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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25603/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rinnovo di una locazione ad uso diverso dall'abitativo: il locatore aveva disdetto il contratto dichiarando di voler destinare l'immobile a sede della propria attività professionale, ma secondo la società conduttrice il bene sarebbe stato poi locato a terzi. Sulla base di ciò, la conduttrice ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 31 l. n. 392/1978, allegando di aver dovuto reperire altro immobile a condizioni peggiori, con aumento del canone mensile da 600 euro a 1.000 euro, oltre a sostenere 1.320 euro di spese di trasloco. La Corte d'appello ha rigettato la domanda per difetto di prova del danno; la ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 27, 29 e 31 l. n. 392/1978 e degli artt. 1176 e 1218 c.c., sostenendo che, accertato il comportamento contra ius del locatore, il danno sarebbe stato provato quantomeno in via indiziaria e sarebbe stato liquidabile anche equitativamente, con un meccanismo pressoché automatico; (2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione, lamentando che la sentenza avrebbe trascurato la questione principale e avrebbe svalutato gli elementi probatori offerti, fondati sull'inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo un vizio di notificazione telematica del ricorso: esso era stato notificato via PEC, ma il difensore aveva depositato solo l'attestazione di conformità della copia analogica del ricorso all'originale custodito in studio, senza attestare la conformità agli originali digitali della relata di notificazione e dei messaggi PEC. In presenza di resistente rimasto intimato, tale omissione non consente di provare la rituale notificazione del ricorso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la mera copia informe dei documenti di consegna telematica non dimostra l'avvenuta notificazione o il suo tentativo. Nessuna statuizione sulle spese, e condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 27 luglio 1978, n. 392

    La norma viene richiamata come base della domanda risarcitoria del conduttore nel caso di diniego di rinnovo poi ritenuto non conforme alla reale destinazione dell'immobile.

  • art. 27 l. 27 luglio 1978, n. 392

    È evocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 29 e 31 della stessa legge, a sostegno della disciplina della locazione ad uso diverso.

  • art. 29 l. 27 luglio 1978, n. 392

    È richiamato come disposizione della disciplina delle locazioni non abitative, in collegamento con il diniego di rinnovo.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la violazione degli obblighi del locatore e la rilevanza della sua condotta contra ius.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso per ancorare la responsabilità del locatore alla disciplina dell'inadempimento contrattuale.

  • art. 111 Cost.

    È invocato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della censura di nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente o apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare un difetto di motivazione.

  • art. 9, comma 1-bis, l. n. 53 del 1994

    La Corte lo richiama per affermare la necessità dell'attestazione di conformità degli atti telematici depositati in copia analogica ai fini della prova della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne dà applicazione disponendo, in caso di inammissibilità, la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, se il resistente rimane intimato, la prova della rituale notificazione richiede che la parte depositi copie analogiche degli atti telematici corredate da specifica attestazione di conformità agli originali digitali anche della relata di notificazione e delle ricevute PEC; la sola attestazione di conformità del ricorso cartaceo all'originale custodito in studio non è sufficiente.
  • La mera produzione di copie informi dei documenti di consegna telematica non consente di provare né l'avvenuta notificazione né il suo tentativo, mancando elementi idonei a dimostrarne la corrispondenza agli originali digitali.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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