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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14003/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ufficio Monopoli per la Campania nei confronti del titolare di un bar, ritenuto responsabile di aver detenuto apparecchi idonei a consentire il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta del gioco, in violazione dell'art. 1, comma 646, L. n. 190/2014 e dell'art. 110, comma 9, lett. d), T.U.L.P.S. In primo grado l'opposizione era stata respinta; la sentenza era stata pubblicata in formato digitale il 30 dicembre 2022 e comunicata via PEC il 5 gennaio 2023. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto il 4 luglio 2023 oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione dell'art. 24 Cost. e falsa applicazione degli artt. 434 e 327 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere non dalla data di pubblicazione ma dalla comunicazione di cancelleria del 5 gennaio 2023, momento in cui la sentenza sarebbe divenuta conoscibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel processo civile telematico, ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare rileva la data effettiva di pubblicazione/deposito della sentenza attestata dal cancelliere mediante il sistema informatico, non la successiva comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito. Tale attestazione ha efficacia probatoria di atto pubblico ex art. 2700 c.c., superabile solo con querela di falso, non proposta. Conseguentemente l'appello era tardivo e la sentenza di appello che lo aveva dichiarato inammissibile è stata confermata; il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 646, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    richiamato quale base normativa della violazione contestata in materia di apparecchi da gioco non collegati alla rete statale

  • art. 110, comma 9, lett. d), T.U.L.P.S.

    richiamato quale norma che qualifica e vieta la detenzione degli apparecchi idonei al gioco con vincite in denaro non autorizzati

  • art. 429, comma 1, c.p.c.

    indicato come forma della sentenza di primo grado, pronunciata all'esito della discussione nel rito del lavoro

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per affermare che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione è regolata dal rito del lavoro

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza, non dalla comunicazione di cancelleria

  • art. 434 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente in relazione ai requisiti e alla tempestività dell'appello

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la decorrenza del termine doveva essere ancorata alla conoscibilità effettiva della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    base del procedimento camerale accelerato e della definizione conforme alla proposta del consigliere

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativamente determinata e a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 2700 c.c.

    l'attestazione di cancelleria sulla data di pubblicazione ha efficacia di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel processo civile telematico, la data rilevante per la decorrenza del termine lungo di impugnazione è quella di pubblicazione/deposito della sentenza attestata dal cancelliere nel sistema informatico, non quella della successiva comunicazione di cancelleria.
  • La comunicazione di cancelleria dell'avvenuto deposito è un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla pubblicazione e non sposta il dies a quo del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
  • L'attestazione di cancelleria sulla data di pubblicazione del provvedimento digitale ha efficacia probatoria di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e può essere superata solo con querela di falso.
  • Se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo computato dalla data di pubblicazione attestata, essa è tardiva e deve essere dichiarata inammissibile.
  • In caso di rigetto del ricorso definito in aderenza alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il giudice può applicare le sanzioni economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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