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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14990/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF anno 2006 per vizio di notifica. Il contribuente deduceva che la notifica era inesistente perché effettuata con il rito dell'"irreperibilità assoluta" ex art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n.600/1973 senza che il messo avesse indicato le ricerche concrete svolte; conseguentemente il ricorso sarebbe stato tempestivo in quanto il contribuente ebbe conoscenza dell'atto in data successiva (4 ottobre 2012). In secondo luogo censurava l'omesso esame delle attività di ricerca del messo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbito il secondo, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel dichiarare valida la notifica svolta con il rito degli irreperibili. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973 è invalida se il messo si limita a moduli prestampati o a formule generiche senza indicare le ricerche concrete effettuate per accertare l'irreperibilità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati; rimessa al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)

    art. 60, comma 1, lett. e)

    La notificazione semplificata per irreperibilità richiede che il messo notifichente indichi le concrete ricerche svolte; la mera dicitura generica o l'uso di moduli prestampati invalida la notifica

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato in contrapposizione alla procedura speciale: se fosse noto il domicilio il ricorrente sostiene che sarebbe dovuta applicarsi la normale notifica ex art.140 c.p.c., e non il rito per irreperibili

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5

    art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Motivi di cassazione invocati: vizio di diritto (n.3) per errata applicazione della norma sulla notifica e nullità per omesso esame di punto decisivo (n.5); il primo motivo è stato ritenuto fondato e ha assorbito il secondo

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 2

    art. 62, comma 2 D.Lgs. n.546/1992

    Norma invocata per la cassazione con rinvio e per la competenza a decidere sulle spese di giudizio di legittimità

  • Codice di procedura civile, art. 384 e art. 385

    art. 384 c.p.c.; art. 385 c.p.c.

    Art. 384 richiamato per la statuizione di cassazione con rinvio; art. 385 richiamato per le disposizioni sulle spese nelle parti richiamate dal provvedimento

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 11287/2023

    Cass. SS.UU. n.11287/2023

    Principio secondo cui il contribuente dichiarato fallito può impugnare gli atti impositivi formatisi prima del fallimento se il curatore si è astenuto dall'impugnazione (inerzia del curatore); in mancanza di inerzia la capacità processuale del fallito è viziata

  • Giurisprudenza di merito e di legittimità (massime richiamate)

    es. Cass. n.781/2025; Cass. n.23223/2024; Cass. n.21384/2024; Cass. n.14658/2024; Cass. n.19769/2024

    Si ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l'attestazione di irreperibilità deve riportare le ricerche concrete svolte; la semplice annotazione "sconosciuto" o formule generiche sulla relata è insufficiente e rende la notifica nulla

Massime di principio

  • La notifica fiscale effettuata con il rito dell'irreperibilità (art. 60 DPR 600/1973) è valida solo se il messo documenta le ricerche concrete compiute per verificare l'assenza dell'interessato nel Comune del domicilio fiscale; moduli prestampati o diciture generiche non bastano
  • Se la notifica è invalida, i termini per impugnare si computano dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, non dalla data della relata inesistente
  • Nel caso di soggetto dichiarato fallito, il fallito può comunque impugnare atti impositivi formatisi prima del fallimento purché il curatore si sia limitato ad un comportamento di inerzia; l'assenza di inerzia comporta la mancanza di capacità processuale
  • In caso di pronuncia di cassazione per vizio di notifica, la causa viene rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati e per decidere anche sulle spese di giudizio

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