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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18275/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990-1992, proposta dal contribuente poi deceduto e coltivata dagli eredi. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello l'Agenzia aveva ottenuto la riforma della decisione, deducendo l'inapplicabilità dell'agevolazione ai sostituti d'imposta e la tardività dell'istanza di rimborso; nel corso del giudizio di appello aveva inoltre richiamato lo ius superveniens derivante da una decisione della Commissione europea, sostenendo che il rimborso fosse incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato perché il contribuente risultava titolare, nel periodo considerato, di redditi da partecipazione societaria. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di uno ius superveniens non devoluto con l'appello e in contrasto con il giudicato interno; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una questione europea estranea al contraddittorio, introducendo nuovi oneri probatori a loro carico; 3) ulteriore violazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c. per compressione del diritto di difesa, in quanto non sarebbe stato consentito ai ricorrenti di provare i presupposti per l'applicazione del beneficio. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha affermato che lo ius superveniens eurounitario e il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione sono rilevabili anche d'ufficio; che la deduzione dell'illegittimità del rimborso per contrasto con norme interne o unionarie integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto; che il contraddittorio era regolarmente instaurato e la contumacia degli appellati era volontaria; e che non vi era violazione dell'art. 101 c.p.c., poiché la questione era stata posta dall'appellante e non era necessario notificare ai contumaci le mere difese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso degli eredi del contribuente. Ha ritenuto infondati il primo motivo, sul preteso giudicato interno e sui limiti del devolutum in appello, perché la questione dell'applicabilità dello ius superveniens eurounitario e della compatibilità del rimborso con la disciplina UE poteva essere rilevata anche d'ufficio; ha respinto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, escludendo la nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché gli appellati erano stati regolarmente citati e la loro contumacia era volontaria, mentre la questione europea era stata introdotta dall'Agenzia come difesa e non come rilievo officioso del giudice. Conseguentemente, la sentenza impugnata è rimasta ferma, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non impedisce il rilievo dello ius superveniens eurounitario quando la questione investe norme o atti immediatamente applicabili e la relativa verifica non richiede nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice valuta una questione introdotta come mera difesa o comunque rilevabile d'ufficio nel quadro dello ius superveniens.

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio è rispettato quando la parte contro cui è proposta l'impugnazione è regolarmente citata; la contumacia volontaria non determina di per sé nullità, e non è necessario sottoporre al contraddittorio le mere difese dell'appellante.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non risulta compresso se la parte è stata regolarmente evocata in giudizio e la questione decisa era stata comunque dedotta dall'avversario; non sussiste obbligo di notificare le sole difese svolte in appello.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura in cassazione può investire l'erronea applicazione di norme sostanziali e processuali, ma nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti infondati.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza o del procedimento per violazione del contraddittorio è stata esclusa perché il processo era regolarmente instaurato.

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione del ricorso.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la preclusione delle eccezioni in appello non opera per le mere difese; la deduzione dell'illegittimità del rimborso per contrasto con norme di legge o atti UE immediatamente applicabili non è eccezione in senso stretto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le norme processuali civilistiche in tema di nullità e sanatoria si applicano al processo tributario per quanto compatibili.

  • artt. 156, 157, 161 e 164 c.p.c.

    La costituzione della parte sana eventuali vizi della notificazione o dell'atto introduttivo; tali principi valgono anche nel processo tributario per richiamo legislativo.

  • art. 292 c.p.c.

    Ai contumaci devono essere notificati gli atti espressamente previsti dalla legge, non le mere difese o argomentazioni svolte dall'appellante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la determinazione del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    È la norma agevolativa invocata per ottenere il rimborso del 90% delle IRPEF versate negli anni 1990-1992; la Corte non ne esamina nel merito la spettanza, perché decide su questioni processuali e sulla rilevabilità dello ius superveniens eurounitario.

Massime di principio

  • Lo ius superveniens derivante da fonti dell'Unione europea, comprese le decisioni della Commissione, può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice nei gradi di merito e di legittimità, purché non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
  • La deduzione dell'incompatibilità di un beneficio fiscale con norme o atti dell'Unione immediatamente applicabili integra una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, con conseguente insussistenza delle preclusioni proprie delle eccezioni nuove in appello.
  • Il principio del contraddittorio è rispettato quando la parte è regolarmente citata nel giudizio di impugnazione; la contumacia volontaria non determina nullità della decisione, né impone la notificazione delle sole difese dell'avversario oltre agli atti espressamente previsti dalla legge.
  • Il giudice può porre a fondamento della decisione una questione sollevata dall'appellante anche se non coltivata dall'appellato, senza violare l'art. 101 c.p.c., quando la questione non sia introdotta officiosamente dal giudice ma derivi dal thema decidendum devoluto dall'impugnazione.
  • Nel processo tributario, le regole civilistiche sulla nullità della notificazione e sulla sanatoria per costituzione della parte si applicano in quanto compatibili, e la regolare instaurazione del contraddittorio esclude la lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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