Cassazione Civile, Ordinanza n. 37056/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un commerciante al minuto di generi alimentari per l’anno d’imposta 1998, fondato su verifica della Guardia di finanza e processo verbale di constatazione. L’Ufficio recuperava maggiori ricavi determinati con metodo induttivo mediante percentuale di ricarico media ponderata e disconosceva alcuni costi per irregolarità nelle schede carburante prive dell’indicazione della targa. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la CTR riformava la decisione e confermava l’atto impositivo. Gli eredi del contribuente proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) eccezione di giudicato esterno derivante da precedenti sentenze passate in giudicato relative ad anni diversi ma basate sul medesimo pvc; 2) aspecificità dell’appello dell’Ufficio, perché avrebbe censurato solo la questione della mancata allegazione del pvc senza riproporre compiutamente le altre difese; 3) violazione degli artt. 56 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe esaminato i motivi del ricorso introduttivo del contribuente nonostante, a loro dire, l’appello fosse limitato; 4) violazione delle regole sulla prova e sull’accertamento induttivo, per mancato deposito integrale del pvc e per l’asserita inidoneità della percentuale di ricarico a integrare gravità, precisione e concordanza; 5) nullità della sentenza per difetto di motivazione e per insufficiente esposizione dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto ammissibile la legittimazione delle ricorrenti quali eredi del contribuente, perché dalla documentazione prodotta risultava la denuncia di successione. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il giudicato esterno non risultava dedotto davanti al giudice di appello; ha ritenuto aspecifico il secondo motivo, osservando che non era stato trascritto l’atto di appello e che, comunque, per sostenere la legittimità dell’avviso era sufficiente il richiamo alle controdeduzioni di primo grado e all’atto impositivo; ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, perché la CTR, una volta accolto l’appello dell’Ufficio sulla validità formale dell’avviso, doveva esaminare i motivi di merito riproposti dal contribuente in appello, altrimenti sarebbe incorsa in omessa pronuncia; ha respinto il quarto motivo, rilevando che le ricorrenti non avevano dimostrato la necessità dell’integrale produzione del pvc e che, comunque, la censura sull’inattendibilità del ricarico introduceva questioni di merito, mentre era pacifica l’irregolare tenuta della contabilità che legittimava l’accertamento induttivo; ha infine escluso il vizio motivazionale di cui al quinto motivo, ritenendo la sentenza della CTR sufficientemente esposta in fatto e in diritto. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e dichiarate tenute al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce i limiti del giudizio di cassazione come controllo di legittimità, escludendo che possano essere rivalutate questioni di merito o censure non autosufficienti.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
L’appello tributario deve essere specifico; tuttavia, nel caso concreto, il motivo sulla aspecificità è stato ritenuto infondato per difetto di trascrizione dell’atto e per sufficienza del richiamo alle difese svolte in primo grado.
È richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
È evocato per sostenere che il giudice di appello non avrebbe potuto esaminare questioni non devolute; la Corte respinge la censura rilevando che i motivi erano stati riproposti dal contribuente.
La Corte afferma che il giudice di appello deve pronunciarsi sui motivi ritualmente riproposti, pena omessa pronuncia.
È richiamato per contestare la decisione senza integrale base documentale; la Corte esclude la violazione perché la produzione parziale del pvc era sufficiente e la censura non dimostrava la necessità dell’integrale deposito.
Richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione della prova; la Corte respinge la doglianza perché volta in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.
È invocato sull’onere della prova, ma la Corte osserva che la censura tendeva a sovvertire accertamenti di merito già compiuti.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633 del 1973
È richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo; la Corte conferma la legittimità dell’accertamento in presenza di irregolarità contabili.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma invocata dall’Ufficio in appello per sostenere la legittimità dell’avviso anche senza allegazione del pvc, essendo il contenuto conoscibile dal contribuente.
Sono richiamati per contestare la congruità delle presunzioni poste a base dell’accertamento; la Corte ritiene la censura inammissibile o comunque di merito.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente.
È invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte esclude il vizio.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza, ritenuto soddisfatto dalla CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno può essere invocato solo se risulta dedotto tempestivamente nel giudizio di merito; in cassazione non è sufficiente allegare decisioni passate in giudicato senza dimostrare che la relativa eccezione sia stata proposta davanti al giudice di appello.
- L’appello dell’Ufficio contro una decisione che ha annullato l’avviso per ragioni formali non deve necessariamente reiterare in modo analitico tutte le controdeduzioni di merito già svolte in primo grado, essendo sufficiente il richiamo all’avviso e alle difese già depositate, se il nucleo devolutivo riguarda la legittimità dell’atto.
- Quando il contribuente ripropone in appello i motivi assorbiti o non esaminati in primo grado, il giudice di secondo grado deve esaminarli; la loro omissione integrerebbe vizio di omessa pronuncia.
- In presenza di contabilità irregolare o inattendibile, l’accertamento induttivo dei ricavi è legittimo; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione di merito sulla percentuale di ricarico o sulla congruità del metodo prescelto.
- Il vizio di motivazione della sentenza tributaria non sussiste quando la decisione dia conto, in modo sufficiente e логicamente coerente, dello svolgimento del processo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche attraverso un’esposizione sintetica ma completa.
- Le censure che denunciano violazioni delle regole sulla prova o sulla valutazione presuppongono una specifica allegazione del contenuto degli atti e non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in sede di legittimità.
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