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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20812/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva determinato il suo reddito di partecipazione rinviando a quanto deciso in via definitiva nei confronti della società di persone partecipata. Nel ricorso ha dedotto: (1) la carenza di legittimazione passiva e la violazione del litisconsorzio necessario, sostenendo di non aver ricevuto notifica dell'avviso di accertamento e di non essere più coniuge del socio destinatario originario, oltre alla violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio e degli artt. 5, 6, 12 dello Statuto del contribuente e 24 Cost.; (2) la decadenza del potere accertativo, assumendo che l'avviso fosse stato emesso quando era già intervenuta la separazione personale; (3) il vizio di motivazione ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., perché la sentenza non avrebbe spiegato le ragioni per cui la ricorrente sarebbe stata coobbligata con il socio debitore d'imposta. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella sola parte concernente la violazione delle regole sul litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, rilevando che la controversia doveva svolgersi con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, essendo stata invece decisa separatamente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla nullità derivante dalla violazione del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e tutti i soci. Ha cassato la sentenza impugnata e, travolgendo anche il capo corrispondente della decisione di primo grado, ha rimesso le parti davanti alla CTP di Genova per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio. Ha inoltre rilevato che il giudice di rinvio dovrà considerare l'eventuale formazione di giudicati nei limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c., prendendo atto che sull'accertamento relativo alla società era intervenuta acquiescenza dell'Ufficio e che il giudicato formatosi sulla società, essendo solo parzialmente favorevole, non precludeva ai soci estranei la piena difesa nel giudizio loro relativo. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    richiamato per affermare l'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone e l'automatica imputazione ai soci.

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia riguarda inscindibilmente società di persone e soci.

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la riunione dei procedimenti, richiamata solo come possibilità alternativa rispetto all'integrazione del contraddittorio.

  • art. 2909 c.c.

    il giudice di rinvio deve valutare i limiti soggettivi del giudicato formatosi nei giudizi presupposti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge nei diversi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per la dedotta nullità derivante dalla violazione del contraddittorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo relativo al vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • artt. 5, 6, 12 Statuto del contribuente

    evocati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e dell'informazione del contribuente.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa per mancata notifica dell'avviso.

  • art. 17, commi 3 e 4, L. n. 114 del 1977

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la non opponibilità della pretesa dopo separazione e divorzio, ma la Corte non decide su tale profilo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica del reddito delle società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali riferibili al singolo socio.
  • Se il giudizio tributario viene celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando non vi sia stato simultaneus processus nei gradi di merito, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • Il giudicato formatosi sull'accertamento della società vincola il giudizio relativo ai soci solo entro i limiti soggettivi dell'art. 2909 c.c. e solo se non arreca pregiudizio ai soggetti rimasti estranei al processo presupposto.
  • Un giudicato parzialmente favorevole sull'atto presupposto non impedisce ai soci non partecipanti di difendere integralmente la propria posizione nel giudizio relativo al reddito di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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