Cassazione Civile, Sentenza n. 8355/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Saba Italia Spa aveva chiesto il rimborso di IRAP per il 2008 (euro 96.539), ritenendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997 (cd. riduzione del cuneo fiscale). L'Amministrazione aveva formato silenzio-rifiuto ritenendo che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e quindi non avesse i requisiti per l'agevolazione. CTP e CTR hanno rigettato il ricorso della società ritenendo che si trattasse di impresa "regolamentata" in concessione e a tariffa. In Cassazione la ricorrente ha denunciato la nullità della motivazione della sentenza di appello e chiesto, in subordine, la rimessione alla Corte di Giustizia UE per profili di aiuto di Stato relativi alla Comunicazione C(2007)4133.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso verso le Regioni evocati in giudizio per difetto di legittimazione passiva (le Regioni sono solo destinatarie del gettito IRAP). Ha accolto il primo motivo di ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ritenendo la motivazione della CTR carente: la sentenza di merito non ha adeguatamente spiegato perché la società dovesse essere considerata in regime di "concessione" e a "tariffa" remunerativa, con conseguente esclusione dall'agevolazione. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla competente corte tributaria di grado d'appello per nuovo esame, con rinvio anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4
Si tratta della disposizione che prevede la riduzione della base imponibile IRAP (cd. cuneo fiscale); la Corte richiama il principio che l'agevolazione non spetta alle imprese che svolgono attività regolamentata in regime di concessione e a tariffa, a motivo del diverso regime del corrispettivo.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma invocata per censurare la motivazione della sentenza impugnata (vizio di motivazione come causa di cassazione). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile la mancanza assoluta o macroscopica della motivazione.
Costituzione, art. 111, comma 6
Richiamato in relazione al diritto alla motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte verifica la sufficienza della motivazione rispetto ai parametri costituzionali.
d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Norma processuale tributaria richiamata nella censura di nullità della sentenza per carenza motivazionale; utilizzata per inquadrare i profili di legittimità dell'atto di appello.
Costituzione, art. 117, comma 1
Richiamato in relazione ai profili di diritto costituzionale e di conformità alla normativa europea sollevati dalla ricorrente.
TFUE, art. 107 (ex art. 87 TCE)
Norma UE sul divieto di aiuti di Stato: la ricorrente aveva prospettato che eventuali agevolazioni a concessionarie potessero costituire aiuto di Stato; la Corte ha ritenuto assorbita la questione non procedendo al rinvio pregiudiziale in quanto il vizio principale era di motivazione.
TFUE, art. 267 (ex art. 234 TCE)
Norma che disciplina la possibilità di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia: la ricorrente l'aveva chiesta, ma la Corte di legittimità ha assorbito la questione di merito e non ha disposto il rinvio.
preleggi, art. 12
Richiamato per i canoni ermeneutici della motivazione giudiziale; la Corte sottolinea che il vizio di motivazione è rilevante solo se configura una mancanza assoluta o macroscopica della spiegazione logica della decisione.
Massime di principio
- La partecipazione di Regioni come resistenti è inammissibile quando il loro unico ruolo è di destinatario del gettito fiscale: la legittimazione passiva è dello Stato che accerta e riscuote l'imposta.
- Per l'applicabilità della riduzione IRAP (cuneo fiscale) è determinante il regime contrattuale dell'impresa: la qualifica di "concessione" e la presenza di "tariffa" remunerativa, che incorpora il carico fiscale, possono escludere l'agevolazione; occorre però che il giudice motivi espressamente e specificamente su questi elementi.
- La distinzione tra "concessione" e "appalto" dipende dalla natura del corrispettivo e dall'assunzione del rischio: nella concessione il corrispettivo è il diritto di gestire il servizio con rischio a carico del concessionario, mentre nell'appalto il corrispettivo è un pagamento effettuato dalla stazione appaltante.
- Nelle impugnazioni in Cassazione i vizi di motivazione sono rilevanti solo se consistenti in una mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile; un mero difetto di approfondimento non è sempre sufficiente a far annullare la decisione.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia va valutata in relazione all'opportunità: se la questione può essere risolta su base nazionale (es. carenza motivazionale), il rinvio può risultare assorbito e non necessario.
- In controversie come questa è essenziale che il giudice di merito documenti e analizzi compiutamente: (i) la fonte e la modalità di determinazione della tariffa, (ii) il contenuto del contratto (concessorio vs appalto), e (iii) l'effettivo trasferimento del rischio, poiché questi elementi decidono l'idoneità all'agevolazione fiscale.
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