Sentenza del 16/01/2019 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - prestazione principale - realizzazione di immobili - opere di urbanizzazione correlate a tale costruzione - natura accessoria - configurabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, contestando, da un lato, l'obbligo di regolarizzare le fatture ricevute con IVA al 4% anziché al 10% per opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di immobili residenziali e, dall'altro, la ripresa a tassazione IRAP dell'ICI pagata nel 1998 e dedotta nel 2004. Quanto all'IVA, la società sosteneva che le opere di consolidamento della scarpata, movimento e sistemazione del terreno, sistemazione a verde, strade di accesso e parcheggi fossero accessorie e necessarie alla costruzione degli immobili agevolati dalla Legge Tupini, con conseguente applicazione della medesima aliquota del 4%. Sosteneva inoltre che il cessionario non fosse tenuto a sindacare valutazioni giuridiche complesse operate dal cedente né a regolarizzare le fatture ai sensi dell'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/1997. In materia IRAP, invece, la società riteneva deducibile l'ICI nell'anno 2004, in correlazione alla cessione degli immobili costruiti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha annullato la sanzione IVA, ritenendo che le opere di urbanizzazione fossero accessorie e necessarie alla realizzazione degli immobili residenziali e che, pertanto, potesse essere applicata l'aliquota del 4%. Ha inoltre escluso l'obbligo della società di regolarizzare le fatture, poiché l'eventuale errore non era automaticamente o facilmente rilevabile dal cessionario e derivava da una valutazione interpretativa sull'accessorietà delle opere. È stata invece confermata la ripresa IRAP relativa alla deduzione nel 2004 dell'ICI pagata nel 1998, in quanto l'art. 99 del TUIR impone il criterio di cassa per le imposte deducibili. Le spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di Cassazione, sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge Tupini n. 408/1949
Le costruzioni di edilizia residenziale che possiedono i requisiti previsti dalla legge possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%; tale trattamento può estendersi alle opere che risultano accessorie e necessarie alla realizzazione o fruizione degli immobili.
Art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
La disposizione impone al cessionario o committente di regolarizzare determinate fatture irregolari. Nel caso concreto, l'obbligo non è stato ritenuto applicabile perché la questione riguardava una valutazione giuridica non automaticamente né facilmente rilevabile, relativa all'aliquota corretta e al carattere accessorio delle opere.
Art. 99 TUIR
Le imposte e tasse deducibili sono dedotte nell'esercizio in cui avviene il pagamento, secondo il criterio di cassa. Pertanto l'ICI pagata nel 1998 non poteva essere dedotta ai fini IRAP nel 2004 in base al criterio di competenza o alla correlazione con i ricavi.
Art. 63 d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il giudizio di riassunzione dopo una pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Ai fini IVA, un'opera può essere considerata accessoria quando costituisce un mezzo necessario o funzionale per consentire al committente di fruire della prestazione principale nelle migliori condizioni, anche se materialmente distinta da essa.
- Le opere di urbanizzazione strettamente collegate e necessarie alla costruzione di immobili residenziali agevolati possono beneficiare della stessa aliquota IVA ridotta applicabile alla prestazione principale.
- Il cessionario non è automaticamente obbligato a regolarizzare una fattura ogni volta che l'Amministrazione ritenga errata l'aliquota applicata, soprattutto quando l'errore dipende da una complessa valutazione giuridica non facilmente riconoscibile.
- L'obbligo di regolarizzazione delle fatture presuppone un'irregolarità concretamente individuabile dal destinatario; non può trasformarsi in un generale obbligo di controllo preventivo su tutte le interpretazioni fiscali del cedente.
- Per la deduzione di imposte e tasse, in assenza di una disciplina speciale, trova applicazione il criterio di cassa previsto dall'art. 99 TUIR: il costo rileva nell'esercizio del pagamento e non necessariamente in quello in cui produce ricavi correlati.
- La decisione evidenzia che una parte può risultare vittoriosa su un capo della controversia e soccombente su un altro; in tal caso il giudice può compensare integralmente le spese per reciproca soccombenza.
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