Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Macerata

Agevolazioni fiscali previste dagli artt. 143, 144,145 e 150 del TUIR. Organizzazioni non governative ( ONG).Assistenza ai migranti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, le agevolazioni fiscali applicabili agli enti non commerciali e alle ONLUS, ricostruendo il reddito secondo le ordinarie regole del reddito d'impresa e irrogando le relative sanzioni. Contestava inoltre l'irregolare tenuta della contabilità, l'omessa presentazione del modello EAS e della comunicazione annuale dati IVA, la distribuzione indiretta di utili, la violazione del principio di democraticità associativa, la mancata iscrizione all'anagrafe delle ONLUS e lo svolgimento di un'attività avente natura imprenditoriale. Il GUS sosteneva invece di essere ONLUS di diritto in quanto ONG riconosciuta, di svolgere esclusivamente attività istituzionali di solidarietà sociale e di avere prodotto scritture contabili cronologiche e sistematiche sufficienti.

La decisione

La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che il GUS era ONLUS di diritto ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997, in quanto ONG riconosciuta dal Ministero. Ha ritenuto utilizzabile la documentazione contabile prodotta tardivamente, poiché l'associazione aveva comunque predisposto scritture cronologiche e sistematiche e il ritardo era imputabile al precedente professionista. Non è stata provata la distribuzione indiretta di utili, essendo i compensi corrisposti al Presidente e al Vice Presidente compatibili con attività lavorative effettivamente svolte e inferiori ai limiti normativi. Sono stati ritenuti rispettati i criteri di democraticità associativa. Inoltre, il numero di dipendenti, le strutture locate, l'entità dei risultati di gestione e la complessità organizzativa non sono stati considerati sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'attività imprenditoriale, trattandosi di esigenze connesse all'assistenza di un numero molto elevato di migranti. Le attività svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione sono state considerate istituzionali, non rilevanti ai fini delle imposte dirette e, ai fini IVA, esenti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 143, 144, 145 e 150 del TUIR

    Le disposizioni disciplinano il trattamento fiscale degli enti non commerciali e delle ONLUS. La sentenza ha ritenuto applicabili al GUS le agevolazioni previste, escludendo che le entrate derivanti dall'attività istituzionale di accoglienza concorressero alla formazione del reddito d'impresa.

  • Art. 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997

    In ogni caso sono considerati ONLUS ... le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49

    Le ONG riconosciute idonee sono considerate ONLUS di diritto. Secondo la sentenza, tale qualifica non dipende dall'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS e non viene meno per il successivo passaggio alla forma di associazione di promozione sociale.

  • Art. 10, comma 6, D.Lgs. 460/1997

    La corresponsione di emolumenti agli organi amministrativi costituisce distribuzione indiretta di utili solo quando supera i limiti previsti o quando l'Ufficio dimostra che il pagamento dissimula una distribuzione di utili. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.

  • Art. 143, comma 3, lettera b), TUIR

    Le entrate derivanti da attività istituzionali svolte da enti non commerciali, in assenza di finalità lucrative e nell'ambito di rapporti convenzionali con la Pubblica Amministrazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, secondo la valutazione effettuata dalla Commissione.

  • Art. 10, n. 21, DPR 633/1972

    Le prestazioni di assistenza e accoglienza rese nell'ambito delle attività istituzionali delle ONLUS, comprese le prestazioni accessorie di alloggio, vitto, vestiario e supporto, possono beneficiare dell'esenzione IVA.

  • Art. 10, n. 27-ter, DPR 633/1972

    Anche qualora l'attività fosse ricondotta alle prestazioni socio-sanitarie, la sentenza ha ritenuto sussistenti sia il requisito soggettivo, in quanto il servizio era svolto da una ONLUS, sia quello oggettivo, poiché le attività di assistenza ai migranti potevano rientrare nelle prestazioni socio-sanitarie.

  • Art. 55, DPR 633/1972

    L'accertamento induttivo IVA richiede presupposti concreti, quali l'omessa dichiarazione o irregolarità contabili tali da rendere inattendibile la contabilità. Nel caso concreto, pur essendo stata contestata l'assenza del libro giornale e la consegna tardiva di documenti, la decisione ha valorizzato l'esistenza di scritture analitiche e documentazione coerente.

  • Art. 8 dello Statuto del GUS

    La previsione statutaria che consente all'associazione di assumere lavoratori e avvalersi di prestazioni autonome anche da parte degli associati è stata ritenuta compatibile con la corresponsione di compensi al Presidente e al Vice Presidente per attività lavorative effettive.

  • DPR 361/2000

    Il riconoscimento della personalità giuridica produce effetti dal momento dell'iscrizione nel registro. Per individuare i soggetti responsabili delle obbligazioni tributarie relative a periodi precedenti, occorre fare riferimento alla situazione giuridica esistente negli anni d'imposta accertati e non alla data successiva di notifica degli atti.

Massime di principio

  • Una ONG riconosciuta ai sensi della normativa vigente può essere considerata ONLUS di diritto, anche senza una separata iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, se ricorrono i presupposti specifici previsti dalla legge.
  • La grande dimensione organizzativa, l'impiego di numerosi dipendenti, la locazione di molte strutture e la gestione di consistenti finanziamenti non dimostrano automaticamente l'esistenza di un'attività imprenditoriale: occorre valutare finalità, modalità operative e destinazione delle risorse.
  • Le attività di accoglienza e assistenza dei migranti svolte da un ente non lucrativo in convenzione con la Pubblica Amministrazione possono essere considerate attività istituzionali e beneficiare del regime fiscale agevolato, purché siano effettivamente coerenti con lo statuto e con le finalità di solidarietà sociale.
  • Il pagamento di compensi a soci o amministratori non integra automaticamente una distribuzione indiretta di utili. Devono essere dimostrati l'assenza di una prestazione reale, l'inadeguatezza o l'eccessività del compenso oppure il suo carattere dissimulatorio.
  • Per gli enti non profit non è necessariamente obbligatoria una forma contabile standard identica a quella delle imprese, ma devono essere conservate scritture cronologiche e sistematiche idonee a garantire trasparenza e verificabilità della gestione.
  • La produzione tardiva della contabilità non comporta automaticamente la sua inutilizzabilità, soprattutto quando il contribuente dimostra che i documenti esistevano, che il ritardo dipendeva da circostanze non imputabili e che la documentazione è coerente con gli altri dati già acquisiti dall'Amministrazione.
  • La valutazione della responsabilità personale degli amministratori o dei soci deve essere effettuata con riferimento alla forma giuridica e al regime patrimoniale esistenti negli anni cui si riferisce la pretesa fiscale, non soltanto alla situazione vigente al momento della notifica dell'accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.