Cassazione Civile, Ordinanza n. 00818/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di una procedura di progressione economica interna bandita dall'amministrazione con decorrenza prevista dal 1 gennaio 2015. La corte d'appello aveva riconosciuto a due dipendenti, che avevano partecipato alla selezione e possedevano l'anzianità richiesta ma erano cessati dal servizio prima della conclusione della procedura, il diritto alle differenze retributive tra le fasce economiche di appartenenza e quelle superiori, fino alla data del rispettivo pensionamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione sostenendo che, per la funzione incentivante della progressione e per la disciplina collettiva e legale richiamata, il beneficio potesse spettare solo a chi fosse ancora in servizio alla data di approvazione della graduatoria; deduceva inoltre la violazione delle norme del d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 150/2009, del CCNL applicabile e dei canoni di interpretazione contrattuale, oltre ai principi di buona fede e correttezza. I lavoratori resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dato continuità a un precedente conforme, chiarendo che la progressione economica interna nell'ambito della medesima area ha funzione insieme corrispettiva, premiale e incentivante; la decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno serve a neutralizzare lo scarto temporale tra contrattazione integrativa e selezione. Da tale assetto non può desumersi un requisito ulteriore di permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria, requisito che costituirebbe una condizione aleatoria non prevista dalle parti collettive. Nella specie, inoltre, non era contestato che i lavoratori non sarebbero comunque risultati utilmente collocati per il numero dei posti banditi. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 52, co. 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla progressione economica e sui relativi presupposti.
art. 23, co. 2, d.lgs. 150/2009
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico e alla procedura di progressione.
artt. 82, 83, 84, 85 CCNL comparto Agenzie fiscali
Interpretati nel senso che regolano lo sviluppo economico interno, con cadenza annuale, decorrenza dal 1 gennaio, selezione su criteri oggettivi e finalità corrispettive, premiali e incentivanti.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365 c.c.
Invocati per l'interpretazione della disciplina collettiva; la Corte li richiama solo per respingere la lettura proposta dalla ricorrente.
Invocati dalla ricorrente per sostenere un'esigenza di correttezza e buona fede; la Corte non vi ricava il requisito della permanenza in servizio.
art. 17 CCNL comparto Agenzie fiscali
Richiamato nel ragionamento della Corte per evidenziare l'equivalenza delle mansioni all'interno della medesima area e la flessibilità del sistema classificatorio.
art. 4, commi 1 e 2, CCNL comparto Agenzie fiscali
Richiamato per la finalizzazione delle risorse a miglioramenti di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nelle progressioni economiche interne disciplinate dalla contrattazione collettiva, la decorrenza retroattiva prevista dal sistema può essere letta come strumento per colmare il ritardo fisiologico tra maturazione dei requisiti e conclusione della procedura, senza imporre requisiti ulteriori non previsti espressamente.
- Se la disciplina collettiva attribuisce alla progressione una funzione insieme corrispettiva, premiale e incentivante, non è consentito isolare la sola finalità incentivante per ricavarne un requisito di permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere coerente con il complessivo assetto di interessi delineato dalle parti, evitando letture che introducano condizioni aleatorie non previste dal testo negoziale.
- Nelle controversie sulle progressioni economiche del pubblico impiego contrattualizzato, la verifica della legittimità dell'esclusione deve concentrarsi sui criteri previsti dalla disciplina collettiva e non su presupposti estranei introdotti in via interpretativa.
- La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →