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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8284/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Pistoia in una opposizione a decreto ingiuntivo per €77.284,53 promossa da Vival Banca contro la società debitrice (Luca Giusfredi s.r.l.) e il fideiussore personale (Luca Giusfredi). Questione centrale: individuazione del foro competente alla luce di clausole contrattuali di foro contenute nei contratti principali (conto corrente e mutuo) e nei contratti di fideiussione, con questioni specifiche se tali clausole fossero esclusivamente derogatorie, se il fideiussore debba essere qualificato come "consumatore" o come soggetto legato funzionalmente alla società, e se l'eccezione di incompetenza territoriale fosse stata formulata correttamente (art.38 c.p.c.) sotto tutti i criteri alternativi di collegamento (residenza/domicilio, luogo di adempimento, locus contractus). È stata inoltre valutata la rilevanza delle regole di "attrazione" (art.31 c.p.c.) e di "derogabilità per connessione" (art.33 c.p.c.) e l'applicazione della disciplina consumeristica alla fideiussione ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della legge nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto da Vival Banca, ha cassato l'ordinanza impugnata del Tribunale di Lucca e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lucca. Motivazione essenziale: le clausole di foro contenute nei contratti di fideiussione non erano formulate in modo inequivoco come "esclusive" e, quindi, non consentivano di per sé di escludere altri fori; inoltre il convenuto-opponente (Giusfredi/s.r.l.) non ha ottemperato all'onere probatorio e di contestazione specifica previsto dall'art.38 c.p.c., ossia non ha contestato espressamente e con riferimento a tutti i criteri alternativi (residenza/domicilio, luogo di adempimento/nascita dell'obbligazione, foro del consumatore, ecc.) la competenza del Tribunale di Lucca. Per tali ragioni l'eccezione di incompetenza era inammissibile e deve restare fermo il foro indicato dall'attore nel primo atto; la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rimanda la causa al giudice di merito per il prosieguo. (La Corte rileva inoltre che la declaratoria di incompetenza del giudice a quo avrebbe implicato la revoca del decreto ingiuntivo, ma la Cassazione ha ritenuto prevalente il difetto di contestazione specifica ex art.38 c.p.c.)

Norme richiamate

  • art.28 cod.proc.civ.

    Rinvio alle norme sulla competenza territoriale per l'individuazione del giudice competente; contestata in rapporto ai fori convenzionali

  • art.29 cod.proc.civ.

    Richiamato in relazione alla determinazione del foro competente in assenza di esclusività nelle clausole contrattuali

  • art.31 cod.proc.civ.

    Regola l'attrazione della competenza per la causa accessoria (fideiussione) da parte della causa principale; la Corte ha osservato che l'attrazione opera solo se la domanda principale è stata proposta davanti al giudice competente e non può supplire all'incompletezza dell'eccezione ex art.38 c.p.c.

  • art.33 cod.proc.civ.

    Disciplina il cumulo soggettivo e la possibilità di derogabilità del foro convenzionale per connessione: la parte che eccepisce incompetenza per deroga deve comunque contestare i criteri alternativi richiamati dall'art.33 (artt.18-20)

  • art.38 cod.proc.civ.

    Stabilisce l'onere di contestazione specifica della competenza territoriale: se non vengono contestati tutti i criteri alternativi concorrenti, l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata; norma centrale per la decisione

  • art.18, art.19, art.20 cod.proc.civ.

    Criteri alternativi di collegamento territoriale (residenza/domicilio del convenuto, domicilio della persona giuridica, luogo di adempimento, locus contractus) che devono essere specificamente contestati ai sensi dell'art.38 c.p.c.

  • Direttiva 93/13/CEE (art.1 e art.2 lett. b))

    "la nozione di 'consumatore' ha carattere oggettivo" (richiamo alla giurisprudenza CJEU)

    La disciplina della direttiva può applicarsi alla fideiussione prestata da persona fisica per obbligazioni della società se il fideiussore ha agito per scopi estranei all'attività professionale; la qualificazione di consumatore va valutata in relazione al singolo contratto di garanzia

  • d.lgs. 206/2005 (codice del consumo), art.3, comma 1, lett. a)

    Richiamato come criterio nazionale per valutare se il fideiussore persona fisica sia da considerare consumatore in relazione agli scopi perseguiti al momento della stipula

  • Giurisprudenza CJEU e Cassazione (es. Tarcau C-74/15; Costea C-110/14; Cass. n.32225/2018, n.742/2020, n.1666/2020, n.8662/2020)

    Utilizzate per chiarire che la qualificazione del fideiussore (consumatore o professionista) dipende da circostanze di fatto e che la clausola di foro convenzionale deve essere espressa e inequivocabile per essere esclusiva; inoltre che il giudice nazionale deve verificare la natura del fideiussore secondo criteri funzionali

Massime di principio

  • Una clausola di foro convenzionale ha effetto esclusivo solo se formulata in modo inequivoco e espresso; l'uso dell'articolo determinativo "il" non basta a creare esclusività.
  • Quando sono possibili più criteri di collegamento territoriale (residenza/domicilio, locus contractus, luogo di adempimento, foro del consumatore), la parte che eccepisce l'incompetenza deve contestare specificamente e provare l'applicabilità di ciascun criterio alternativo (onere previsto dall'art.38 c.p.c.). Se omette tale contestazione, l'eccezione è inammissibile e resta il foro indicato dall'attore.
  • La qualificazione del fideiussore persona fisica come "consumatore" va valutata con criterio funzionale: occorre accertare se al momento della stipula abbia agito per scopi estranei all'attività professionale e se esistano collegamenti funzionali con la società (es. amministratore, partecipazione rilevante). Questa valutazione spetta al giudice nazionale e si basa su tutte le circostanze e prove del caso.
  • L'art.31 c.p.c. (attrazione) può estendere il foro della causa principale alla causa accessoria (fideiussoria) ma non può supplire all'inadempimento dell'onere di contestazione specifica ex art.38 c.p.c.; l'attrazione opera solo se la domanda principale sia stata correttamente proposta nel foro competente.
  • In opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di incompetenza del giudice adito comporta implicitamente la revoca del decreto ingiuntivo, ma tale effetto sostanziale non pregiudica l'obbligo per il resistente/opponente di sollevare e documentare adeguatamente l'eccezione territoriale.
  • Nella redazione di clausole contrattuali di foro, se si vuole l'esclusività occorre prevedere espressioni chiare e inconfutabili (es. "le parti convengono esclusivamente per il foro di...").
  • Per l'attore che cita più soggetti in fori diversi, il cumulo soggettivo ex art.33 c.p.c. può giustificare la riunione davanti a un unico giudice, ma anche tale meccanismo non esime le controparti dall'onere di eccepire tempestivamente e in modo specifico le alternative territoriali.

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