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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8214/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte dell'Agenzia delle entrate contro le pronunce della Commissione tributaria regionale della Campania che avevano accolto/reso inammissibile l'appello relativo ad avvisi di accertamento per l'anno 2010. Nel procedimento R.G. n. 26025/2016 l'Ufficio aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo, a seguito di verifica sugli inventari di magazzino, ricostruendo le vendite e applicando un ricarico medio ponderato del 16,08% (contro il 15,23% della società). La Commissione regionale aveva ritenuto che l'Ufficio si fosse limitato ad applicare gli studi di settore senza adeguata motivazione e senza corroborare l'accertamento con ulteriori elementi probatori; la società aveva ottenuto accoglimento in primo grado e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, in sostanza, che l'accertamento fosse analitico-induttivo e che la CTR avesse errato richiamando i principi degli studi di settore; nel secondo procedimento (R.G. n. 23208/2017) l'Agenzia ha impugnato la decisione che aveva accolto il ricorso del socio unico, deducendo questioni di coordinamento tra i due procedimenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Agenzia delle entrate nel procedimento R.G. n. 26025/2016 per inammissibilità del motivo in cassazione, ritenendo che il ricorrente non avesse rispettato il principio di specificità del motivo e non avesse indicato i presupposti fattuali e probatori che giustificassero l'accertamento analitico-induttivo (es. inattendibilità della contabilità, antieconomicità dell'attività, presunzioni gravi, precise e concordanti). La Corte ha altresì osservato che la CTR aveva rilevato carenze nei dati esposti dall'Ufficio e nella relativa motivazione, censura non impugnata dall'Agenzia. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese di lite (liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi). Quanto al procedimento R.G. n. 23208/2017 relativo al socio, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, stante il rigetto della pretesa nei confronti della società; le spese di lite sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente la rettifica in aumento dell'imponibile tramite l'accertamento analitico‑induttivo quando l'incompletezza o falsità risulta da ispezione delle scritture contabili o da altre verifiche e sia supportata da presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti; la Corte richiama questi presupposti come condizione per il ricorso al ricarico medio ponderato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Il metodo analitico-induttivo trova applicazione anche ai fini IVA per rettificare singoli corrispettivi non dichiarati, ancorandosi alle risultanze contabili; la Corte richiama l'analoga disciplina per l'IVA.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma sulla censura per violazione di legge in cassazione; utilizzata dall'Agenzia per fondare il motivo di ricorso ma la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specificità.

  • Codice di procedura civile, art. 365

    Richiama i requisiti per la sottoscrizione e la rappresentanza in cassezione; la Corte ha osservato che i controricorsi risultavano sottoscritti anche da soggetti non abilitati, con riferimento ai requisiti dell'art. 365.

Massime di principio

  • Per adottare l'accertamento analitico-induttivo (es. ricostruzione tramite ricarico medio ponderato) l'Amministrazione finanziaria deve indicare e comprovare i presupposti: inattendibilità della contabilità, dati che emergono da ispezione o altre verifiche e presunzioni semplici ma gravi, precise e concordanti.
  • In sede di cassazione il ricorso deve rispettare il principio di specificità: il motivo deve indicare chiaramente i fatti e le ragioni di diritto che si contestano; mere affermazioni generiche o rinvii all'atto impositivo senza puntualizzare i presupposti sono inammissibili.
  • La Corte valuta anche la correttezza e la motivazione dei dati usati dall'Ufficio: se l'accertamento non espone dati corretti né motivazioni sui criteri adottati, la pretesa rischia di essere rigettata.
  • Se la pretesa nei confronti della società viene meno, l'azione successiva nei confronti del socio può perdere interesse e il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
  • Difetti procedurali formali nella rappresentanza o nella sottoscrizione degli atti processuali (es. controricorso sottoscritto da persona non abilitata) possono essere rilevanti e vanno considerati.

Testo integrale

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