Cassazione Civile, Ordinanza n. 02897/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un grave infortunio occorso durante i festeggiamenti di Capodanno del 2003, quando un artificio pirotecnico di categoria vietata alla libera vendita venne acceso in modo imprudente e provocò lesioni personali a un partecipante. Il danneggiato agì in sede civile contro gli eredi del venditore dell’artificio e contro gli altri soggetti coinvolti nell’episodio. Nei gradi di merito fu accertata la responsabilità solidale e fu liquidato il danno. In cassazione l’erede del venditore dedusse, in sintesi: l’erroneità dell’uso della sentenza penale come prova nel giudizio civile, poiché il de cuius non era stato condannato ma destinatario di una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato; l’erronea attribuzione a tale decisione di efficacia assimilabile a quella di una sentenza di condanna; la pretesa preclusione, per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale, di un autonomo accertamento civile nei confronti dell’imputato prosciolto e dei suoi eredi; la violazione del principio dispositivo, del giudicato e del contraddittorio; l’omesso esame di documenti e di fatti storici; infine, la tesi secondo cui le obbligazioni nascenti da un fatto-reato si estinguerebbero con la morte del reo prima di una statuizione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la sentenza penale, anche quando non abbia efficacia di giudicato verso tutti i convenuti civili, può essere utilizzata dal giudice civile come prova atipica, purché sia ritualmente acquisita e motivatamente apprezzata. Ha inoltre chiarito che il giudice civile, dopo un proscioglimento penale o una pronuncia di non doversi procedere, conserva il potere-dovere di accertare autonomamente l’illecito civile ex art. 2043 c.c. e il relativo danno-conseguenza, senza essere vincolato dal mancato accertamento della responsabilità penale. È stata ritenuta corretta anche la chiamata in giudizio degli eredi, perché l’obbligazione risarcitoria nasce con il fatto illecito e si trasmette mortis causa nei limiti dell’attivo ereditario. La Corte ha quindi confermato la condanna al risarcimento e ha posto le spese a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice civile deve accertare autonomamente gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, distinto dall’illecito penale.
la Corte richiama la responsabilità solidale dei coautori o concorrenti nella causazione del danno.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che l’azione civile non dipende solo dall’accertamento penale del reato.
richiamato dalla ricorrente; la Corte precisa che il danno risarcibile va comunque accertato come illecito civile autonomo.
la domanda civile proposta nel processo penale è decisa dal giudice penale quando pronuncia sentenza di condanna.
la condanna generica attiene all’evento dannoso ma non esaurisce l’accertamento del danno-conseguenza, che resta al giudice civile.
in caso di proscioglimento per non doversi procedere, il giudice penale non decide sulla domanda civile.
in caso di assoluzione, il giudice penale non provvede sulla domanda civile.
la sentenza di condanna è il presupposto per la decisione penale sulla domanda civile.
la Corte ricorda che il giudicato penale di condanna ha effetti nel civile nei limiti stabiliti dalla legge, ma non è qui decisivo.
richiamato come disciplina dell’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel civile.
la Corte evidenzia che l’inefficacia nel giudizio civile è espressamente prevista per il patteggiamento, non per la sentenza di non doversi procedere.
non è violato il contraddittorio quando la prova atipica è ritualmente prodotta e le parti possono criticarla.
il principio dispositivo non impedisce al giudice di valorizzare prove atipiche ritualmente introdotte.
il giudice può formare il proprio convincimento anche sulla base di prove atipiche, inclusa la sentenza di altro processo.
non vi è inversione dell’onere della prova se il giudice ritiene assolto dall’attore l’onere probatorio secondo le regole ordinarie.
il giudicato vincola solo le parti e i loro eredi o aventi causa nei limiti di legge; la sentenza altrui può valere solo come documento/prova atipica.
la motivazione è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o incomprensibile.
art. 111 Cost.
richiamato sia per il minimo costituzionale della motivazione sia per il contraddittorio e il giusto processo.
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto alla possibilità di usare la sentenza penale come prova atipica.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la successione si apre alla morte, ma l’obbligazione risarcitoria già sorta si trasmette agli eredi.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che la morte del danneggiante estingua l’obbligazione risarcitoria già sorta.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la riunione dei ricorsi connessi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sentenza penale può essere utilizzata nel giudizio civile come prova documentale atipica, anche se non produce giudicato verso tutte le parti del processo civile, purché sia ritualmente prodotta e motivatamente apprezzata.
- Nel giudizio civile il giudice può fondare il proprio convincimento su prove atipiche provenienti da altri processi, senza violare il principio dispositivo o il contraddittorio, se le parti hanno la possibilità di contestarne contenuto e attendibilità.
- L’azione civile esercitata nel processo penale è accessoria rispetto all’azione penale: se il giudice penale pronuncia proscioglimento o non doversi procedere, la domanda civile non viene decisa in quel sede e può essere proposta autonomamente davanti al giudice civile.
- La condanna generica pronunciata in sede penale accerta l’evento dannoso e il nesso materiale, ma non esaurisce l’accertamento del danno-conseguenza, che resta affidato al giudice civile.
- Il giudice civile, dopo un proscioglimento penale, deve accertare autonomamente l’illecito civile ex art. 2043 c.c., senza essere vincolato dalla mancata affermazione di responsabilità penale.
- La responsabilità risarcitoria del danneggiante sorge al momento del fatto illecito e si trasmette agli eredi, i quali possono essere convenuti in giudizio per il relativo adempimento.
- In cassazione non è deducibile un vizio motivazionale se la sentenza impugnata presenta una motivazione chiara, coerente e non meramente apparente; il controllo di legittimità riguarda solo il "minimo costituzionale" della motivazione.
- Non integra violazione dell’art. 2697 c.c. la decisione di merito che, sulla base della valutazione delle prove, ritenga assolto dall’attore l’onere della prova; la violazione sussiste solo se l’onere è attribuito alla parte sbagliata.
- Il giudicato penale non si estende automaticamente al giudizio civile oltre i limiti espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, la sentenza penale opera come elemento di prova, non come vincolo decisorio assoluto.
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