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Sentenza

Sentenza del 16/01/2019 n. 43 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Giurisdizione - Giurisdizione del giudice tributario - Esecuzione - Pignoramento - Condizioni e limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del giudice competente a conoscere delle opposizioni relative ad atti dell'esecuzione forzata, in particolare del pignoramento, quando il contribuente deduca la mancata notifica della cartella di pagamento. Il principio affermato distingue tra gli atti esecutivi successivi alla regolare notifica della cartella, estranei alla giurisdizione tributaria, e l'ipotesi in cui l'opposizione all'atto esecutivo costituisca, sostanzialmente, impugnazione della cartella non notificata, comprendendo quindi anche l'atto presupposto.

La decisione

È stato affermato che la giurisdizione del giudice tributario è esclusa per le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. La giurisdizione tributaria permane invece quando il contribuente impugna un atto esecutivo sostenendo di non aver ricevuto la cartella: in tal caso l'impugnazione si estende alla cartella stessa, quale atto presupposto. Il testo non indica le parti né un dispositivo concreto, pertanto non è possibile stabilire l'esito processuale specifico.

Norme richiamate

  • Norme sulla giurisdizione tributaria e sull'esecuzione forzata tributaria

    Dalla giurisdizione della Commissione Tributaria sono escluse le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento.

    Gli atti esecutivi compiuti dopo la notifica della cartella, come il pignoramento, devono essere contestati davanti al giudice ordinario, salvo che l'opposizione riguardi sostanzialmente la mancata notifica della cartella.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, le contestazioni relative agli atti esecutivi successivi, come il pignoramento, non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
  • Se il contribuente sostiene di non aver mai ricevuto la cartella, può impugnare l'atto esecutivo davanti al giudice tributario per far valere anche l'illegittimità dell'atto presupposto non notificato.
  • La qualificazione della controversia dipende dal contenuto sostanziale della contestazione: non conta solo il nome dell'atto impugnato, ma se si contesta l'esecuzione in sé oppure la validità della pretesa tributaria per omessa notifica della cartella.
  • Prima di proporre il ricorso occorre verificare sia la regolarità della notifica della cartella sia la natura dell'atto contestato, perché da questi elementi dipende il giudice competente.

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