di legittimità può non entrare nel merito se la decisione è determinata da ragioni processuali; in sede amministrativa è importante che l'ordine di demolizione sia chiaro e che i verbali di sopralluogo identifichino distintamente le opere contestate.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione o chiedere la decisione accelerata è prudente aggiornare procure e verificare gli adempimenti formali richiesti dalla normativa vigente per evitare estinzioni per vizio formale.
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