Cassazione Civile, Sentenza n. 8378/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio con cui CONSOB aveva contestato a Quantum Analysis Management Ltd l'abuso di informazioni privilegiate (insider trading) relativo a operazioni su azioni Banca IFIS del 3-4 ottobre 2013. Fatti principali: Lambda Securities S.A., su disposizione di Quantum, vendette allo scoperto 35.077 azioni Banca IFIS il 3.10.2013 alle 15:03 e le ricomprò il 4.10.2013 realizzando un profitto; l'informazione sul collocamento era in possesso di Alberto Iannone (Intermonte SIM) dalle 13:00 del 3.10.2013 che inserì Fabio Allocco (operante per Quantum) in una mailing list e comunicò l'informazione via email alle 17:41 del 3.10.2013, mentre l'annuncio ufficiale del collocamento era stato dato alle 17:39. CONSOB aveva irrogato una sanzione pecuniaria di €140.000 per insider trading, sostenendo che Quantum aveva avuto possesso/uso dell'informazione privilegiata; la Corte d'Appello aveva annullato la sanzione ritenendo assente la prova del possesso effettivo dell'informazione da parte di Allocco prima dell'annuncio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di CONSOB. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente valutato gli elementi indiziari e applicato il criterio delle presunzioni secondo la regola della probabilità (id quod plerumque accidit) richiedendo che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. Ha ritenuto insufficiente il mero inserimento in una mailing list e la vicinanza temporale degli ordini rispetto all'annuncio per provare che Allocco (e quindi Quantum) fosse in possesso dell'informazione prima dell'annuncio ufficiale; inoltre l'email era stata inviata dopo l'annuncio. Le censure di CONSOB (falsa applicazione di norme, carenza di motivazione e mancato esame di fatti decisivi) sono state ritenute infondate. CONSEGUENZE PROCESSUALI: rigetto del ricorso, condanna di CONSOB al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in € 6.200 oltre oneri, e annotazione dell'eventuale pagamento aggiuntivo previsto dall'art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 187-ter, comma 4, Testo Unico della Finanza (T.U.F.)
Richiamato da CONSOB come norma sostanziale relativa all'abuso di informazioni privilegiate; la Corte ha valutato l'applicabilità delle presunzioni per dimostrare il possesso dell'informazione, precisando che il possesso deve risultare in capo alla persona che ha operato o che ha trasferito l'informazione, e che la prova può essere anche presuntiva ma deve rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Riferimento generale alla disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate; la Corte riafferma che l'accertamento può fondarsi su prove presuntive purché soddisfino il criterio della ragionevole probabilità.
Richiamato nel quadro normativo della responsabilità e delle sanzioni amministrative in materia finanziaria; utilizzato come riferimento normativo collegato alle disposizioni sanzionatorie richiamate nel provvedimento impugnato.
Richiamato in relazione al sistema probatorio e alle presunzioni civili; la Corte ha applicato i principi di inferenza presuntiva coerenti con la disciplina delle prove.
Richiamato come riferimento sulle prove e presunzioni ove pertinente alla valutazione indiziaria e probatoria svolta dal giudice di merito.
Norma che impone la motivazione delle sentenze; CONSOB denunciava carenza di motivazione ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e congrua.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto infondate le censure mosse ai sensi di tali norme, ritenendo corretta la valutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma processuale amministrativa relativa al contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di pagamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità per insider trading può essere accertata anche tramite prove presuntive, ma le presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti" e fondate su una ragionevole probabilità (id quod plerumque accidit).
- La mera vicinanza temporale tra un'operazione di mercato e l'annuncio pubblico non è di per sé sufficiente a provare l'uso di informazioni privilegiate: occorre dimostrare il possesso effettivo dell'informazione da parte del soggetto che ha operato (o il trasferimento antecedente dell'informazione).
- Il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non prova automaticamente che l'informazione sia stata effettivamente trasmessa o ricevuta prima dell'annuncio ufficiale; è necessario un riscontro concreto di contatti o comunicazioni anteriori all'annuncio.
- La conoscenza dell'informazione da parte di terzi (es. la forza vendita di un intermediario) non trasferisce automaticamente la rilevanza sanzionatoria a soggetti estranei a quei terzi: è necessario dimostrare il collegamento concreto fra la fonte dell'informazione e l'operatore che ha negoziato.
- In fase giudiziale di merito la valutazione degli elementi indiziari e la decisione sulle presunzioni costituiscono valutazioni di fatto non agevolmente sindacabili in sede di legittimità se motivate compiutamente.
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