Sentenza del 16/01/2019 n. 17 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni 2008-2010 applicando l'art. 30 della legge n. 724/1994 sulle società non operative, poiché la società non aveva superato il test di operatività basato sul confronto tra ricavi effettivi e ricavi presunti calcolati in relazione agli asset patrimoniali. La società sosteneva che il mancato conseguimento dei ricavi fosse giustificato dalla crisi del settore della sedia, dalla sostituzione di un contratto oneroso con un comodato gratuito a favore di una società collegata e dall'impossibilità di vendere gli immobili, documentata tramite incarichi ad agenzie immobiliari.
La decisione
La controversia relativa alla socia si è estinta per cessazione della materia del contendere, a seguito della definizione stragiudiziale della lite, anche in considerazione del decesso della socia. Quanto alla società, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento. La crisi generale del settore è stata ritenuta una giustificazione generica e non sufficiente; inoltre, il comodato gratuito era frutto di una scelta volontaria diretta a favorire una società collegata e non di una situazione oggettiva, specifica e straordinaria indipendente dalla volontà della contribuente. Anche gli incarichi di vendita immobiliare, in larga parte successivi all'avvio dei controlli e comunque privi di prova di un impedimento oggettivo, non hanno consentito di superare la presunzione legale. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Si considerino non operative le società che presentino ricavi, incrementi di rimanenze ed altri proventi non straordinari inferiori a un ricavo presunto calcolato applicando determinate percentuali al valore degli asset patrimoniali.
La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività fondata sul test matematico dei ricavi. L'Ufficio non deve dimostrare ulteriori elementi di inattività oltre al mancato superamento del test; spetta alla società fornire una prova contraria adeguata.
Art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994
Situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà del contribuente, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
La disapplicazione della disciplina sulle società non operative richiede la prova di circostanze oggettive, specifiche, straordinarie e non volontarie, causalmente idonee a impedire il raggiungimento dei ricavi presunti.
Art. 35 del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006
È richiamato quale fonte delle modifiche all'art. 30 della legge n. 724/1994 applicabili agli anni oggetto di accertamento.
Cassazione, sentenza n. 21358 del 21 ottobre 2015
Il mero richiamo all'oggetto sociale o al fatto che l'attività consista nell'affitto dell'unica azienda non è sufficiente a superare la disciplina sulle società non operative.
Cassazione, sentenza n. 6197 del 2017
Il test confronta i ricavi effettivi con quelli figurativi derivanti dagli asset; operazioni meramente patrimoniali o ricavi isolati non dimostrano necessariamente l'effettiva redditività della società e non superano, da soli, la presunzione di non operatività.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994 produce una presunzione legale relativa: la società deve dimostrare concretamente perché non ha potuto conseguire i ricavi minimi.
- Una crisi economica generale o settoriale, se non accompagnata da dati specifici riferiti alla società, ai singoli beni e agli effettivi impedimenti alla produzione di ricavi, è normalmente troppo generica per giustificare la disapplicazione della disciplina.
- La scelta volontaria di concedere beni in comodato gratuito, soprattutto a favore di una società collegata o con soci coincidenti, tende a essere considerata una decisione imprenditoriale soggettiva e non una causa oggettiva, straordinaria e indipendente dalla volontà della contribuente.
- La prova dell'intenzione di vendere gli immobili deve essere tempestiva, documentata e accompagnata dalla dimostrazione di concrete iniziative e di impedimenti oggettivi alla vendita; incarichi conferiti dopo l'avvio del controllo possono essere valutati con particolare cautela.
- La mera titolarità di immobili o lo svolgimento formale di un'attività prevista dall'oggetto sociale non dimostrano l'operatività effettiva né escludono l'applicazione della presunzione.
- Per superare il test è opportuno documentare, per ciascun bene e per ciascun periodo d'imposta, il valore dell'asset, la destinazione, i tentativi di locazione o vendita, le condizioni di mercato e il nesso causale tra l'impedimento documentato e lo scostamento dai ricavi presunti.
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