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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 871 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2001. L'avviso aveva recuperato maggiori imposte IRPEF, IRAP e addizionali, sostenendo l'esistenza di una plusvalenza superiore a quella dichiarata dalla contribuente per la vendita di terreni edificabili. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, omessa pronuncia e giudicato interno, violazione delle norme sulla determinazione delle plusvalenze e dell'onere della prova, vizio di motivazione e violazione del divieto di domande nuove in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, rilevando che il maggior corrispettivo non poteva essere presunto esclusivamente sulla base del valore attribuito agli immobili ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: il giudicato interno non era stato adeguatamente riprodotto nel ricorso per cassazione, il terzo motivo era formulato con un vizio di impugnazione non pertinente e non vi era stata alcuna domanda nuova proposta dalla contribuente in appello. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, oltre accessori e spese forfettarie del 15%.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto la Corte ha escluso che la CTR avesse omesso di esaminare la censura dell'Agenzia.

  • Art. 2909 c.c.

    Disciplina l'efficacia del giudicato. La Corte ha precisato che chi invoca un giudicato interno deve riprodurre in modo sufficientemente completo il contenuto della precedente decisione, comprensivo di motivazione e dispositivo.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce le regole sull'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare il maggior corrispettivo o la maggiore plusvalenza e non può fondarsi soltanto sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41

    Riguarda i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. L'accertamento deve comunque essere sostenuto da elementi probatori adeguati e non da una presunzione automatica derivante dal valore catastale o di registro.

  • Art. 67, comma 1, lett. a), TUIR, nel testo vigente ratione temporis

    Individua tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di determinati beni immobili. La plusvalenza deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito e adeguatamente provato.

  • Art. 68 TUIR, nel testo vigente ratione temporis

    Disciplina il calcolo delle plusvalenze. A seguito dell'interpretazione autentica introdotta dal D.Lgs. n. 147 del 2015, il maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3

    Gli artt. 58, 68, 85 e 86 del TUIR ... si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore ... a fini dell'imposta di registro.

    La disposizione ha natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, applicandosi anche ai giudizi in corso. Il valore utilizzato per l'imposta di registro costituisce al più un elemento indiziario, ma non prova sufficiente, da solo, di un maggiore prezzo di vendita ai fini reddituali.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione di domande nuove in appello nel processo tributario. Nel caso concreto la censura è stata respinta perché la questione relativa alla terza cessione era stata sollevata dalla stessa Agenzia nel proprio atto di appello.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha evidenziato che una contestazione di ultrapetizione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi del n. 4 e non del n. 5, relativo al vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle plusvalenze immobiliari, l'Amministrazione finanziaria non può presumere automaticamente un maggior prezzo di vendita soltanto perché il valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro è superiore a quello indicato nel contratto o nella dichiarazione dei redditi.
  • Il maggior corrispettivo deve essere dimostrato dall'Amministrazione mediante elementi ulteriori e concreti; il valore di registro può costituire un indizio, ma non è sufficiente da solo a fondare il recupero fiscale.
  • Le norme interpretative tributarie possono applicarsi retroattivamente anche ai processi pendenti quando il legislatore manifesta chiaramente tale volontà.
  • Chi invoca un giudicato interno in Cassazione deve trascrivere in modo completo la precedente decisione, riportando motivazione e dispositivo; un breve estratto non consente alla Corte di verificarne la portata.
  • Nel processo tributario il giudice può rideterminare il debito fiscale quando la pretesa è solo parzialmente infondata, ma non può sostituirsi all'Amministrazione quando l'atto impositivo è radicalmente nullo o privo di adeguata prova.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere inquadrato nella corretta ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; dedurre come vizio di motivazione una questione che riguarda ultrapetizione o omessa pronuncia può comportare l'inammissibilità.
  • Il divieto di domande nuove in appello non opera quando la questione contestata era già stata introdotta o sollevata dalla stessa Amministrazione nel proprio atto di impugnazione.

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