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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25957/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la classe e la rendita catastale di un immobile sito in Roma, nella microzona I - centro storico. La contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva accolto il suo gravame, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso perché basata solo su dati generali della microzona e non su elementi specifici riferiti al singolo immobile, peraltro in presenza di una perizia di parte non specificamente contestata. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi e catastali (L. 212/2000, art. 7; L. 241/1990, art. 3; norme sugli avvisi di accertamento catastali), sostenendo che la CTR si sarebbe discostata dai principi giurisprudenziali in materia. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di lite, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi motivazionali. La resistente ha inoltre chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. per asserita lite temeraria dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo che il motivo fosse in insanabile contrasto con l'orientamento consolidato in tema di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004: l'atto non è congruamente motivato se si limita al richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, senza indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla singola unità immobiliare. La Corte ha anche rilevato che la CTR si era attenuta a tali principi, evidenziando la mancata specifica motivazione dell'Ufficio sul singolo immobile. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inefficace perché tardivo e proposto contro un ricorso principale dichiarato inammissibile. È stata respinta anche la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché non risultavano né la consapevolezza della infondatezza della pretesa né il danno in capo alla controparte. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; escluso il raddoppio del contributo unificato per la tardività e inefficacia del ricorso incidentale e per la natura dell'amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi; l'Agenzia ne lamentava la violazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo incompatibile con il consolidato orientamento sulla motivazione della revisione catastale.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    La revisione del classamento deve essere motivata con riferimento agli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare e non con il solo richiamo allo scostamento medio della microzona.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso principale.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell'inammissibilità del ricorso principale perché la censura contrastava con un orientamento consolidato della Cassazione.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità della notificazione non è dichiarabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè sia pervenuto a conoscenza del destinatario.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede, oltre alla soccombenza, la colpa grave o altra anomala imprudenza e il danno della controparte.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale in tema di compensazione o regolazione delle spese di lite.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Indicato tra i termini oltre i quali il ricorso incidentale è tardivo.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Indicato tra i termini oltre i quali il ricorso incidentale è tardivo.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    Il rispetto del termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale non impedisce l'inefficacia dell'incidentale tardivo se il principale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato non opera per l'impugnazione incidentale tardiva divenuta inefficace.

Massime di principio

  • Nella revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004, la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel mero richiamo al rapporto tra valori di mercato e valori catastali della microzona: occorre l'indicazione degli elementi specifici che incidono sulla singola unità immobiliare e giustificano il diverso classamento.
  • Quando il ricorso per cassazione si pone in diretto contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti idonei a superarlo, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
  • L'irritualità della notificazione a mezzo PEC non determina nullità se l'atto ha comunque raggiunto il destinatario e ha realizzato il proprio scopo processuale.
  • L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tal caso non si pronuncia rigetto o inammissibilità dell'incidentale, ma mera inefficacia.
  • La condanna ex art. 96 c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla mera soccombenza: serve la dimostrazione di una colpa grave o di un comportamento processuale anormalmente imprudente e del danno subito dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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