Cassazione Civile, Sentenza n. 14993/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento 2007 per presunta irregolare notifica con il rito degli 'irreperibili' (art. 60, comma 1, lett. e) DPR 600/1973). Il contribuente deduceva che l'Amministrazione conosceva il suo domicilio fiscale e che, in ogni caso, la relata di notifica non documentava le ricerche concrete svolte dal messo (limitandosi a diciture generiche 'sconosciuto/trasferito'), rendendo la notifica inesistente e l'impugnazione tempestiva solo dalla conoscenza effettiva dell'atto (25.9.2012). Il ricorso in Cassazione solleva, altresì, la mancata pronuncia sulla regolare costituzione delle parti nel procedimento amministrativo e sulla sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario qualificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la C.T.R. si sia erroneamente discostata dalla giurisprudenza consolidata: la procedura di notificazione per irreperibilità assoluta richiede che il messo indichi le ricerche concrete effettuate e non possa limitarsi a formule precompilate o alla semplice dicitura 'sconosciuto'. Perciò la notificazione è invalida, va esclusa la tardività del ricorso e la sentenza impugnata viene cassata. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati; assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e)
La Corte ricorda che la notifica con il rito degli 'irreperibili' richiede che il messo attest i le ricerche concrete svolte per verificare l'assenza dell'abitazione/ufficio/sede nel comune del domicilio fiscale; diciture generiche o moduli prestampati sono insufficienti e rendono la notifica invalida.
art. 140 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente come norma ordinaria di notifica; la questione era che l'Amministrazione avrebbe dovuto usare la procedura ordinaria se fosse stata a conoscenza del domicilio fiscale, anziché il rito per irreperibili.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
La presunzione legale di regolare costituzione delle parti è rilevante nel procedimento, e la Corte evidenzia che la regolare costituzione andava valutata, ma sul punto non rilevante dopo l'accoglimento del primo motivo.
art. 43 legge fallimentare
Richiamata in ordine alla legittimazione del fallito ad impugnare atti impositivi quando il curatore abbia mantenuto inerzia; la Corte ricorda la giurisprudenza delle Sezioni Unite che consente al fallito di impugnare se il curatore non agisce.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Norme invocate come vincoli di cassazione: n.3 per violazione di norme di diritto (art.60 DPR 600/1973), n.5 per vizio di motivazione o omissione di pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto fondato il motivo n.3.
art. 384 comma 2 c.p.c., D.Lgs. 546/1992 art. 62 comma 2, art. 385 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la declaratoria di cassazione e il rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione e per la regolazione delle spese di giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La notifica per irreperibilità assoluta è valida solo se la relata documenta le ricerche concrete effettuate dal messo; formule generiche o moduli prestampati non sono sufficienti e determinano l'invalidità della notifica.
- Se l'Amministrazione era a conoscenza del domicilio fiscale, l'uso del rito degli irreperibili è illegittimo e la notifica va effettuata con le regole ordinarie; in caso contrario l'atto può essere annullato.
- L'invalidità della notifica incide sui termini di impugnazione: se la notifica è inesistente, il termine decorre dalla effettiva conoscenza dell'atto.
- La contestazione dell'attestazione del messo può essere esperita anche con querela di falso; l'assenza di tale contestazione non sostituisce la mancanza di documentazione sulle ricerche effettuate.
- In caso di fallimento, il fallito può impugnare atti formati prima della dichiarazione di fallimento quando il curatore abbia mantenuto inerzia: l'inerzia del curatore legittima l'azione del fallito ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
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