Cassazione Civile, Ordinanza n. 09672/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di aver subito un pregiudizio all'immagine, alla reputazione, al prestigio e all'onore per la produzione, in un giudizio davanti al giudice amministrativo promosso contro una struttura sanitaria pubblica per l'attivazione di una unità operativa, di una nota proveniente da un sanitario e indirizzata al direttore generale della struttura. Secondo l'attore, tale nota, depositata dalla difesa della struttura, era estranea all'oggetto del processo amministrativo e aveva contenuto diffamatorio. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo la nota pertinente alla controversia e funzionale alla difesa, e aveva anche regolato le spese in relazione alla chiamata in garanzia dell'assicuratore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla confessione e sulla valutazione delle prove; violazione dell'art. 598 c.p. e delle norme sul processo amministrativo, sostenendo l'irrilevanza e l'estraneità della nota e l'esistenza di un giudicato del TAR sul punto; violazione delle norme sulle spese per la condanna al pagamento delle spese del terzo chiamato in garanzia; difetto di interesse e omessa corretta valutazione della domanda di manleva; infine violazione degli obblighi dei soggetti coinvolti e delle norme sulla responsabilità aquiliana, ma in realtà mirando a una nuova valutazione del merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare argomentazioni e non un fatto storico; ha respinto il secondo motivo affermando che l'esimente dell'art. 598 c.p. si applica anche ai procedimenti amministrativi e va valutata ex ante, verificando pertinenza diretta e immediata e rilevanza funzionale della produzione; ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulle spese e sulla manleva, applicando il principio di causalità e rilevando la mancanza di interesse concreto all'impugnazione; ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo perché finalizzato a una rivalutazione del fatto sotto la veste della violazione di legge. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese di legittimità in favore di tutti i controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato l'art. 598 c.p. alla produzione documentale effettuata nel giudizio amministrativo, verificando ex ante la pertinenza e la funzionalità della nota all'oggetto della controversia. Ha inoltre confermato la condanna del ricorrente alle spese del terzo chiamato in garanzia, applicando il principio di causalità, e ha escluso l'ammissibilità delle ulteriori doglianze perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti o prive di un interesse concreto e attuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutti i controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360 comma primo n. 5 c.p.c.
Il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, non per contestare argomentazioni, valutazioni o questioni giuridiche.
art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede specificità; il mero richiamo delle norme asseritamente violate non basta.
art. 366 comma primo n. 4 c.p.c.
È inammissibile il motivo che non sviluppi in modo specifico le ragioni della denunciata violazione di legge.
L'esimente per le espressioni offensive nei procedimenti giudiziari opera anche nei procedimenti amministrativi e richiede pertinenza diretta e immediata all'oggetto della controversia nonché rilevanza funzionale per la difesa, da valutarsi ex ante.
Richiamato come disposizione propria del processo civile, non applicabile al giudizio amministrativo nel caso concreto.
Richiamato come disposizione propria del processo civile, non applicabile al giudizio amministrativo nel caso concreto.
Le censure sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o disposte fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione.
Non consente di denunciare in cassazione la mera erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
art. 103 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai limiti del giudizio amministrativo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di giudicato, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto.
Regola il principio di soccombenza nel riparto delle spese.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma non incidente sulla decisione adottata.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Richiamato in dispositivo per le conseguenze economiche dell'esito del ricorso.
L'interesse ad impugnare richiede un'utilità giuridica concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento del gravame.
Richiamato nel motivo sull'interesse e sulla domanda di manleva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse concreto.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di confessione, ma la Corte ha escluso che le deduzioni difensive costituissero fatti storici confessorii.
Le affermazioni contenute nelle difese non sono qualificabili come fatti storici oggetto di confessione o ammissione in senso tecnico.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di confessione, ma ritenuto non pertinente al caso concreto.
Richiamato nel quinto motivo quale base della pretesa risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
Richiamato nel quinto motivo per il danno non patrimoniale, ma senza superare il vaglio di inammissibilità.
Richiamato dalla parte ricorrente in collegamento alla pretesa diffamazione, senza incidere sull'esito.
art. 7 comma 4 d.lgs. n. 104/2010
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai limiti del processo amministrativo, ma non ritenuto ostativo all'applicazione dell'esimente penale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, preciso e decisivo; non è configurabile quando la doglianza investe valutazioni, argomentazioni o apprezzamenti del giudice di merito.
- Le deduzioni contenute in atti difensivi non sono, di per sé, fatti storici suscettibili di essere trattati come confessioni o ammissioni in senso tecnico, se attengono a valutazioni giuridiche o argomentative.
- L'esimente prevista dall'art. 598 c.p. può operare anche nel processo amministrativo e va apprezzata ex ante, verificando se l'espressione o la produzione offensiva sia direttamente e immediatamente pertinente all'oggetto della controversia e funzionale alla difesa.
- Ai fini dell'art. 598 c.p., non conta che il documento sia poi ritenuto irrilevante o non decisivo dal giudice: rileva la situazione al momento della produzione e l'intenzione difensiva di chi la compie.
- La censura sulla valutazione delle prove in cassazione è ammissibile solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non consente una nuova ponderazione del materiale istruttorio.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia seguono il principio di causalità: se la chiamata è resa necessaria dalle difese dell'attore e la pretesa principale risulta infondata, le spese possono essere poste a carico dell'attore, salvo che la chiamata del convenuto sia arbitraria o manifestamente infondata.
- L'interesse ad impugnare richiede un'utilità concreta e attuale dall'eventuale accoglimento del motivo; non basta un interesse astratto alla correzione teorica della decisione.
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